In Italia, la promozione di riforme e politiche per l’integrazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro (Riforma del Titolo V della Costituzione; Legge n. 53/2003; Legge n. 107/2015; Legge 30 dicembre 2018, n. 145) costituisce un significativo banco di prova della capacità di collegare tra loro, all’interno di un disegno organico ed unitario, le strategie e gli interventi tesi allo sviluppo economico e sociale propri delle diverse realtà territoriali. Nel quadro di tale processo, che ha determinato un rilevante effetto di rinnovamento in sede legislativa e nel campo delle concrete prassi operative, si colloca in una posizione centrale il segmento dell’alternanza scuola-lavoro (oggi Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento – PCTO). In misura maggiore che per altri dispositivi formativi, l’alternanza presuppone infatti uno stretto e sistematico rapporto di interdipendenza tra scuola, azienda, parti sociali e attori territoriali pubblici e privati. L’alternanza scuola-lavoro è stata introdotta come modalità di realizzazione dei percorsi del secondo ciclo e non come sistema a sé stante (art. 4 Legge delega n. 53/03). Successivamente, con il Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile del 2005, viene disciplinata quale metodologia didattica del sistema dell’istruzione e della formazione per consentire agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età di realizzare gli studi del secondo ciclo anche alternando periodi di studio e lavoro. In base alla citata legge, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età possono svolgere, sia nel sistema dei licei che in quello dell’istruzione e formazione professionale, l’intera formazione dai 15 ai 18 anni attraverso l’alternanza di periodi di studio e periodi di lavoro. Il Decreto Legislativo del 15 aprile 2005, n.77 concernente la “definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53”, disciplina l’alternanza per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la modalità di apprendimento di alternanza quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani persegue le seguenti finalità: attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti; correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono progettati ed attuati dall’istituzione scolastica o formativa sulla base di apposite convenzioni o protocolli d’intesa con le imprese, le rispettive associazioni di rappresentanza, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o con gli enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore. Presso tali enti i giovani trascorrono periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro (i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati anche per i soggetti disabili). Per quanto riguarda l’organizzazione dei periodi di alternanza, i percorsi prevedono una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, svolte anche in modalità di Imprese Formative Simulate che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base di apposite convenzioni. Nell’ambito dell’orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso scolastico o formativo possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni. La verifica del corretto svolgimento dei percorsi e la valutazione dell’apprendimento degli studenti in modalità di alternanza sono svolte dall’istituzione scolastica o formativa con la collaborazione del docente tutor interno designato dall’istituzione scolastica o formativa e del tutor formativo esterno designato dall’ente ospitante. La funzione tutoriale è preordinata alla promozione delle competenze degli studenti ed al raccordo tra l’istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il territorio. L’istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica le competenze da essi acquisite, che costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa l’eventuale transizione nei percorsi di apprendistato. Il dispositivo dell’alternanza prevede anche la realizzazione di percorsi integrati. A tal proposito, le istituzioni scolastiche, a domanda degli interessati e d’intesa con le Regioni, possono collegarsi con il sistema dell’istruzione e della formazione professionale per la frequenza, negli istituti di istruzione e formazione professionale, di corsi integrati, attuativi di piani di studio, progettati d’intesa tra i due sistemi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi. La ‘nuova’ alternanza scuola-lavoro è stata disciplinata dai commi 33 ai commi 43 della Legge n. 107/2015 (La Buona Scuola). Laddove, il comma 33 recita: «Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa». La definizione dei percorsi per il conseguimento di competenze trasversali e per lo sviluppo della capacità di orientarsi nella vita personale e nella realtà sociale e culturale è stata definita con chiarezza dalle linee-guida formulate dal MIUR ai sensi dell’articolo 1, comma 785, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che modificava in parte l’alternanza scuola-lavoro, così come definita dalla Legge n. 107/2015. La normativa attualmente in vigore, infatti, stabilisce in 210 ore la durata minima triennale dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) negli istituti professionali, 150 nei tecnici e 90 nei licei, ma non abolisce la loro obbligatorietà, né il loro essere condizione per l’ammissione agli esami di Stato, così come stabilito dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. I percorsi vengono invece inquadrati nel contesto più ampio dell’intera progettazione didattica, chiarendo che non possono essere considerati come un’esperienza occasionale di applicazione in contesti esterni dei saperi scolastici, ma costituiscono un aspetto fondamentale del piano di studio. La progettazione dell’alternanza scuola-lavoro dovrebbe costituire un momento di collaborazione tra tutti i docenti della scuola, anche da chi non prende direttamente parte all’elaborazione dei progetti. È di fondamentale importanza che il docente, insieme allo studente e sulla base del suo curricolo scolastico, sappia individuare quelle che sono le reali attitudini dello studente per indirizzarlo al più giusto percorso di alternanza. Valutare i risultati di apprendimento raggiunto è il passo successivo. In questo modo ciascuno studente avrà maggiori elementi per una riflessione, insieme ai docenti, sul percorso scolastico svolto e da portare a termine, nonché la possibilità di valorizzare le proprie potenzialità per accrescere la fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità. Lo strumento dell’alternanza scuola-lavoro potrà in questo modo fornire agli studenti maggiori elementi per una scelta consapevole e non predeterminata rispetto alle condizioni sociali, economiche e culturali di partenza. È così che la scelta tra lavoro dopo il diploma o prosecuzione negli studi si porrà realmente su un piano di pari dignità, sia nei riguardi dei futuri percorsi di istruzione e formazione che si intraprenderanno, sia del lavoro che si sceglierà. La prospettiva cui guardare alle esperienze dell’alternanza scuola-lavoro (oggi PCTO), affinché queste favoriscano una reale cultura del lavoro all’interno delle scuole e tra gli studenti, non è dunque quella di chi vi vede soltanto una pratica come educazione ad un mestiere o in primo luogo un modo per assicurare alle imprese manovalanza adatta alle specifiche esigenze della produzione e del mercato. «Il vero problema – come scriveva Dewey – non è di fare delle scuole un’appendice dell’industria e del commercio, ma di utilizzare i fattori dell’industria per rendere la vita scolastica più attiva, più piena di significato immediato, più aderente all’esperienza extra-scolastica». Affinché lo strumento dell’alternanza abbia valore pedagogico è necessario pensare e realizzare modelli di percorsi tra studio e lavoro che sappiano restituire un valore aggiunto agli studenti in termini di conoscenze e abilità fondamentali per le loro scelte future. A contare, in primo luogo, dovrà allora essere “l’intera prima preparazione”, quella che si fa a scuola e tra questa e il lavoro.
Bibliografia
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Vecchiarelli M., Alternanza scuola-lavoro. Analisi di percorsi curricolari nazionali e transnazionali, Edizioni Nuova Cultura, 2015.
Autore
Mirko Vecchiarelli Docente di Pedagogia interculturale presso la Sapienza Università di Roma.
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