In generale è l’atto dell’accreditare, cioè di dare credito o di conferire autorità. Nel contesto delle politiche pubbliche, l’accreditamento è un atto con cui l'amministrazione competente riconosce ad un organismo pubblico o privato la possibilità di proporre e realizzare azioni finanziate con risorse pubbliche e riconosciute dal sistema pubblico. L’accreditamento è volto ad introdurre standard di qualità dei soggetti attuatori secondo parametri oggettivi.

Accreditamento per la formazione. In Italia la formazione professionale è un’attività libera, quindi anche una struttura non accreditata può erogare corsi di formazione, ma non può accedere a finanziamenti pubblici ed i relativi corsi non saranno riconosciuti dal sistema pubblico, anche ai fini di eventuali abilitazioni professionali. Infatti, anche la certificazione delle competenze, ai sensi del D.lgs. n. 13/2013, è attuabile esclusivamente da parte dei soggetti titolati, cioè delle strutture formative accreditate dai sistemi regionali. Nell’ambito della formazione professionale l’accreditamento delle strutture formative è competenza della Regione relativamente all’offerta formativa erogata sul proprio territorio. I sistemi regionali di accreditamento si basano su criteri che rispettano i requisiti minimi fissati dallo Stato. Infatti, il Decreto legislativo n. 112 del 1998 individua tra le competenze mantenute allo Stato in materia di formazione professionale la definizione dei requisiti minimi per l’accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale.

In particolare, il D.M. n. 166 del 2001, sulla base dell’Accordo Stato–Regioni del 18 febbraio 2000, fissa i criteri minimi di accreditamento che riguardano:

  • capacità gestionali e logistiche;
  • situazione economica; 
  • competenze professionali;
  • livelli di efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate;
  • interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio.

L'accreditamento viene rilasciato alle sedi operative degli enti di formazione in relazione ai diversi ambiti dell’orientamento e della formazione professionale. L'accreditamento per le attività di formazione professionale viene rilasciato in relazione a tre macrotipologie formative:

  1.  obbligo di istruzione / diritto dovere all’istruzione ed alla formazione;
  2. formazione superiore, comprende la formazione post-obbligo formativo, l’Istruzione Formazione Tecnica Superiore, l'alta formazione;
  3. formazione continua, destinata a soggetti occupati, in CIG e mobilità, a disoccupati.

Accreditamento per le politiche del lavoro. Anche per le politiche del lavoro vi è una disciplina di accreditamento. Con D.M. 11 gennaio 2018 il Ministero del Lavoro ha provveduto ad approvare i criteri minimi per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro, in attuazione di quanto previsto dall'art. 12, del D.lgs. n. 150/2015. Anche in questo caso il D.M. si basa sulla preliminare intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni il 21 dicembre 2017. I criteri per l’accreditamento al lavoro riguardano: 

  • requisiti generali di ammissibilità: adozione di un codice etico e possesso di sito internet e posta elettronica certificata; 
  • requisiti giuridici-finanziari: capitale minimo versato, assenza in capo al soggetto richiedente e agli amministratori di condanne penali per determinati reati, la presenza di almeno una sede operativa sul territorio in cui si richiede l’accreditamento;
  • requisiti strutturali e professionali degli operatori: adeguatezza dei locali, presenza di spazi adeguati per l’accoglienza, per i colloqui individuali, postazioni informatiche per la consultazione, da parte dell’utenza, di banche-dati finalizzata alla ricerca di opportunità di lavoro, dotazione delle attrezzature idonee allo svolgimento dell’attività, garanzia di 20 ore settimanali minime di apertura degli sportelli al pubblico, la presenza di due operatori per ogni sede operativa e di un responsabile.

Le Regioni possono elevare tali criteri per cui molte Regioni hanno previsto, ad esempio, l’obbligo per l’accreditamento di disporre di più sedi operative sul territorio regionale. Oltre all’accreditamento regionale, per i servizi al lavoro è possibile ottenere un accreditamento per operare su tutto il territorio nazionale da parte delle agenzie di somministrazione del lavoro e per le agenzie autorizzate all’attività di intermediazione. A differenza della formazione, le politiche del lavoro non sono un’attività libera, perciò per operare le agenzie del lavoro devono possedere l’accreditamento, ovvero una autorizzazione nel caso intendano operare a libero mercato, senza avvalersi di risorse pubbliche.


Bibliografia

D.lgs. n. 112/1998;
D.M. n. 166/2001;
D.lgs. n. 150/2015;
D.M. 11 gennaio 2018.


Autore
Eugenio Gotti Esperto di Politiche del Lavoro e della Formazione.


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