Ai sensi del D.lgs. n. 276/2003, le agenzie del lavoro sono gli operatori, pubblici e privati, abilitati dallo Stato o dalle Regioni allo svolgimento delle diverse attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Già il D.lgs. n. 469/1997 aveva prefigurato una qualche forma di liberalizzazione del collocamento, prevedendo che anche soggetti privati potessero gestire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tuttavia, tale disciplina presentava delle rigidità determinate principalmente dall’entità del capitale sociale e dalla esclusività dell’oggetto sociale per le società di intermediazione autorizzate, requisiti che indubbiamente penalizzavano le realtà più piccole e che di fatto rendevano difficile la coesistenza e la “competizione” tra pubblico e privato. È con il D.lgs. n. 276/2003, quindi, che si realizza in maniera più compiuta il dualismo pubblico-privato, dando attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale nel mercato del lavoro. A tal fine da una parte si realizza un allargamento della platea dei soggetti legittimati all’attività di intermediazione nel mercato del lavoro, sia pubblici sia privati. Le A. Si dividono in:
1. Agenzie di somministrazione
Sono le agenzie del lavoro autorizzate a svolgere l’attività di somministrazione di lavoro. L’attività di somministrazione consiste, secondo l’art. 2 del D.lgs. n. 276/2003, nella fornitura professionale di manodopera. Più analitico l’art. 1 della Legge n. 196/1997 che lo definisce come: «[…] contratto di fornitura di lavoro temporaneo mediante il quale un’impresa di fornitura pone uno o più lavoratori, da essa assunti, a disposizione di un’impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa». Si tratta, cioè di un rapporto che coinvolge tre diversi soggetti:
- un’impresa “somministratrice”;
- un lavoratore “somministrato”;
- un’impresa “utilizzatrice”.
La peculiarità fondamentale risiede nella scissione tra la figura del datore di lavoro formale (l’agenzia di somministrazione) e quella del reale fruitore della prestazione lavorativa (l’impresa utilizzatrice).
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato; la somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing), in un primo momento abolita dalla Legge n. 247/2007, è stata successivamente reintrodotta dalla Legge n. 191/2009 (finanziaria 2010).
Le agenzie di somministrazione si possono a loro volta classificare in:
- agenzie di somministrazione di tipo generalista che svolgono attività di somministrazione di manodopera e possono somministrare lavoratori sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato;
- agenzie di somministrazione di tipo specialista, che possono somministrare lavoratori solo a tempo indeterminato;
2. Agenzie di intermediazione
Sono le agenzie del lavoro autorizzate a svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, e che si sostanzia nella raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; dalla preselezione e costituzione di relativa banca dati; dalla promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; dalla effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dall'orientamento professionale; dalla progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo.
3. Agenzie di ricerca e selezione del personale
Sono le agenzie del lavoro autorizzate a svolgere attività di consulenza finalizzate alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa e comprende: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati.
4. Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale
Sono quelle autorizzate a svolgere attività, su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzate alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività.
Per poter operare, le agenzie del lavoro devono ottenere una autorizzazione, a livello nazionale o regionale. Il Decreto interministeriale del 29 novembre 2013 individua i requisiti e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione.
ANPAL, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, mantiene un elenco aggiornato delle Agenzie del Lavoro autorizzate: https://www.anpal.gov.it/agenzie-per-il-lavoro.
Bibliografia
Gli intermediari speciali e le agenzie per il lavoro, ISFOL, 2006.
Autore
Eugenio Gotti Esperto di Politiche del Lavoro e della Formazione.
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