A livello comunitario, l’Eurostat suddivide le policy del in tre categorie di attività: i servizi per il , le misure di politica attiva e il sostegno al reddito. I servizi per il lavoro includono tutti i servizi e le attività dei servizi pubblici per l’impiego e altri servizi destinati alle persone in cerca di impiego finanziati con risorse pubbliche. Le misure di politica attiva, invece, comprendono gli interventi che forniscono supporto ai gruppi più svantaggiati del mercato del lavoro. Tali azioni sono finalizzate all’attivazione dei disoccupati, al supporto nel processo di transizione dall’inattività involontaria verso un’occupazione o alla prevenzione della perdita del lavoro da parte delle persone a rischio disoccupazione. Nelle misure di politica attiva rientrano la , gli incentivi all’occupazione, il sostegno all’occupazione ed alla riabilitazione, le misure per la creazione diretta di lavoro, gli incentivi per la costituzione di startup. In Italia, la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 apre il mercato dei servizi alle Agenzie di intermediazione private, superando il precedente monopolio pubblico. Il Decreto legislativo n. 276 del 2003 estende l’attività di intermediazione ad una pluralità di soggetti, purché autorizzati: agenzie private del lavoro, Università, Istituti scolastici, Camere di Commercio, consulenti del lavoro, . Il Jobs Act (Legge n. 183/2014 ed il Decreto legislativo attuativo per le PAL, il D.lgs. n. 150/2015) consolida ulteriormente tale approccio con il riconoscimento di una nuova Rete Nazionale dei servizi per l’impiego, coordinata dall’ANPAL nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano ed è composta, oltre che dall’ANPAL, dalle strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro e dai due Istituti nazionali che si occupano dalla previdenza e della sicurezza sociale e sul lavoro. Da una parte l’INPS che si occupa degli incentivi e degli strumenti di sostegno al reddito, dall’altra l’INAIL per quanto concerne il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con da lavoro. Sono parte della Rete anche i fondi interprofessionali per la continua e quelli bilaterali della somministrazione, il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli altri istituti di scuola secondaria di secondo grado. Sono ricompresi, infine, due enti già collaterali al Ministero del Lavoro: INAPP e Anpal Servizi S.p.A. La rete si conferma quindi un’articolazione composita in cui diversi attori partecipano con specifiche ed eterogenee funzioni. Tuttavia, centrale per l’erogazione dei servizi è il ruolo degli operatori, in primis i ed i servizi privati autorizzati ed accreditati. Il principio che ha informato l’azione legislativa del Jobs Act, mutuato dalla tradizione nord-europea, è quello di rafforzare le tutele dei lavoratori nel mercato del lavoro, supportandone tutte le transizioni, dal primo inserimento lavorativo alla transizione da lavoro a lavoro, in considerazione della dinamica generale di riduzione della durata dei singoli lavori, conseguenza dei cambiamenti organizzativi e tecnologici avvenuti nelle modalità della produzione ed in modo correlato di rispondere a tali nuove dinamiche con la creazione di una protezione al reddito nelle fasi di transizione strettamente correlata alla partecipazione a programmi strutturati di riqualificazione e reinserimento lavorativo. L’obiettivo dichiarato dalla norma è quello di ridurre i tempi di transizione, di supportarli nel duplice versante di sostegno al reddito e di offerta di servizi di , spostando quindi progressivamente il baricentro dell’azione pubblica dalla tutela nel posto di lavoro alla tutela nel . A tale scopo, la norma mira a rafforzare il sistema pubblico-privato dei servizi per il lavoro, promuove un approccio case management a favore delle persone in cerca di lavoro e il sistema di profiling come elemento fondamentale per la personalizzazione delle prestazioni. L’attuazione di tale impianto, si poggia su tre pilastri: innanzitutto una governance multilivello tra Stato e Regioni; in secondo luogo, una rete dei servizi per le politiche del lavoro composta da diversi soggetti, pubblici e privati, chiamati ad attuare gli interventi; infine, dal complesso dei servizi da erogare ai cittadini che assumono il rango di Livelli Essenziali delle Prestazione (LEP). Ciascuna di queste tre componenti è essenziale per la configurazione del sistema nazionale di politiche attive del lavoro. Si è venuta così a creare una struttura del mercato del lavoro fondata su una “governance multilivello”: lo Stato definisce le misure che devono essere erogate a livello nazionale, mentre le competenze in materia di programmazione delle politiche attive sono in capo alle Regioni. ANPAL, infine, coordina l’erogazione delle misure nazionali. Questi servizi costituiscono i (LEP), ossia i diritti di tutti i cittadini ad essere assistiti attraverso una serie di servizi personalizzati ed integrati per la ricerca di un lavoro. I LEP da garantire su tutto il territorio nazionale sono stati definiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con D.M. n. 4/2018. In base al modello di organizzazione del mercato del lavoro prescelto dalle singole Regioni, l’erogazione dei servizi potrà essere effettuata oltre che dai anche dagli operatori accreditati ai servizi per il lavoro. Al di là del per l’erogazione delle politiche, che ciascuna Regione ha deciso di darsi secondo le prerogative costituzionalmente riconosciute, ciò che è rilevante è che le policy regionali sono caratterizzate da interventi di avvicinamento delle persone al mercato del lavoro fondati su principi di personalizzazione del servizio e di universalità delle misure, sebbene continuino ad essere previste specifiche azioni per determinati target quali giovani, disabili, disoccupati di lunga durata. Con riferimento alle attività di formazione, il D.lgs. 150/2015 si occupa dei soggetti accreditati per le attività formative, prevedendo la costituzione di un “Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale” e di uno specifico “sistema informativo della formazione professionale” in cui vengono registrati i percorsi formativi finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche. In sostituzione del del cittadino, i dati raccolti nel sistema informativo della formazione professionale confluiscono nel fascicolo elettronico del lavoratore, insieme a quelli del sistema informativo delle politiche attive del lavoro. In questi anni vi sono state esperienze anche significative di politiche attive del lavoro, ma non possiamo ancora parlare di un vero e proprio sistema. A tutt’oggi le iniziative nazionali per l’attuazione di misure di PAL si sono caratterizzate o per una marcata autoreferenzialità, come la sperimentazione del cosiddetto “Assegno di ricollocazione”, realizzato da ANPAL senza la partecipazione dei sistemi regionali, o attraverso un piano nazionale attuato poi dalle singole Regioni, come nel caso del programma “Garanzia Giovani” che tuttavia ha mantenuto caratteristiche di significativa differenziazione degli interventi nei diversi territori. Oltre a ciò, si sono sviluppate parallelamente iniziative di policy regionali, spesso in competizione con quelle nazionali. La sfida oggi è lo sviluppo di un vero e proprio sistema stabile, aperto ed uniforme di politiche attive, realizzato in tutte le Regioni in coerenza con i LEP fissati a livello nazionale, che consenta a tutte le persone in cerca di lavoro di trovare una risposta nei servizi offerti dai Centri per l’impiego e dalla rete degli operatori accreditati per i ed alla formazione. Per fare ciò, anche con il supporto del (PNRR), è previsto da un lato il potenziamento dei centri per l’impiego, con un piano di assunzione che porterà un aumento di personale da 8 a 20mila unità, dall’altro si è avviato il più rilevante piano di attivazione di servizi erogati dalla rete regionale dei servizi al lavoro pubblici e privati accreditati, con il cosiddetto Programma Nazionale per la Garanzia dei Lavoratori (GOL) che ha l’ambizioso obiettivo di rendere unitaria l’azione dei diversi sistemi regionali, evitare la concorrenzialità di linee di policy regionali e quelle nazionali, arrivando quindi ad offrire ai cittadini un sistema di servizi di accompagnamento al lavoro e di reskilling sempre attivo. Bibliografia Gotti E. – L. Meneguzzo, Politiche attive del lavoro, in XXII Rapporto mercato del lavoro e contrattazione collettiva 2020, Coordinamento tecnico della IX Commissione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, CNEL, 2021. AA.VV., Lavoro, formazione e società in Italia nel passaggio all'era post Covid-19, INAPP, 2021. AA. VV., Le politiche attive del lavoro in Italia. Primo rapporto annuale congiunto ANPAL, Regioni e Province Autonome, ANPAL, 2019. Varesi P., P. A., Politiche attive e servizi per l’impiego, in Il libro dell’anno del diritto 2013, Roma. http://www.treccani.it/enciclopedia/i-servizi-per-l-impiego-e-le-politiche-attive-del-lavoro_(Il-Libro-dell’anno-del-Diritto) - (ultimo accesso dicembre 2024).
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