Azioni di accompagnamento,
sviluppo e rafforzamento
del sistema duale nell’ambito
dell’Istruzione e Formazione Professionale
Sviluppo di Modelli Organizzativi
Anno 2016
A cura del
CNOS-FAP
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Testo e ricerca a cura di:
Federica FORMOSA - Francesco GENTILE - Giulia NORCIA (Sede Nazionale CNOS-FAP)
Eugenio GOTTI - Paolo CALONI - Sara FRONTINI - Roberta PIANO (Noviter)
© 2016 By Sede Nazionale del CNOS-FAP
(Centro Nazionale Opere Salesiane - Formazione Aggiornamento Professionale)
Via Appia Antica, 78 - 00179 Roma
Tel.: 06 5107751 - Fax 06 5137028
E-mail: cnosfap.nazionale@cnos-fap.it – http: www.cnos-fap.it
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Formazione Duale – Kit apprendistato .......................................................................... 5
Introduzione: Road map per l’apprendistato ................................................................. 7
FASE 1 - RECLUTAMENTO E COMMERCIALE ................................................ 9
I. Il Nuovo Apprendistato: artt. 41-47 D.Lgs. 81/2015. Promozione e rafforzamento
del sistema duale, in un’ottica commerciale e di recruitment ................................ 11
II. Consulenza aziendale ............................................................................................. 15
III. Benefici e incentivi................................................................................................. 19
IV. Fogli di Calcolo costo azienda ............................................................................... 21
V. Condizioni per il buon andamento dell’apprendistato ........................................... 33
VI. Scheda per selezione candidati ............................................................................... 34
FASE 2 - CONTRATTUALIZZAZIONE.................................................................. 37
I. Protocollo per apprendistato per la qualifica professionale e per il diploma......... 39
II. Scheda sulla normativa relativa al lavoro minorile in rapporto al contratto di
apprendistato........................................................................................................... 45
III. Accordi interconfederali ......................................................................................... 53
IV. Accordo Sindacale apprendistato IeFP................................................................... 57
V. Schema di contratto ................................................................................................ 60
VI. Piano formativo individuale (diploma istruzione secondaria di secondo grado/
diploma professionale/qualifica professionale) ...................................................... 64
FASE 3 - ORGANIZZAZIONE DIDATTICA .......................................................... 171
I. Organizzazione dei percorsi ................................................................................... 173
II. Documentazione parzialmente compilata............................................................... 175
Protocollo di apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica e del
diploma professionale n.16..................................................................................... 175
Documento di trasparenza e valutazione delle competenze acquisite in appren-
distato ..................................................................................................................... 192
Risultati di apprendimento della formazione interna ............................................. 203
Rubrica per la valutazione della prova professionale............................................. 207
Registro didattico e di presenza individuale........................................................... 209
III. Organizzazione didattica ........................................................................................ 213
CASISTICA E POSSIBILI SOLUZIONI.................................................................................. 214
INDICE ............................................................................................................................ 219
SOMMARIO
3
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5
Un compito inedito
La progettazione dei percorsi professionalizzanti nel nostro Paese ha seguito
preferenzialmente la strada dell’alternanza formativa, vale a dire l’inclusione nel
curricolo di moduli anche impegnativi in cui gli allievi potessero svolgere esperien-
ze reali in azienda. Ciò è accaduto perlopiù secondo l’approccio della teoria/pras-
si, vale a dire tramite l’alternarsi di insegnamenti teorici e di pratiche di lavoro.
I percorsi duali presentano un carattere inedito, che richiede scelte progettuali
non scontate. Tale carattere consiste nel concepire l’ambito dell’impresa e del lavoro
come un “bacino culturale” ricco di opportunità e significati nei quali disegnare
percorsi educativi in grado di formare il professionista e insieme la persona ed il
cittadino; ciò comporta inoltre che la regia dell’esperienza formativa non è più
esclusivamente a carico del CFP, ma risulta cogestita tra questo e le imprese partner.
(Dario Nicoli, Guida per la sperimentazione, introduzione)
Nell’immediata vigilia della partenza dei percorsi di formazione duale prevista
dal prossimo mese di settembre, ecco il kit che raccoglie quanto prodotto per una
corretta gestione dell’esperienza, dal prof. Eugenio Gotti e da Noviter.
Il lavoro fornisce una raccolta dei materiali essenziali per accompagnare le
azioni richieste.
Non è una descrizione dei percorsi che andranno definiti secondo le diverse
esigenze territoriali delle aziende, dei giovani e dei CFP e delle regioni, ma offre
tutto quanto è necessario per farlo secondo le indicazioni del progetto ministeriale.
Non è quindi “un testo da leggere” ma “un compendio da conoscere” per ben
operare.
Unitamente alla “Guida per la sperimentazione” elaborata dal prof. Dario Nicoli
in collaborazione con il gruppo tecnico della “sperimentazione duale” di CONFAP,
si propone quindi come riferimento per questa ricerca/azione in vista della pro -
duzione delle linee guida che saranno il frutto del lavoro di tutti i CFP impegnati
attraverso un virtuoso e continuo scambio con i centri pilota.
Tutti i documenti contenuti nel kit sono consultabili e scaricabili dal sito della
Federazione CNOS-FAP (www.cnos-fap.it).
Formazione Duale
Kit apprendistato
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INTRODUZIONE
Road map per l’apprendistato
Nel presente documento sono raccolte le linee guida delle diverse azioni riguardanti l’accom-
pagnamento, lo sviluppo e il rafforzamento del sistema duale nell’ambito del l’Istruzione e
Formazione Professionale. Sono individuate quattro fasi organizzate secondo una road map:
Fase 1 - Reclutamento e commerciale;
Fase 2 - Contrattualizzazione;
Fase 3 - Organizzazione didattica e finanziamento regionale;
Fase 4 - Gestione della sperimentazione.
Ogni fase è composta da schede che illustrano ed esemplificano la normativa, i documenti e
i principali momenti d’attuazione.
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Fase 1
Reclutamento e commerciale
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I - Il Nuovo Apprendistato: artt. 41-47 D.Lgs. 81/2015.
Promozione e rafforzamento del sistema duale, in un’ottica
commerciale e di recruitment
La presente scheda è finalizzata a fornire le prime informazioni generali relati-
ve alle principali caratteristiche del Nuovo Apprendistato per un primo approccio
commerciale con le aziende interessate ad assumere degli apprendisti.
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Per la qualifica e il diploma professionale, il di-
ploma di istruzione secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica superiore.
Alta formazione e ricerca.
Professionalizzante.
Tipologie di apprendistato
Caratterizzato da stretto rapporto tra istituzione
formativa e impresa;
finalizzato all’acquisizione di un titolo di studio;
scambio formazione / retribuzione e oneri.
Sistema duale
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Per IeFP monte orario:
non > 60% dell’orario ordinamentale 2 anno,
non > 50% gli altri anni.
Per istruzione – monte ore definito dal Decreto
interministeriale
non > 3 (iscritti IeFP Triennali)
non > 4 (iscritti IeFP 4° anno , biennio istruzione)
non > 2 (iscritti anno integrativo)
Possibile proroga 1 anno per chi non supera esame
o per i qualificati/diplomati che intendono conseguire
DI o C IFTS
12
Punti innovativi per le imprese nel sistema duale
Apprendistato in IeFP
Mancato
raggiungimento
obiettivi formativi
è giusta causa
di licenziamento
Esonero
retribuzione ore
di formazione
esterna
Retribuzione
10% ore
di formazione
internaNon
obbligo
conferma 20%
apprendisti
assunti nei 36
mesi precedenti
Applicazione
tutele crescenti
per
licenziamento
Candidati
Durata
Formazione
esterna
15 - 25 anni
Iscritti biennio Istruzione
Iscritti IFP Triennali
Qualificati/Iscritti IeFP 4 anno
Diplomati/Iscritti anno integrativo
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Facilitazioni Impresa
Esemplificazione costo azienda
Nessun obbligo retributivo.
Formazione esterna
Retribuzione pari al 10% di quella che sarebbe dovuta.
Formazione interna
Giustificato motivo licenziamento se non raggiunti OF.
No versamento del contributo pari al 41 per cento dell’Aspi per le
interruzioni.
Contribuzione ridotta al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
per aziende > 9 dipendenti. Zero contributi per le altre.
Sgravio totale altri contributi ivi inclusi il contributo di finanziamento della Naspi.
Lavoratore
Ipotesi CCNL Commercio, lavoratore III livello, 495 h formazione esterna e 495 h interna.
Lavoratore Apprendista duale1
18872,85
Retribuzione lorda teorica
-3159,84
495 ore retribuzione 0%
-2843,85
495 ore retribuzione 10%
Retribuzione lorda 23.857,82 12.869,16
INPS 6.914,00 501,27
INAIL 142,67 0
Tot Contributi 7.056,67 501,27
Ente bilaterale 23,66 15,01
Fondo Est 120 120
TFR 1.647,96 667,43
Totale Altri oneri 1.791,62 802,44
Totale costo 32.706,11 14.172,71
(Riduzione del 57%)
1 Apprendista CCNL Commercio, V livello.
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Rapporto fra impresa e IF
Impresa
Protocollo con IF a cui lo studente
è iscritto (contenuto e durata degli
obblighi formativi secondo schema
definito con successivo decreto)
Formazione interna
Istituzione Formativa
Protocollo e PFI
Formazione esterna
Registrazione nel Libretto Forma-
tivo
Certificazione competenze
Monte orario
massimo del
percorso scolastico
che può essere
svolto in
apprendistato
Requisiti
delle imprese
Numero di ore
da effettuare
in azienda
Contenuto
e durata
degli obblighi
formativi
Criteri generali
per la
realizzazione
di percorsi
di apprendistato
Apprendistato
di I livello
Contenuto del Decreto interministeriale
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Disciplina transitoria
Abrogato
il testo unico
di cui all’art.
167/2011
Possibilità
di attivare contratti di
apprendistato con la previgente
disciplina finché non sarà
emanato il previsto decreto
interministeriale e non saranno
adeguate le discipline
regionali
II - Consulenza aziendale
II.1 - Slide a supporto della consulenza aziendale
La presente scheda è finalizzata a fornire alle aziende le principali caratteristiche
del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.
15 - 25 anni.
Iscritti IeFP Triennali o 4° anno per acquisizione titolo.
Candidati
Minimo 6 mesi - Massimo 3 anni per la qualifica o 4 anni per il diploma IeFP.
Possibilità di attivare al termine del contratto di apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale un nuovo contratto di apprendistato
professionalizzante.
Durata
Esterna (presso CFP): circa 500 ore annue.
Interna (in azienda anche on the job): prevedibile circa 500 ore annue.
Formazione
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Benefici del contratto di apprendistato per le imprese
Vantaggi economici: benefici contributivi in materia di previdenza e
assistenza sociale e incentivi all’assunzione
Selezione: possibilità di scegliere tra i migliori studenti
dei percorsi di formazione
Formare competenze di mestiere specifiche per l’azienda
di appartenenza con il supporto di dell’Istituzione Formativa
Condivisione coordinamento con ente formativo:
cura educativa oltre che formativa
Nessun obbligo di conferma al termine del contratto
Contratto non vincolante: minimo 6 mesi e applicazione
tutele crescenti
Contribuire alla crescita culturale, educativa e professionale dei giovani,
svolgendo un importante ruolo sociale, con riconoscimento sociale
e ritorno di immagine
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Gli incentivi per il contratto di apprendistato
Chi fa cosa
Sotto-inquadramento o Retribuzione percentuale
Possibilità di retribuire l’apprendista in misura ridotta in percentuale fino a due
livelli inferiori rispetto all’applicazione del CCNL
Costo Aziendale
40-45% rispetto ad un lavoratore ordinario
Formazione interna: riduzione retribuzione
Riduzione della retribuzione per le ore di formazione interna al 10% di quella
che sarebbe dovuta all’apprendista
Formazione esterna: esonero retribuzione
Esonero dall’obbligo retributivo per le ore di formazione esterna all’impresa
Altri incentivi
Incentivi in materia di previdenza e assistenza sociale; incentivi fiscali ai fini Irap;
altri sgravi e riduzioni; in emanazione ulteriore incentivo per aziende che assu-
mono un apprendista per un valore massimo di €3.000
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II.2 - Consulenza aziendale: sintesi per aziende
L’apprendistato è...
L’apprendistato serve a...
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III - Benefici e incentivi
La presente scheda è finalizzata ad illustrare alle aziende i benefici e gli incen-
tivi più significativi correlati al contratto di apprendistato.
Benefici del contratto di apprendistato per l’azienda
Vantaggi economici: benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza
sociale e incentivi all’assunzione;
Contratto non vincolante: minimo di 6 mesi, applicazione tutele crescenti,
nessun obbligo di conferma al termine del contratto;
Contratto sottoposto a una logica meritocratica, con possibilità di interru-
zione per giustificato motivo di licenziamento in seguito al mancato raggiungi-
mento degli obiettivi formativi (attestato dall’Istituzione formativa);
Impatto positivo sulla selezione con possibilità di scegliere tra i migliori stu-
denti dei percorsi di formazione;
Costruire competenze di mestiere internamente all’azienda a partire da una
giovane età e in più anni (propedeuticità);
Formare competenze di mestiere specifiche per l’azienda di appartenenza
con il supporto di un’Istituzione formativa scelta dall’azienda stessa a costi
pressoché nulli (0 costi per la formazione esterna, 10% per quella interna);
Condivisione coordinamento con ente formativo: cura educativa oltre che
formativa;
Influire direttamente sulla formazione di competenze di mestiere indispensabili
e/o auspicabili per la propria azienda di appartenenza, evitando di dovere in-
tervenire a posteriori con lavoratori in possesso di poche competenze e/o
acquisite male;
Essere protagonisti della formazione professionale ed educativa dei giovani,
promuovendo lo sviluppo di quei “comportamenti” propri dello status di
lavoratore, passando attraverso il doppio status di studente-lavoratore, pro-
muovendo atteggiamenti adeguati verso il lavoro, spesse volte ritenuti deboli
dall’azienda nei giovani (affidabilità, rispetto delle regole, rispetto dell’autori-
tà, rispetto delle procedure, motivazione, attivazione personale e meritocrazia);
Contribuire alla crescita culturale, educativa e professionale dei giovani, svol-
gendo un importante ruolo sociale, con riconoscimento sociale e ritorno di
immagine.
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Gli incentivi per il contratto di apprendistato duale
Possibilità di sotto-inquadrare, ovvero di retribuire in misura ridotta in percen-
tuale, l’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in ap-
plicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a
mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui consegui-
mento è finalizzato il contratto o, in alternativa, di stabilire la retribuzione
dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio
(art. 42, comma 5 lett. b. d.lgs 150/2015);
Esonero dall’obbligo retributivo per le ore di formazione esterna all’impresa;
Riduzione della retribuzione per le ore di formazione interna al 10% di quella
che sarebbe dovuta all’apprendista;
Incentivo di carattere fiscale ai fini Irap: le spese relative agli apprendisti, ivi
compresi i versamenti contributivi e le spese per la formazione, sono deducibili
dalla base imponibile su cui si calcola l’imposta;
Contribuzione agevolata prevista dalla l. n. 296/2006, pari al 10% della retribu-
zione. Per le aziende che hanno meno di 10 dipendenti è prevista la possibilità
di ridurre ulteriormente le aliquote;
I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mante-
nuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del perio-
do di formazione;
A titolo sperimentale, per le assunzioni a decorrere dal 24 settembre 2015 e fi-
no al 31 dicembre 2016, si applicano i seguenti ulteriori benefici:
esonero dal contributo pari al 41% del massimale mensile dell’Aspi per le
interruzioni dei rapporti di apprendistato - escluse dimissioni o recesso;
sgravio totale del contributo dell’1,61% (1,31% per il finanziamento della Na-
spi e lo 0,30% destinato a finanziare il fondo per la formazione professionale);
riduzione dal 10% al 5% della contribuzione dovuta sulla retribuzione impo-
nibile ai fini previdenziali;
per questi ultimi tre incentivi non trova applicazione la norma per cui i bene-
fici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti
per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo
di formazione. Quindi, valgono solo per il periodo di formazione;
Per gli anni 2016 e 2017, per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP) è previsto, in via sperimentale e limitatamen-
te al predetto biennio, un premio speciale unitario che sarà approvato con suc-
cessivo provvedimento;
Incentivo all’assunzione nel caso il giovane sia inserito nel programma Fixo in
relazione allo specifico avviso di Italia Lavoro;
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Ulteriore incentivo alle aziende che assumono un apprendista per un valore
massimo di €3.000 (Programma Fixo);
Ulteriori incentivi all’assunzione nel caso il giovane sia inserito nel programma
Garanzia Giovani in relazione agli specifici avvisi delle Regioni;
Anche per l’apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla nor-
mativa vigente per il licenziamento illegittimo, cioè le cosiddette “tutele cre-
scenti”;
Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il di-
ploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tec-
nica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato rag-
giungimento degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione formativa.
IV - Fogli di Calcolo costo azienda
Per la retribuzione dell’apprendista, la normativa nazionale (art. 42 d.lgs.
81/2015) prevede due opzioni tra loro alternative:
– la possibilità di sottoinquadrare l’apprendista (fino a due livelli inferiori rispet-
to a quello spettante ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualifica-
zioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto),
– la possibilità di corrispondere all’apprendista una retribuzione percentuale e
proporzionale all’anzianità di servizio.
La loro definizione e qualificazione è generalmente rimessa alla contrattazione
collettiva.
Di seguito vengono esemplificati gli elementi che intervengono nel calcolo
dei costi per le aziende per un contratto di apprendistato di I livello sia nel caso del
sottoinquadramento che nel caso dell’applicazione della retribuzione in percentuale.
IV.1 - Foglio di Calcolo: sottoinquadramento
La tabelle che seguono evidenziano l’ammontare del costo di un apprendista
nel caso in cui venga applicato il sottoinquadramento di due livelli inferiori rispetto
a un impiegato con mansioni corrispondenti alle competenze richieste all’apprendi-
sta al termine del periodo formativo.
Per dare una stima del confronto tra il costo dell’apprendista e quello di un di-
pendente, nella prima tabella sono analizzati i costi di un impiegato di V livello;
mentre nelle due successive sono illustrati i costi di un apprendista cui viene appli-
cato il sottoinquadramento (retribuzione corrispondente al VII livello contrattuale).
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Imp. V livello
COMMERCIO - CONFCOMMERCIO
TOTALE PAGA BASE CONT. 3a ELEM. TOTALE
LORDO MESE LORDO ANNO
€1.453,45 € 923,76 € 521,94 € 7,75 € 20.348,30
Ore teoriche 2080
Ferie 173
Permessi Ex-fest 32
Festività 64
Form. Sicurezza 8
TOT. ORE NON LAVORATE 277
Ore lavorate 1803
Costo orario €15,49
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Appr. VII liv. si agev. D.lgs. 150 (assunti fino al 31 dicembre 2016)
COMMERCIO - CONFCOMMERCIO
TOTALE PAGA BASE CONT. 3a ELEM. TOTALE
LORDO MESE LORDO ANNO
€1.240,45 € 710,03 € 517,51 € 7,75 € 17.366,30
€7,38
costa ora Ore teoriche 2080
Ferie 173
Permessi Ex-fest 32
Festività 64
Form. Esterna 495
TOT. ORE NON LAVORATE 764
Ore lavorate 1316
Costo orario €9,13
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Appr. VII liv. no agev. D.lgs. 150 (assunti dal 1° gennaio 2017)
COMMERCIO - CONFCOMMERCIO
TOTALE PAGA BASE CONT. 3a ELEM. TOTALE
LORDO MESE LORDO ANNO
€1.240,45 € 710,03 € 517,51 € 7,75 € 17.366,30
€7,38
costa ora Ore teoriche 2080
Ferie 173
Permessi Ex-fest 32
Festività 64
Form. Esterna 495
TOT. ORE NON LAVORATE 764
Ore lavorate 1316
Costo orario €9,83
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IV.2 - Foglio di Calcolo: retribuzione percentuale
Di seguito si riporta una simulazione di calcolo del costo di un apprendista nel
caso di applicazione della retribuzione in misura percentuale come previsto dal-
l’Accordo interconfederale del 18 maggio 2016 tra Confindustria e CGIL, CISL e
UIL che trova applicazione per tutte le imprese aderenti a Confindustria.
Si riporta ad esempio il calcolo del costo di un apprendista nel settore Metal-
meccanico cui si applica il richiamato Accordo interconfederale che prevede la
seguente progressione retributiva: 45% al primo anno, 55% al secondo, 65% al terzo,
70% al quarto.
I anno
III CATEGORIA CCNL METALMECCANICO
(Applicazione accordo confindustria)
Livello retributivo mensile RIPARAMETRATO € 714,88
TOTALE LORDO ANNO € 9.293,49
Costo orario per riduzione ore di formazione € 4,70
Ore teoriche 2080 2080
Ferie 165 165
Permessi Ex-fest e gestività 101 101
Form. Esterna 495
TOT. ORE NON LAVORATE 764
Ore lavorate 1319
Di cui di formazione interna on the job 495
Costo orario €4,16
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II anno
Ore teoriche 2080 2080
Ferie 165 165
Permessi Ex-fest e gestività 101 101
Form. Esterna 495
TOT. ORE NON LAVORATE 761
Ore lavorate 1319
Di cui di formazione interna on the job 495
Costo orario €5,08
III CATEGORIA CCNL METALMECCANICO
(Applicazione accordo confindustria)
Livello retributivo mensile RIPARAMETRATO € 873,75
TOTALE LORDO ANNO € 11.358,70
Costo orario per riduzione ore di formazione € 5,75
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III anno
Ore teoriche 2080 2080
Ferie 165 165
Permessi Ex-fest e gestività 101 101
Form. Esterna 495
TOT. ORE NON LAVORATE 761
Ore lavorate 1319
Di cui di formazione interna on the job 495
Costo orario €6,01
III CATEGORIA CCNL METALMECCANICO
(Applicazione accordo confindustria)
Livello retributivo mensile RIPARAMETRATO € 1.032,61
TOTALE LORDO ANNO € 13.423,92
Costo orario per riduzione ore di formazione € 6,79
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IV anno
Ore teoriche 2080 2080
Ferie 165 165
Permessi Ex-fest e gestività 101 101
Form. Esterna 495
TOT. ORE NON LAVORATE 761
Ore lavorate 1319
Di cui di formazione interna on the job 495
Costo orario €6,47
III CATEGORIA CCNL METALMECCANICO
(Applicazione accordo confindustria)
Livello retributivo mensile RIPARAMETRATO € 1.112,04
TOTALE LORDO ANNO € 14.456,53
Costo orario per riduzione ore di formazione € 7,32
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IV.3 - Foglio di Calcolo: retribuzione percentuale (COOP)
Di seguito si riporta una simulazione di calcolo del costo di un apprendista nel
caso di applicazione della retribuzione in misura percentuale come previsto dal-
l’Accordo interconfederale del 26 luglio 2016 tra AGCI, Confcooperative, Lega-
coop e CGIL, CISL e UIL che trova applicazione per tutte le imprese aderenti alle
predette associazioni datoriali. Si riporta ad esempio il calcolo del costo di un
apprendista nel settore delle cooperative sociali cui si applica il richiamato Accordo
interconfederale che prevede la seguente progressione retributiva: 45% al primo
anno, 55% al secondo, 65% al terzo, 70% al quarto.
I anno
LIVELLO B1* CCNL COOPERATIVE SOCIALI
(Applicazione accordo confcooperative)
Livello retributivo mensile RIPARAMETRATO € 562,86
TOTALE LORDO ANNO € 7.317,24
Costo orario per riduzione ore di formazione € 3,70
* Operaia/o qualificata/o, autista con patente B/C, aiuto cuoca/o, addetta/o all’infanzia con funzioni non
educative, addetta/o alla segreteria, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio-as-
sistenziale, addetta/o all’assistenza di base o altrimenti definita/o non formata/o.
Ore teoriche 2080 2080
Ferie 165 165
Permessi Ex-fest e gestività 101 101
Form. Esterna 495
TOT. ORE NON LAVORATE 761
Ore lavorate 1319
Di cui di formazione interna on the job 495
Costo orario €3,27
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II anno
Ore teoriche 2080 2080
Ferie 165 165
Permessi Ex-fest e gestività 101 101
Form. Esterna 495
TOT. ORE NON LAVORATE 761
Ore lavorate 1319
Di cui di formazione interna on the job 495
Costo orario €4,00
LIVELLO B1* CCNL COOPERATIVE SOCIALI
(Applicazione accordo confcooperative)
Livello retributivo mensile RIPARAMETRATO € 687,95
TOTALE LORDO ANNO € 8.943,29
Costo orario per riduzione ore di formazione € 4,53
* Operaia/o qualificata/o, autista con patente B/C, aiuto cuoca/o, addetta/o all’infanzia con funzioni non
educative, addetta/o alla segreteria, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio-
assistenziale, addetta/o all’assistenza di base o altrimenti definita/o non formata/o.
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III anno
Ore teoriche 2080 2080
Ferie 165 165
Permessi Ex-fest e gestività 101 101
Form. Esterna 495
TOT. ORE NON LAVORATE 761
Ore lavorate 1319
Di cui di formazione interna on the job 495
Costo orario €4,73
LIVELLO B1* CCNL COOPERATIVE SOCIALI
(Applicazione accordo confcooperative)
Livello retributivo mensile RIPARAMETRATO € 813,03
TOTALE LORDO ANNO € 10.569,34
Costo orario per riduzione ore di formazione € 5,35
* Operaia/o qualificata/o, autista con patente B/C, aiuto cuoca/o, addetta/o all’infanzia con funzioni non
educative, addetta/o alla segreteria, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio-
assistenziale, addetta/o all’assistenza di base o altrimenti definita/o non formata/o.
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IV anno
Ore teoriche 2080 2080
Ferie 165 165
Permessi Ex-fest e gestività 101 101
Form. Esterna 495
TOT. ORE NON LAVORATE 761
Ore lavorate 1319
Di cui di formazione interna on the job 495
Costo orario €5,09
LIVELLO B1* CCNL COOPERATIVE SOCIALI
(Applicazione accordo confcooperative)
Livello retributivo mensile RIPARAMETRATO € 875,57
TOTALE LORDO ANNO € 11.382,37
Costo orario per riduzione ore di formazione € 5,76
* Operaia/o qualificata/o, autista con patente B/C, aiuto cuoca/o, addetta/o all’infanzia con funzioni non
educative, addetta/o alla segreteria, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio-
assistenziale, addetta/o all’assistenza di base o altrimenti definita/o non formata/o.
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eV - Condizioni per il buon andamento dell’apprendistato
La presente scheda è finalizzata a fornire ai referenti SAL, agli orientatori e
ai formatori le informazioni necessarie per favorire il buon funzionamento del -
l’apprendistato.
Rapporto di fiducia
tra Azienda e CFP
PRECONDIZIONI
PER IL BUON
FUNZIONAMENTO
APPRENDISTATO
Prerequisiti
del ragazzo
Coinvolgimento
della famiglia
Rapporto di fiducia tra azienda e CFP
Aspetto di primaria importanza
CFP ha un ruolo di “garante” della qualità personale e professionale
Clima positivo creato da precedenti collaborazioni grazie all’inserimento di
ragazzi in tirocinio elemento chiave in quanto rappresenta il primo canale
conoscitivo tra azienda e ragazzo che può portare l’azienda a decidere di inve-
stire nello studente assumendolo come apprendista
Prerequisiti
del ragazzo
Formazione professionale
minima alle spalle
Aspetti attitudinali del ra-
gazzo: allievi più bravi? A ri-
schio? O fascia intermedia?
Qualità morali (affidabilità,
comportamento corretto,
ecc.) incidono significati -
vamente su scelte del
l’azienda
Coinvolgimento
della Famiglia
Aspettative: proseguimento al -
l’interno dei percorsi di istruzione
e formazione o inserimento
nel mercato del lavoro?
Cultura del lavoro
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VI - Scheda per selezione candidati
L’individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di
criteri e procedure predefiniti, sentita anche l’istituzione formativa, nel rispetto dei
principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, mediante eventuale sommi-
nistrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di collo-
quio individuale ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavoro
o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragio-
ne del ruolo da svolgere in azienda.
3 tipologie di domande:
1. Personali
2. Scolastico-professionali
3. Inerenti l’iter formativo e varie
1. DOMANDE PERSONALI
Le domande personali esplorano la sfera personale del candidato per rilevarne la
caratteristiche fondamentali (dinamico, riflessivo, amante della compagnia, loquace,
introverso, tenace, preciso, apatico, ecc.) e l’atteggiamento nei confronti della vita.
Ad es.:
– Mi parli di lei.
– Come si descriverebbe?
– Che cosa si aspetta dal futuro?
– Mi parli della sua famiglia.
– Come è composta la sua famiglia?
– Che rapporti ha con i suoi famigliari?
– Cosa fanno nella vita i suoi genitori?
– Come vivono il lavoro i suoi genitori?
– Lavorano o sono disoccupati? E i suoi fratelli/sorelle?
– Come passa il suo tempo libero?
– Quali sono i suoi hobbies?
– Cosa farebbe se avesse del tempo libero?
– Ha delle passioni?
– Le piace lo sport? Ne pratica qualcuno?
– Fa qualcosa per tenersi in forma?
– Preferisce sport di squadra o individuali?
– Pratica qualche sport a livello agonistico?
– Quali sono i suoi obiettivi professionali?
– A che lavoro aspira?
– Cosa, secondo lei, determina la carriera di un individuo in azienda?
– Quali pensa che siano i suoi principali difetti? E i pregi?
– Come prende, di solito, una decisione importante?
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– Qual è stato il suo principale successo? E il fallimento più doloroso?
– Quali sono le cose che contano di più per lei?
– Chi sono i suoi migliori amici?
– Come si vede tra 5 anni?
2. DOMANDE SCOLASTICO-PROFESSIONALI
Le domande scolastico-professionali tendono ad accertare l’esperienza scola-
stica maturata, la modalità di vivere la scuola, i risultati ottenuti, le materie preferi-
te, l’interesse per una figura professionale specifica, la propensione all’apprendi-
mento on the job, l’andamento degli stage precedentemente svolti, l’esperienza ma-
turata, le mansioni svolte, le competenze necessarie, i punti di forza/debolezza.
Ad es.:
– Mi parli brevemente della sua esperienza scolastica.
– Materie preferite.
– Attività di laboratorio/materie di indirizzo.
– Mi parli in modo dettagliato delle sue esperienze di stage/alternanza scuola - la-
voro.
– Mansioni svolte/preferite/difficili/interessanti.
– Punti di forza/debolezza.
– Competenze acquisite.
– Descriva i rapporti con il suo tutor aziendale/titolare dell’azienda.
– Se dovesse definire la scuola cosa direbbe?
– Quali sono i suoi obiettivi professionali a breve, medio termine?
– Cosa le fa pensare di essere la persona giusta per noi.
– Cosa le fa pensare di essere la persona giusta per ricoprire la posizione del con-
tratto di apprendistato?
– Quali cose importanti nella vita le ha insegnato la scuola/ il lavoro?
– Quali sono i risultati migliori che ha ottenuto?
– Le piace l’idea di conseguire il titolo di studio lavorando? Perché?
– Pensa di essere una persona in grado di organizzarsi?
– Si definirebbe affidabile sui tempi di lavoro?
– Sa integrarsi in un ambiente di lavoro? Le piace il lavoro di gruppo?
– È capace di seguire procedure di lavoro? Mi fa qualche esempio di quanto ha af-
fermato nelle domande precedenti?
3. DOMANDE INERENTI L’ITER FORMATIVO E VARIE
Le domande inerenti l’iter formativo e quelle generali tendono ad approfondire
la preparazione del candidato, il tipo e il livello di conoscenza tecnica acquisita, la
coerenza del percorso di studi, alcune caratteristiche emerse durante il colloquio
(leadership, capacità organizzative, gestionali, capacità di eseguire compiti in situa-
zione, senso di realtà, ecc.).
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Ad es.:
– Mi racconti il suo percorso formativo.
– Perché ha scelto questa figura professionale e questo settore economico?
– Qual è il suo punto di arrivo?
– Cosa ne pensa del lavoro? Delle esperienze di stage/alternanza scuola-lavoro?
E del lavoro dei giovani?
– Qual è il suo rapporto con le nuove tecnologie?
– Conosce le lingue?
– In che cosa si sente particolarmente bravo/capace?
Durante il colloquio, il selezionatore deve maturare l’idea più chiara e precisa
possibile circa alcune caratteristiche del candidato:
• il livello di intelligenza (ragionamento, sintesi, analisi, memoria, ecc.);
• le capacità espressive-comunicative; i rapporti interpersonali;
• la motivazione (sono realistici gli obiettivi che animano il candidato? il candidato
è disposto a ridurre/rinunciare alle attività del tempo libero per impegni scolastico-
lavorativi?);
• l’energia e la costanza;
• lo spirito d’iniziativa (molte domande in questo senso riguardano i “come” e i
“perché” il candidato ha iniziato qualcosa o ha ottenuto determinati risultati);
• i “comportamenti” verso il lavoro (affidabilità, rispetto dei tempi, delle procedu-
re, dell’autorità, dell’organizzazione, resistenza allo stress).
Si possono eventualmente aggiungere questionari di orientamento professiona-
le, come indica il decreto.
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Fase 2
Contrattualizzazione
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I - Protocollo di apprendistato per la qualifica professionale
e per il diploma
Sono riportati due modelli di protocollo fra il datore di lavoro e l’istituzione
formativa, che si adatta sia alla qualifica professionale che al diploma, e la discipli-
na riguardante il lavoro minorile.
Ai fini dell’attivazione del contratto di apprendistato, l’istituzione formativa e
il datore di lavoro sottoscrivono il protocollo, che definisce i contenuti e la durata
della formazione interna ed esterna all’impresa. La stipula del Protocollo può avve-
nire anche tra reti di istituzioni formative.
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Allegato 1 - Schema di protocollo tra datore di lavoro
e istituzione formativa
PROTOCOLLO
tra
___________________________________________________________
[Generalità dell’istituzione formativa: denominazione, natura giuridica, sede, rappresentanza legale]
E
___________________________________________________________
[Generalità del datore di lavoro: denominazione, natura giuridica, sede, rappresentanza legale]
VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: “Disciplina organica
dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma
dell’art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” che ha riorganizzato
la disciplina del contratto di apprendistato e, all’articolo 46, comma 1, ha deman-
dato ad un decreto interministeriale la definizione degli standard formativi e dei
criteri generali per la realizzazione dei contratti di apprendistato per la qualifica e
il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certifica-
to di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato per l’alta formazione
e ricerca;
VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia
e delle finanze del 30/09/2015, che dà attuazione all’articolo 46, comma 1, del
decreto legislativo n. 81 del 2015 e, reca in allegato lo schema di protocollo che il
datore di lavoro e l’istituzione formativa sottoscrivono, ai fini dell’attivazione dei
contratti di apprendistato;
Premesso che
__________________________________________
[Denominazione istituzione formativa]
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1 Precisare la tipologia:
istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado;
istituzione formativa;
centro provinciale per l’istruzione degli adulti (CPIA);
struttura formativa che attua i percorsi di specializzazione tecnica superiore;
Istituto Tecnico Superiore;
università o ente di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
altra istituzione di formazione o di ricerca in possesso di riconoscimento istituzionale di ri-
levanza comunitaria, nazionale o regionale, avente come oggetto la promozione delle atti-
vità imprenditoriali, del lavoro, delle professioni, della innovazione e del trasferimento tec-
nologico.
2 Precisare la natura giuridica.
risponde ai requisiti soggettivi definiti all’articolo 2, comma 1 lettera a) del de -
creto interministeriale del 30/09/2015, richiamato in premessa, in quanto
_________________________________1 e ai fini e per gli effetti del presente proto-
collo rappresenta l’istituzione formativa;
__________________________________________
[Denominazione datore di lavoro]
risponde ai requisiti soggettivi definiti all’articolo 2, comma 1 lettera b) del decreto
attuativo richiamato in premessa, in quanto ________________________________2
e ai fini e per gli effetti del presente protocollo rappresenta il datore di lavoro;
contestualmente alla sottoscrizione del presente protocollo, consapevole delle
responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti in caso di dichiarazioni
non veritiere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di essere in possesso dei requisiti
definiti all’articolo 3 del decreto interministeriale del 30/09/2015, richiamato in
premessa e nello specifico:
a) capacità strutturali, ossia spazi adeguati per consentire lo svolgimento della
formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbatti-
mento delle barriere architettoniche;
b) capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della
formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo
tecnico, anche reperita all’esterno dell’unità produttiva;
c) capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per
lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 7.
Tutto ciò premesso
Le Parti convengono quanto segue
Art. 1 – Oggetto
1. Il presente protocollo regola i compiti e le responsabilità dell’istituzione formativa
e del datore di lavoro per la realizzazione di percorsi di apprendistato per la qualifi-
ca/per il diploma professionale, di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 15 giu-
gno 2015 n. 81 attraverso la definizione della durata, dei contenuti e dell’organizza-
zione didattica dei percorsi, nonché la tipologia dei destinatari dei contratti.
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Art. 2 – Tipologia e durata dei percorsi
1. Il presente protocollo individua le modalità di attuazione della seguente tipolo-
gia di percorso: apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica/un
diploma di istruzione e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226.
2. I criteri per la definizione della durata dei contratti di apprendistato di cui al
comma 1 nonché per la durata della formazione interna ed esterna sono definiti
agli articoli 4 e 5 del decreto attuativo.
3. La durata effettiva del contratto di apprendistato nonché la determinazione
della formazione interna ed esterna sono definiti nell’ambito del piano formativo
individuale di cui all’articolo 4, in rapporto alla durata ordinamentale prevista per
la qualificazione da conseguire e tenendo anche conto delle competenze posse-
dute in ingresso dall’apprendista e delle funzioni e mansioni assegnate nell’ambi-
to dell’inquadramento contrattuale.
Art. 3 – Tipologia e modalità di individuazione dei destinatari
1. Possono presentare candidatura per i percorsi di cui all’articolo 2 i soggetti
che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25.
2. L’istituzione formativa, anche coadiuvata dal datore di lavoro, provvede alle
misure di diffusione, informazione e pubblicità delle modalità di candidatura per i
percorsi di cui all’articolo 2.
3. L’istituzione formativa, d’intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, in
particolare, nel caso di minorenni, le persone esercenti la potestà genitoriale, con
modalità tali da garantire la piena consapevolezza della scelta, anche ai fini degli
sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione atte ad
assicurare la conoscenza:
a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e
della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la
qualificazione da conseguire;
b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;
c) delle modalità di selezione degli apprendisti;
d) del doppio ‘status’ di studente e di lavoratore, per quanto concerne l’osser-
vanza delle regole comportamentali nell’istituzione formativa e nell’impresa e, in
particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.
4. I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano la domanda di
candidatura mediante comunicazione scritta all’istituzione formativa.
5. L’individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di
criteri e procedure predefiniti, sentita anche l’istituzione formativa, nel rispetto
dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, mediante eventuale
somministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione
di colloquio individuale ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza
scuola-lavoro o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze,
anche in ragione del ruolo da svolgere in azienda.
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6. Nel caso di gruppi classe, la procedura di individuazione degli apprendisti è
attivata a fronte di un numero di candidature adeguato alla formazione di una
classe. In tali casi, la stipula di contratti di apprendistato è subordinata all’effettiva
individuazione di un numero di allievi sufficiente alla formazione di una classe
di almeno n. __________ unità.
7. I soggetti individuati sono assunti con contratto di apprendistato per la qualifi-
ca/il diploma professionale, di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno
2015 n. 81 e il rapporto di lavoro è regolato in conformità alle previsioni delle nor-
mative vigenti e della contrattazione collettiva di riferimento.
Art. 4 – Piano formativo individuale
1. L’avvio del contratto di apprendistato e le eventuali proroghe di cui all’articolo
4 del decreto attuativo sono subordinati alla sottoscrizione del piano formativo
individuale, da parte dell’apprendista, del datore di lavoro e dell’istituzione for-
mativa.
2. Il piano formativo individuale, redatto dall’istituzione formativa con il coinvolgi-
mento del datore di lavoro stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei
percorsi di cui al comma 2 e contiene, altresì i seguenti elementi:
a) i dati relativi all’apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor
aziendale;
b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
c) livello di inquadramento contrattuale dell’apprendista;
d) la durata del contratto di apprendistato e l’orario di lavoro;
e) i risultati di apprendimento, in termini di competenza della formazione interne
ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli
apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure
di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
3. Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, fer-
ma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.
Art. 5 – Responsabilità dell’istituzione formativa e del datore di lavoro
1. La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di la-
voro è da riferire esclusivamente all’attività, ivi compresa quella formativa, svolta
presso il medesimo secondo il calendario e l’articolazione definita nell’ambito del
piano formativo individuale. È cura del datore di lavoro, in conformità alla norma-
tiva vigente, fornire agli apprendisti in formazione e, in caso di apprendisti mino-
renni, anche ai titolari della responsabilità genitoriale, informazione e formazione
in materia di sicurezza e sicurezza sul luogo di lavoro.
2. La frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità della
istituzione formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e
della sicurezza.
3. L’istituzione formativa e il datore di lavoro provvedono a individuare le figure del
tutor formativo e del tutor aziendale ai sensi dell’articolo 7 del decreto attuativo.
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4. Ai fini del raccordo tra attività di formazione interna e formazione esterna pos-
sono essere previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, desti-
nata prioritariamente al tutor formativo e tutor aziendale per la condivisione della
progettazione, la gestione dell’esperienza e la valutazione dei risultati.
Art. 6 – Valutazione e certificazione delle competenze
1. In conformità a quanto definito dall’articolo 8 del decreto interministeriale del
12 ottobre 2015, l’istituzione formativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di valutazione previste dalle norme di settore nonché dai rispettivi ordina-
menti e in collaborazione con il datore di lavoro, definisce nel piano formativo in-
dividuale:
a) i risultati di apprendimento in termini di competenze della formazione interna
ed esterna;
b) i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli appren-
dimenti e, ove previsto, dei comportamenti;
c) le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di
sospensione del giudizio.
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 e compatibilmente con quanto previsto
dai rispettivi ordinamenti, l’istituzione formativa anche avvalendosi del datore di
lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione
degli apprendimenti anche ai fini dell’ammissione agli esami conclusivi dei per-
corsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell’apprendista e
ne comunica i risultati all’apprendista e, nel caso di studenti minorenni, ai titolari
della responsabilità genitoriale.
3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente artico-
lo, l’apprendista, al termine del proprio percorso, deve aver frequentato almeno i
tre quarti sia della formazione interna sia della formazione esterna di cui al piano
formativo individuale.
Laddove previsto nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza dei tre quarti
del monte ore sia di formazione interna che di formazione esterna di cui al piano
formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna
annualità, ai fini dell’ammissione all’annualità successiva.
4. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previ-
sti, in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali,
anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor
aziendale nel dossier individuale di cui al comma 2 e in funzione dei risultati di
apprendimento definiti nel piano formativo individuale.
5. In esito al superamento dell’esame finale e al conseguimento della qualifica-
zione, l’ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 rilascia
un certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato
che, nelle more della definizione delle Linee guida di cui all’articolo 3, comma 6,
del decreto legislativo n. 13 2013, dovrà comunque contenere:
a) gli elementi minimi ai sensi dell’articolo 6 riguardante gli standard minimi di at-
testazione del decreto legislativo n. 13 del 2013;
b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo del-
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l’ente titolare in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino, ai sensi
all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
6. Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze ai sensi
del decreto legislativo n. 13 del 2013, anche nei casi di abbandono o risoluzione
anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi dalla
data di assunzione.
Art. 7 – Monitoraggio
1. Ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 9 del decreto attuativo, l’istituzione
formativa realizza, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi
ordinamenti, apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui
al presente protocollo.
Art. 8 – Decorrenza e durata
1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula ed ha durata
________________, con possibilità di rinnovo. Potranno essere apportate variazioni
previo accordo tra le Parti.
2. Per quanto non previsto dal presente protocollo e dai relativi allegati, si rinvia
al decreto interministeriale del 30/09/2015 nonché alle normative vigenti.
________________________
[Luogo e data]
_______________________ ________________________
Firma del legale rappresentante Firma
dell’istituzione formativa del datore di lavoro
Allegati
Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del -
l’istituzione formativa e del datore di lavoro
Note
Il presente documento definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del proto-
collo di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto interministeriale del 30/09/2015 e,
nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti a livello nazionale e regionale,
può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte dell’istituzione for-
mativa e del datore di lavoro, in funzione di specifiche esigenze volte a migliorare
l’efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati.
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eII - Scheda sulla normativa relativa al lavoro minorile
in rapporto al contratto di apprendistato
Premessa
Il contratto di apprendistato è stato oggetto di diversi interventi legislativi l’ul-
timo dei quali è rappresentato dal Decreto Legislativo 81/2015 artt. 41-47 nel quale
è confluito il precedente Testo Unico. Quest’ultimo intervento è stato rivolto alla
creazione di un sistema duale che integra istruzione, formazione e lavoro, so-
prattutto grazie alle due tipologie di apprendistato finalizzate all’ottenimento di un
titolo di studio di livello secondario o terziario.
Il contratto di apprendistato è per definizione un contratto di lavoro a tempo
indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani (art 41
D.Lgs 81/2015), rivolto ai ragazzi di età compresa fra i 15 e i 29 anni anche se per
le Regioni e le Province Autonome che abbiano definito un sistema di alternanza
scuola-lavoro, la contrattazione collettiva può definire specifiche modalità di utiliz-
zo di tale contratto, anche a tempo determinato, per le attività stagionali.
Il contratto di apprendistato, dunque, si rivolge sia a giovani di minore età, sia
maggiorenni. Rispetto ai primi, in particolare è necessario verificare se esistano li-
mitazioni poste dal confronto con la normativa sul lavoro minorile nel nostro Paese.
Questa scheda si propone di presentare sinteticamente quali sono i punti di at-
tenzione e i limiti relativi all’applicazione del contratto di apprendistato ai minori,
ovvero agli adolescenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni.
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Le leggi sul lavoro minorile hanno ad oggetto la tutela del
minore definendo le condizioni di accesso dello stesso al
lavoro, i requisiti di idoneità necessari, le occupazioni am-
messe e quelle vietate, i limiti all’orario di lavoro, i periodi
di riposo da osservare e le sanzioni applicabili.
La disciplina generale è fissata dalla legge 17 ottobre
1967 n. 977 che, nel definire il campo di applicazione,
non fissa un regime contrattuale particolare. In effetti
essa prevede all’art. 1 “La presente legge si applica ai
minori dei diciotto anni, di seguito indicati «minori», che
hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche specia-
le, disciplinato dalle norme vigenti”. È chiaro, vista l’epoca
di emanazione, che la norma fa riferimento a qualsiasi tipo
di rapporto che interessi un minore, indipendentemente
dalle formalità di conclusione e dall’esistenza di un docu-
mento scritto. La l. 977/67 deve intendersi pertanto quale
lex specialis che interessa ogni tipo di contratto di lavoro
che interessi un minore, definendo le condizioni minime ed
inderogabili di tutela, essendo principio generale dell’ordi-
namento che “lex specialis derogat legi generali e lex po-
sterior generalis non derogat priori speciali”. Ne consegue
che le relative disposizioni si applicano sia nel caso di sti-
pula di un contratto di apprendistato che nel caso di un al-
tro tipo di rapporto. Le sue disposizioni prevalgono sulle
disposizioni successive che abbiano carattere generale e
che non si preoccupino, pertanto, di modificare specifica-
mente la condizione lavorativa del minore.
Va osservato che l’art. 2 del codice civile abilita il mino-
renne a prestare il proprio lavoro ed all’esercizio dei diritti
che ne conseguono. Dubbia è però la capacità del mino-
renne di stipulare il contratto, anche se la dottrina preva-
lente è favorevole ad ammettere la deroga al requisito
della maggiore età. La giurisprudenza pare orientata in
1 La normativa sul lavoro minorile in Italia considera principalmente le seguenti fonti:
Legge 17 ottobre 1967, n. 977: “Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti”.
Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345: “Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa
alla protezione dei giovani sul lavoro”.
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 262: “Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro.
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.77: “Definizione delle norme generali relative all’alter-
nanza scuola-lavoro”.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007). Articolo 1, comma 622:
“L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica pro-
fessionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso
al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni”.
Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 1 del 5 gennaio 2000.
Decreto Legislativo n. 345/1999. Prime Direttive applicative del D.lgs. n. 345/1999.
Smart Chart Lavoro Minorile 1
Nozione
Disciplina
generale
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2 La sottoscrizione del patto di prova, per il quale è necessaria la forma scritta, da parte
del minore comporta l’annullamento dello stesso, giacché ai sensi dell’art. 2 c. c. – così
come sostituito dalla l. 8 marzo 1975, n. 39 – il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e del-
le azioni che dipendono dal contratto di lavoro, ma non anche alla stipula dello stesso e
quindi del relativo patto di prova; tale annullamento nella specie non può estendersi al -
l’intero contratto di lavoro, per il quale non è necessaria la forma scritta, nel caso in cui i
genitori del minore, esercenti la relativa potestà, abbiano manifestato per fatti concludenti la
volontà di concludere il contratto. Pret. Oderzo, 30/06/1988 Lavoro 80, 1989, 430
3 La capacità in materia di lavoro originariamente era disciplinata dall’art. 3, il quale stabiliva
che «il minore che ha compiuto gli anni diciotto può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi
contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabili-
scono un’età inferiore». La L. 8.3.1975, n. 39, che ha abbassato la soglia della maggiore età,
ha abrogato l’art. 3 trasferendolo nell’art. 2, 2° co., dove però non si fa più cenno alla capacità
di stipulare il contratto di lavoro, ponendo così agli interpreti il problema se il minore acqui-
stando la speciale capacità di lavoro al compimento dell’età prevista dalla legge, acquisti anche
la capacità negoziale, di stipulare il relativo contratto, o se «la capacità a prestare il proprio la-
voro» debba essere intesa come speciale capacità giuridica in materia di lavoro, con la con-
seguenza che il contratto deve essere concluso dal rappresentante. Secondo una parte della
dottrina la formula adottata dal legislatore ha operato una distinzione tra il profilo della capacità
giuridica, come capacità a prestare il proprio lavoro che si acquista all’età stabilita nelle leggi
speciali, e quello della capacità di agire necessaria per la stipula del contratto (Rescigno, Ca-
pacità d’agire, 213). Prevale però l’opinione secondo cui il legislatore ha attribuito al minore
una vera e propria capacità di agire anticipata in materia di lavoro, escludendo il potere di rap-
presentanza, concorrente o sussidiaria, del genitore esercente la patria potestà, tanto agli effetti
sostanziali quanto agli effetti processuali [Bianca, 237; De Cristofaro, Minore età e contratto di
lavoro, in De Cristofaro, Belvedere (a cura di), L’autonomia dei minori tra famiglia e società,
Milano, 1980, 471; Moro, Manuale di diritto minorile, Bologna, 2000, 295], altrimenti si dovrebbe
ritenere che con l’espressione «è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono
dal contratto di lavoro» il legislatore ha voluto attribuire una forma imperfetta di capacità di
agire, processuale e non contrattuale, e non si spiegherebbe lo spostamento di una norma
sulla capacità di lavoro in un articolo intitolato alla capacità di agire (Carinci, De Luca Tamajo,
Tosi, Treu, Diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro subordinato, Torino, 1998, 59).
senso negativo2. Va però aggiunto che la legge speciale
obbliga che le comunicazioni in materia di rischi ed in ma-
teria sanitaria, riguardanti il minore, avvengano anche nei
confronti degli esercenti la potestà3.
Nel regime dell’art. 48 della l. 276/2003 è stato scritto:
Quando l’art.48 sarà completamente a regime, secondo
l’interpretazione espressa dal Ministero del Lavoro con la
risposta ad un interpello (n. 36 del 29 novembre 2007),
“esso costituirà l’unico contratto di lavoro stipulabile a
tempo pieno da chi abbia meno di 18 anni, salvo che non
si tratti di un minore già in possesso di una qualifica pro-
fessionale”. Tale interpretazione non pare possa essere
estesa all’art. 41 del d.lgs 81/2015.
Le norme, comunque, trattano differentemente le condi-
zioni riguardanti l’assunzione dei ragazzi inferiori ai 15 anni
rispetto a quelle degli adolescenti tra i 15 e i 18 anni. Sono
considerati minori tutti coloro che non hanno ancora com-
piuto il diciottesimo anno di età; in base all’età, i minori so-
no poi suddivisi in bambini e adolescenti. I bambini sono
individuati nei minori che non hanno compiuto ancora
Età del minore
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quindici anni di età e sono ancora soggetti all’obbligo
scolastico. Gli adolescenti invece sono tutti i minori aventi
una età compresa tra quindici e diciotto anni.
Questa classificazione, introdotta dal decreto legislativo
345/1999, resta quella attualmente in vigore e che ad og-
gi non ha subito alcuna modifica.
Art.1 D.Lgs 262/2000, Comma 1 – l’art. 7 del D.Lgs 4 ago-
sto 1999, 345 è sostituito dal seguente Art. 6. - 1. È vieta-
to adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi
e ai lavori indicati nell’Allegato I
Comma 2 - In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni,
i processi e i lavori indicati nell’Allegato I possono essere
svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici
o di formazione professionale e soltanto per il tempo
strettamente necessario alla formazione stessa svolta in
aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure
svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del
datore di lavoro dell’apprendista purché siano svolti
sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in
materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto
di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste
dalla vigente legislazione.
3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione
professionale, l’attività di cui al comma 2 deve essere pre-
ventivamente autorizzata dalla DTL, previo parere del -
l’azienda unità sanitaria locale competente per territorio,
in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente
della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.
Art. 2, (di modifica dell’art. 9 del D.Lgs 345/1999)
Art. 9. - 1. L’articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977,
è sostituito dal seguente: “Art. 8. - 1. I bambini nei casi di cui
all’articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere
ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all’attività
lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica.
2. L’idoneità dei minori indicati al comma 1 all’attività la-
vorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante
visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori
ad un anno.
3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effet-
tuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso un me-
dico del Servizio sanitario nazionale.
4. L’esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve
essere comprovato da apposito certificato.
8. Agli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette
alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui
al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994,
non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7.
Il Direttore della DTL concede l’autorizzazione preventiva
all’impiego del minore. Sono escluse dalla preventiva au-
Lavori Vietati
Requisiti
di idoneità
Le autorizzazioni
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Orario di lavoro e
Lavoro notturno e
altre limitazioni
Criticità
torizzazione quelle attività che per la loro natura, per le
modalità di svolgimento, per l’estemporaneità e per l’epi-
sodicità, non sono in alcun modo assimilabili al concetto
di lavoro o di “occupazione”, che presuppone una prefi-
gurazione in termini oggettivi, soggettivi, di programma e
temporali dell’intervento. Ugualmente, l’autorizzazione
non è richiesta per quelle prestazioni non retribuite svolte
nell’ambito della didattica svolta da organismi pubblici
aventi compiti istituzionali di educazione e formazione.
È appena il caso di sottolineare come trovino piena appli-
cazione tutte le norme che vietano il lavoro dopo le ore 24
e che obbligano al riposo giornaliero e domenicale e che
sono pienamente accertabili e sanzionabili dagli organi di
vigilanza attraverso i normali controlli.
L’orario di lavoro dei minori (da intendersi come minori
di anni 16), liberi dagli obblighi scolastici, non può su-
perare le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali
(art. 18, L. n. 977/1977). Gli adolescenti, ovvero i minori
di età compresa tra i 16 e i 18 anni, non possono supe-
rare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
I limiti predetti devono essere rispettati anche qualora i
minori siano adibiti a lavori discontinui.
È vietato adibire gli adolescenti:
– al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata;
– a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scac-
chi, a meno che ciò sia consentito dai contratti collettivi
ed autorizzato dalla DTL.
Infine, l’orario di lavoro dei bambini e degli adolescenti
non può durare, senza interruzione, più di 4 ore e
mezza. Se tale limite viene superato, è obbligatorio un ri-
poso intermedio di almeno un’ora, riducibile a mezz’ora
dai contratti collettivi o, in mancanza, dalla DTL quando il
lavoro non presenti caratteri di pericolosità o gravosità.
Le condizioni critiche nell’applicazione delle norme della
l. 977/67 nell’attuale regime possono essere:
a. l’età del minore e la compatibilità della forma di ap-
prendistato con l’assolvimento dell’obbligo scolastico;
b. l’idoneità del minore al lavoro che va accertata sotto il
profilo psico sanitario;
c. il divieto di adibire il minore a determinati lavori ritenuti
pregiudizievoli per la sua salute o il suo sviluppo;
d. la capacità del minore di sottoscrivere il contratto di la-
voro senza l’intervento dell’esercente la patria potestà;
e. la necessità di autorizzazione della DTL alla sottoscrizione
del singolo rapporto, che potrebbe essere ritenuta supe-
rabile nelle ipotesi dei rapporti “tipo” conclusi dalla legge
81/2015 (oppure conferibile per “categorie” di rapporti)
f. le limitazioni apposte dalla legge all’orario di lavoro e
l’osservanza delle norme in tema di vigilanza.
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I. Lavorazioni che espongono ai seguenti agenti:
1. Agenti fisici:
a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori
sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
b) rumori con esposizione superiore al valore previsto dall’art. 42, comma 1, del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
2. Agenti biologici:
a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n.
26 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti le-
gislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.
3. Agenti chimici:
a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C),
esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo
3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto
legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui
al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
2) possibilità di effetti irreversibili (R40);
3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);
7) può ridurre la fertilità (R60);
8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61)
c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi
descritti dalle seguenti frasi:
1) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
2) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del
1994;
e) piombo e composti;
f) amianto.
II. Processi e lavori 4:
1) Processi e lavori di cui all’allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994.
Allegato 1 - Legge del 17 ottobre 1967 n. 977 e successive modifiche
È vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni,
ai processi e ai lavori di seguito indicati
4 Con riferimento ai divieti riferiti ai processi, la circolare ministeriale del Ministero del
Lavoro N. 1/2000 inerente le Prime direttive applicative del Decreto legislativo 4 agosto
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2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti di-
versi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e gover-
no di tori e stalloni.
4) Lavori di mattatoio.
5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di im-
magazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici
di cui al punto I.3.
7) Lavori edili di demolizione, allestimento e smontaggio delle armature esterne
ed interne delle costruzioni.
8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall’art. 268
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500° C come ad esempio quelli
per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizio-
ne, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
11) Lavorazioni nelle fonderie.
12) Processi elettrolitici.
13) Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica.
14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del mate-
riale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra
dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di
taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polve -
rulenti.
19) Lavorazione dei tabacchi.
20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizio-
ne delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
21) Produzione di calce ventilata.
22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezio-
ne di ascensori e montacarichi.
24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti
farmaceutici.
27) Condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi con pro-
pulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli
organi di trasmissione che sono in moto.
1999, n. 345 evidenzia che, laddove il divieto è riferito solo ad alcune fasi del processo pro-
duttivo, lo stesso si riferisce a tali specifiche fasi e non all’attività nel suo complesso.
Ad esempio, il divieto di lavoro nei magazzini frigoriferi riguarda solo l’accesso a tali luoghi
e non l’attività nel suo complesso (supermarket, magazzini ortofrutticoli ecc.). Il divieto di
adibizione a lavori comportanti rischio silicotigeno è, altresì, limitato alle lavorazioni per le
quali è obbligatorio il pagamento del premio assicurativo per la silicosi.
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28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale
ed animale, delle piume e dei peli.
32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata.
34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri stru-
menti vibranti; uso di pistole fissachiodi.
35) Produzione di polveri metalliche.
36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o os-
siacetilenica.
37) Lavori nelle macellerie che comportano l’uso di utensili taglienti, seghe e mac-
chine per tritare.
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III - Accordi interconfederali
III.1 - Accordo interconfederale nazionale Confindustria per l’apprendistato
di primo e terzo livello (18 maggio 2016), sottoscritto da Confindustria e
CGIL, CISL e UIL
La presente scheda è finalizzata a fornire le principali informazioni che caratte-
rizzano l’Accordo Interconfederale nazionale di Confindustria per l’apprendistato
di I e III livello.
• l’inquadramento
• la retribuzione dell’apprendista
• l’inclusione nel protocollo tra l’istituzione formativa e il datore di lavoro e PFI
della formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quella rela-
tiva alla disciplina lavoristi
Tutti gli altri aspetti di competenza della contrattazione collettiva sono riman-
dati alla disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante.
Inquadramento e retribuzione
In apprendistato per la qualifica e diploma, la retribuzione dell’apprendista è
definita in misura percentuale rispetto allo stesso livello di inquadramento, di-
rettamente proporzionale all’anzianità di servizio.
Retribuzione ore di formazione:
– Esterna: è confermato l’esonero da ogni obbligo retributivo;
– Interna: è confermata la retribuzione pari al 10% della retribuzione dovuta.
Retribuzione
La retribuzione è definita in misura percentuale rispetto al livello di inqua-
dramento e in relazione all’anno di frequenza del percorso formativo.
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L’accordo interconfederale definisce:
45% il primo anno
55% il secondo anno
65% il terzo anno
70% il quarto anno
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Tabella di raffronto tra la retribuzione relativa ai periodi di apprendistato
e anni dei percorsi di istruzione e formazione
Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il
conseguimento del Diploma di IeFP o di istruzione se-
condaria superiore
Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il
conseguimento della Qualifica di IeFP
Primo anno per studenti che abbiano compiuto 15 anni
Terzo anno del percorso per il conseguimento del Di-
ploma di IeFP o di istruzione secondaria superiore
Terzo anno percorso per il conseguimento della Qualifi-
ca di IeFP
Secondo anno dei percorsi di IeFP
Quarto anno del percorso per il conseguimento del Di-
ploma di IeFP o di istruzione secondaria superiore
Primo anno del Corso integrativo per l’ammissione al-
l’esame di Stato la cui durata massima è di due anni
Terzo anno dei percorsi di IeFP per gli studenti per i
quali l’apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso
Quinto anno del percorso per il conseguimento del Di-
ploma di istruzione secondaria superiore
Secondo anno del Corso integrativo per l’ammissione
all’esame di Stato
Quarto anno dei percorsi IeFP per gli studenti per i
quali l’apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso
Primo e unico anno per il conseguimento del Diploma
di IeFP o del certificato di specializzazione tecnica su-
periore
Anno scolastico formativo di riferimento
Anno
del contratto
di apprendistato
Primo
Secondo
Terzo
Quarto
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III.2 - Accordo interconfederale sottoscritto il 26 luglio 2016 tra AGCI,
Confcooperative, Legagacoop e CGIL, CISL, UIL per l’apprendistato
di primo e terzo livello
La presente scheda è finalizzata a fornire le principali informazioni che caratte-
rizzano l’Accordo Interconfederale tra AGCI, Confcooperative, Legacoop e CGIL,
CISL, UIL per l’apprendistato di I e III livello.
• l’inquadramento
• la retribuzione dell’apprendista
• l’inclusione nel protocollo tra l’istituzione formativa e il datore di lavoro e PFI
della formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quella rela-
tiva alla disciplina lavoristi
Tutti gli altri aspetti di competenza della contrattazione collettiva sono riman-
dati alla disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante.
Inquadramento e retribuzione
In apprendistato per la qualifica e diploma, la retribuzione dell’apprendista
è definita in misura percentuale rispetto allo stesso livello di inquadramento,
direttamente proporzionale all’anzianità di servizio.
Retribuzione ore di formazione:
– Esterna: è confermato l’esonero da ogni obbligo retributivo;
– Interna: è confermata la retribuzione pari al 10% della retribuzione dovuta.
Retribuzione
La retribuzione è definita in misura percentuale rispetto al livello di inquadra-
mento e in relazione all’anno di frequenza del percorso formativo.
L’accordo interconfederale definisce:
45% il primo anno
55% il secondo anno
65% il terzo anno
70% il quarto anno
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Tabella di raffronto tra la retribuzione relativa ai periodi di apprendistato
e anni dei percorsi di istruzione e formazione
Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il
conseguimento del Diploma di IeFP o di istruzione se-
condaria superiore
Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il
conseguimento della Qualifica di IeFP
Primo anno per studenti che abbiano compiuto 15 anni
Terzo anno del percorso per il conseguimento del Di-
ploma di IeFP o di istruzione secondaria superiore
Terzo anno percorso per il conseguimento della Qualifi-
ca di IeFP
Secondo anno dei percorsi di IeFP
Quarto anno del percorso per il conseguimento del Di-
ploma di IeFP o di istruzione secondaria superiore
Primo anno del Corso integrativo per l’ammissione al-
l’esame di Stato la cui durata massima è di due anni
Terzo anno dei percorsi di IeFP per gli studenti per i
quali l’apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso
Quinto anno del percorso per il conseguimento del Di-
ploma di istruzione secondaria superiore
Secondo anno del Corso integrativo per l’ammissione
all’esame di Stato
Quarto anno dei percorsi IeFP per gli studenti per i
quali l’apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso
Primo e unico anno per il conseguimento del Diploma
di IeFP o del certificato di specializzazione tecnica su-
periore
Anno scolastico formativo di riferimento
Anno
del contratto
di apprendistato
Primo
Secondo
Terzo
Quarto
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IV - Accordo Sindacale apprendistato IeFP
Il presente accordo non è obbligatorio. In assenza del recepimento delle disposi-
zioni del d.lgs. 81/2015 da parte della contrattazione collettiva, l’accordo rappresenta
un atto negoziale di maggior tutela per le aziende per l’applicazione della normativa
in materia di apprendistato soprattutto con riferimento alla disciplina retributiva.
ACCORDO PER L’ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI APPRENDISTATO
PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE,
IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE
EX ART. 43 D. Lgs. 81/2015
TRA
__________________________________________ ____________________
E
______________________________________________________________
(l’azienda)
Premesso che:
– l’art. 42 del D. Lgs 81/2015, che innova la disciplina dell’apprendistato, dopo
aver stabilito i principi generali, specifica al c. 5 che “Salvo quanto disposto
dai commi da 1 a 4, la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad
accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati
dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, nel rispetto dei seguenti principi:
a) divieto di retribuzione a cottimo;
b) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a
quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti
a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di
stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzio-
nata all’anzianità di servizio;
c) presenza di un tutore o referente aziendale;
d) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il
tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118 della leg-
ge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 12 del decreto legislativo n. 276
del 2003, anche attraverso accordi con le Regioni e le Province Autonome
di Trento e Bolzano;
e) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso
di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione profes-
sionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del prosegui-
mento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;
f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professiona-
le ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del citta-
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dino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276
del 2003;
g) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, in-
fortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata su-
periore a trenta giorni;
h) possibilità di definire forme e modalità per la conferma in servizio, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso for-
mativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato.
– l’azienda è interessata ad assumere ___________ giovani con contratto di ap-
prendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di fat-
to contribuendo, in questa fase di cambiamento del quadro normativo, alla
sperimentazione di un modello formativo di impostazione duale;
– è possibile garantire un adeguato percorso di qualificazione professionale ai
giovani coinvolti nella sperimentazione, nel rispetto della normativa vigente.
Premesso altresì che:
– la DGR 06 giugno 2012 n. 3576 recante «disciplina dei profili formativi del -
l’apprendistato per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione
professionale e del diploma professionale ai sensi dell’art. 3 c. 2 del d.lgs.
167/2011», aveva attuato le disposizioni del d.lgs 167/2011 (TU sull’apprendi-
stato) (Solo nel caso di Regione Lombardia)
– il predetto d.lgs. è stato abrogato e che la sua disciplina è stata sostituita dalle
disposizioni del CAPO V del d.lgs. 81/2015 recante “Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma del-
l’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” (Solo nel caso di
Regione Lombardia. In questo caso, eliminare il punto successivo)
– Il CAPO V del d.lgs. 81/2015 recante “Disciplina organica dei contratti di lavo-
ro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ha introdotto una nuova
disciplina del contratto di apprendistato, abrogando il d.lgs. 167/2011 (TU
sull’apprendistato);
– con il DM 12 ottobre 2015 sono stati approvati gli standard formativi dell’appren-
distato e definiti i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di appren distato,
in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81;
– in data 23 dicembre 2015 è stata approvata la DGR n 4676 recante “Disciplina
dei profili formativi del contratto di apprendistato” per adeguare la disciplina
regionale alle nuove disposizioni del d.lgs. 81/2015; (Solo nel caso di Regione
Lombardia)
– il mancato recepimento della nuova disciplina da parte del CCNL di riferimento
rischia di rallentare le procedure per l’attivazione di nuovi contratti di apprendi-
stato ai sensi delle nuove disposizioni normative;
– le parti si impegnano ad effettuare un monitoraggio continuo del presente ac-
cordo, riservandosi, qualora se ne presentasse la necessità, di adottare misure
di adeguamento dei percorsi alle disposizioni nel frattempo emanate
si concorda che
– l’azienda stipulerà con _________________ (indicare nome dell’Ente Formativo)
un protocollo ex art. 43 del d. Lgs. 81/2015 per l’attivazione di ______ contratti
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di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore per il
conseguimento della qualifica professionale del corso __________ / diploma
professionale per uno dei seguenti corsi:
….
– gli apprendisti verranno inseriti con la qualifica contrattuale di _____________;
nelle more della definizione degli accordi interconfederali ovvero dei contratti
collettivi nazionali di cui all’art. 42 c.5 del D. Lgs. 81/2015, e visto l’obiettivo di
anticipare l’attuazione del decreto stesso, ai contratti stipulati nell’ambito del
presente accordo verrà applicata la disciplina generale di cui all’art. 42, per le
parti in cui essa è direttamente applicabile (forma scritta, durata minima, san-
zioni per il licenziamento illegittimo, recesso, principi generali ad eccezione
delle lett. d), f), h), norme sulla previdenza ed assistenza sociale, numero com-
plessivo di apprendisti, limiti all’assunzione di nuovi apprendisti);
– in applicazione del principio di cui all’art. 42 c.5 lett. b), l’inquadramento degli
apprendisti assunti in attuazione del presente accordo sarà di due livelli infe-
riore rispetto a quello spettante in applicazione del CCNL ai lavoratori addetti
a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle cui è finalizza-
to il contratto; dopo un anno, l’inquadramento degli apprendisti aumenterà di
un livello.
Oppure: la retribuzione dell’apprendista è fissata in misura percentuale e pro-
porzionata all’anzianità di servizio secondo la seguente progressione: _____%
al I anno; _____% al II anno; _____% al III anno; _____% al IV anno.
– La retribuzione oraria sarà quella prevista dal CCNL, comprensiva di maggio-
razioni, oneri accessori e retribuzione indiretta proporzionata, per le ore effetti-
vamente lavorate.
– Con DGR n. ___del _____ sono stati disciplinati i profili formativi del contratto
di apprendistato in attuazione dell’art. 43, comma 3. (Da aggiungere nel caso
di Regioni che hanno disciplinato i profili formativi dell’apprendistato con
propria regolamentazione. Nel caso di assenza di disciplina regionale, si
applica il DM 12 ottobre 2015)
– le parti convengono di applicare ai contratti stipulati a seguito del presente ac-
cordo la disposizione di cui all’art. 43 c. 7. Di conseguenza, per le ore di for-
mazione svolte nell’istituzione formativa l’azienda è esonerata da ogni obbligo
retributivo, mentre per le ore di formazione a carico dell’azienda è riconosciuta
all’apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta
(fermo restando che tali ore restano valide per la maturazione di benefici con-
trattuali, retributivi e normativi);
– i tutor aziendali vengono identificati nei sigg. _________________________;
– per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo si richiama
il CCNL.
data _________________________
Firmatari L’AZIENDA
______________________________ ______________________________
______________________________
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V - Schema di contratto
Secondo il DM 12 ottobre 2015, il protocollo è l’accordo, allegato al contratto,
sottoscritto dal datore di lavoro e dall’istituzione formativa che definisce i contenuti,
i percorsi e la durata della formazione interna ed esterna all’impresa.
CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA
PROFESSIONALE, IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE
(ex art. 43, D. Lgs. 81/2015)
TRA
La società _____________, con sede legale in ____________, Via _________________
codice fiscale e partita Iva _________________________________, nella persona del
legale rappresentante Sig. _______________________, nato in __________________
il __________________, C.F. _______________________;
E
la Sig.na/il Sig. ______________________________ nata/o a _____________________
il ______________ e residente a ________________, in via ______________________,
C.F. _________________________, indirizzo e-mail _________________
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
La Società _______________________ assume presso la sede di ________________,
la Sig.na/il Sig ____________________________, con contratto di apprendistato per
la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore
e il certificato di specializzazione tecnica superiore, ai sensi degli artt. 41 e ss. del
d.lgs. n. 81/2015, secondo quanto previsto dall’accordo sindacale tra ___________
in data _________________ alle condizioni di seguito riportate:
1 - Durata
1.1. Il contratto avrà decorrenza dal giorno ______________ e durata pari a _______
(3 anni max, o 4 nel caso di diploma professionale quadriennale), considerato la
qualifica e il diploma da conseguire;
2 - Inquadramento
2.1. Ella sarà inquadrato al _________ livello per i primi ________ mesi del presente
contratto, e al _____ livello per i successivi ______ mesi con la qualifica di appren-
dista impiegato/operaio ________.
Oppure
2.1. Ella sarà inquadrato al ____________ livello (due livelli inferiori rispetto a quello
spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori
addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti) secondo quanto
previsto dall’art. 42 comma 5 lett. b. del d.lgs. 81/2015.
2.2. Il rapporto di lavoro sarà disciplinato dal CCNL ______, dagli accordi aziendali
nonché da quanto contenuto nel piano formativo e nel protocollo sottoscritto con
l’istituzione formativa.
3 - Periodo di prova
3.1. È previsto un periodo di prova pari a __________ giorni di lavoro effettivo.
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3.2. Durante il periodo di prova, ciascuna delle parti potrà recedere dal rapporto
senza l’obbligo del preavviso o della relativa indennità sostitutiva.
4 - Piano formativo
4.1. Il piano formativo individuale previsto per l’acquisizione della qualifica di
_____________________, allegato al presente contratto e di cui ne costituisce parte
integrante e sostanziale, sarà attuato, superato positivamente il periodo di prova,
dall’istituzione formativa e dall’Ente di formazione individuato dall’azienda, secon-
do quanto previsto nel protocollo tra il datore di lavoro e l’istituzione formativa a cui
lo studente è iscritto ai sensi del DM 12 ottobre 2015 pubblicato in GU n. 296 del
21 dicembre 2015.
5 - Orario di lavoro
5.1. L’orario di lavoro settimanale sarà di complessive ___________ ore settimanali,
distribuite su 5 giorni a settimana.
6 - Trattamento economico
6.1. Il trattamento economico spettante sarà pari alla tariffa sindacale prevista dal
Ccnl di riferimento per il livello di inquadramento di volta in volta raggiunto.
6.2. Resta intesa l’applicazione di quanto previsto all’art. 43 co. 7 relativo al tratta-
mento retributivo delle ore di formazione per cui le ore di formazione esterna svolte
presso l’istituzione formativa, non verranno retribuite mentre per le ore di formazio-
ne interna, verrà riconosciuta una retribuzione pari al 10% di quella spettante.
7 - Ferie
7.1. Le ferie spettanti sono pari a 26 giorni lavorativi annui, così come previsto dal
Ccnl applicato.
Oppure, nel caso di 15 enni
(periodo compreso tra il compimento del 15° anno ed il 16°)
7.1. Le ferie spettanti sono pari a 30 giorni lavorativi annui, così come previsto
dall’art. 23 della l. 977/1967.
8 - Recesso e termini di preavviso
8.1 Al termine del periodo di apprendistato, ciascuna parte potrà recedere dal con-
tratto, con preavviso decorrente dal medesimo termine.
8.2. Il termine di preavviso per il licenziamento o le dimissioni è, per ciascuna parte,
corrispondente a quanto previsto dal Ccnl applicato dalla Società, in base alla ca-
tegoria di appartenenza ed all’anzianità di servizio.
8.3 Le parti potranno altresì recedere dal contratto, senza alcun preavviso, qualora
vi sia una giusta causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del
rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2118 del c.c., ovvero per giustificato motivo, ri-
spettando i termini di preavviso previsti dal CCNL di riferimento. Come indicato
dall’art. 42 co. 3, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato rag-
giungimento degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione formativa.
8.5. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di
preavviso, deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzio-
ne per il periodo di mancato preavviso.
9 - Obblighi di riservatezza diligenza e correttezza
9.1. Durante il periodo del contratto e dopo la fine di esso, il dipendente non può
divulgare a terzi qualsiasi informazione sugli affari di _________________ (comprese
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le informazioni sull’azienda, colleghi di lavoro, ecc.) acquisita nell’espletamento del
presente contratto, in maniera diretta o incidentale, né utilizzare tali conoscenze e
informazioni per fini estranei al presente Contratto.
9.2. il dipendente si impegna a non rivelare a terzi, neppure dopo la cessazione
per qualsivoglia causa del presente Contratto, conoscenze commerciali, tecniche,
conoscenze relative all’organizzazione della società, al piano marketing, ai clienti e
tutto quello che concerne l’attività di __________________.
9.3. Al dipendente non è concesso il rilascio di interviste professionali o la pubbli-
cazione di articoli professionali, ovvero comunicare con qualsiasi altro mezzo, circa
le attività professionali e le condizioni di __________________, senza il permesso
scritto rilasciato in anticipo dalla Direzione Generale di ________________.
9.4. L’obbligo di riservatezza si applica a tutto il materiale, comprese, ma non limi-
tatamente, le informazioni relative ai clienti e ai prezzi, alle strategie ed ai concetti
tecnici, a prescindere dalla forma o mezzo in cui tale materiale viene conservato.
9.5. Gli obblighi e i divieti contenuti nei precedenti paragrafi di questa sezione non
si applicheranno alle informazioni:
che saranno o diventeranno di dominio pubblico;
che verranno divulgate da altre fonti non assoggettate a vincoli di riservatezza;
per le quali sarà richiesta la comunicazione da norme professionali o di legge,
ovvero da autorità alle quali non si possa opporre rifiuto; in tale caso il dipenden-
te ne darà prontamente comunicazione a Ulisse.
9.6. Ella riconosce, inoltre, che tutti i documenti ovvero tutto il materiale che riguar-
da direttamente o indirettamente l’attività aziendale della Società è di esclusiva
proprietà della stessa. Pertanto, alla cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi
ragione, si impegna a consegnare alla persona che Le sarà indicata dalla Società
(senza farne copia), ogni fascicolo e documento su supporto cartaceo, magnetico,
elettronico o su qualsiasi altro supporto in Suo possesso che riguardi gli interessi o
l’attività aziendale della Società.
9.7. La violazione del dovere di riservatezza è considerata una violazione materiale
del presente accordo con conseguenze che ne derivano per il dipendente.
9.8. Ella riconosce che il rapporto di lavoro con la Società ha caratteristiche di fidu-
cia e riservatezza. Ella si impegna, pertanto, ad eseguire gli incarichi che Le saranno
assegnati con regolarità, diligenza e correttezza professionale nel rispetto delle di-
rettive ricevute ed in conformità con le responsabilità connesse alla Sua posizione.
L’inosservanza da parte sua degli obblighi di legge o contrattuali relativi alla dili-
genza, all’obbligo di fedeltà e segretezza e più in generale alle regole del corretto
svolgimento del rapporto di lavoro verrà sanzionata, ai sensi dell’art. 2106 c.c. e
dell’art. 7 della Legge 300/1970, secondo la gravità dell’infrazione, nei modi previsti
dal CCNL e dal Codice disciplinare aziendale.
10 - Privacy
10.1. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali relativi al dipendente saranno
oggetto di trattamento (manuale, elettronico e informatico) nel pieno rispetto della
normativa vigente e per l’esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto.
10.2. In ogni caso al dipendente vengono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del
D. Lgs. 196/2003.
10.3. Il dipendente riconosce che nel corso dell’esecuzione del contratto avrà ac-
cesso a dati personali e sensibili relativi a terzi e dipendenti e a tal fine dichiara di
agire sempre nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Privacy.
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11 - Sicurezza
11.1. _________________ darà piena attuazione agli obblighi derivanti dalla vigente
normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferi-
mento agli obblighi previsti dal Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro.
12 - Regolamenti e prassi aziendale
12.1. Nello svolgimento della prestazione sarà necessario attenersi ai Regolamenti
interni ed agli usi aziendali, che si intendono dal Sig. ________________ conosciuti
ed accettati qualora non siano state avanzate per iscritto eccezioni o richieste di
chiarimenti entro la scadenza del periodo di prova.
13 - Foro competente
13.1. Per eventuali controversie si fa esplicito riferimento alla previsione contenuta
nell’art. 409 c.p.c. anche ai fini della competenza territoriale.
14 - Disciplina applicabile
14.1. Ogni eventuale impegno e/o accordo avente ad oggetto rapporti di lavoro au-
tonomo, parasubordinato o subordinato assunto e/o concluso in precedenza tra le
parti cessa di produrre i suoi effetti al momento della conclusione di questo con-
tratto. Le parti, per quanto occorrer possa, dichiarano di non vantare alcun recipro-
co diritto e/o pretesa avente titolo in tali eventuali impegni e/o accordi ed in ogni
caso espressamente e consapevolmente vi rinunciano.
14.2. Ogni questione relativa a questo contratto, che non sia espressamente o im-
plicitamente regolata dalle disposizioni dello stesso, sarà disciplinata dalle norme
del codice civile, dal CCNL ____________________, dalle norme generali sull’ap-
prendistato contenute nel D.Lgs. 81/2015 e successive modifiche e/o integrazioni,
e dal relativo decreto attuativo.
15 - Disposizioni finali
15.1. Le eventuali modifiche al presente contratto dovranno essere fatte soltanto
per iscritto.
15.2. Tutte le comunicazioni tra le parti relative a questo contratto dovranno essere
fatte, a pena di inefficacia, per iscritto e consegnate personalmente all’altra parte ov-
vero inviatele a mezzo corriere, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tele-
gramma, telefax od e-mail agli indirizzi indicati in contratto, ovvero a quei diversi indirizzi
che venissero in prosieguo comunicati dalle parti con le sopra precisate modalità.
La preghiamo di restituirci copia della presente contratto firmato per accettazione
del suo contenuto e per conoscenza delle norme disciplinari.
Data e luogo, __________________________
______________________________ ______________________________
Sig.na/Sig. Sig.na/Sig.
Si autorizza l’utilizzo dei dati personali indicati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, affinché siano conservati,
raccolti, registrati, organizzati, utilizzati, selezionati e comunicati a soggetti interessati. Si dichiara di
essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003
Allegati: – Protocollo tra ... (datore di lavoro) e ... (istituzione formativa)
– Piano formativo individuale
– Schema di dossier individuale
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VI - Piano formativo individuale (diploma istruzione secondaria di
secondo grado/diploma professionale/qualifica professionale)
Il DM 12 ottobre 2015 prevede che il piano formativo individuale venga redat-
to dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro. In esso si
stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi e contiene inoltre:
– i dati relativi all’apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor
aziendale;
– ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
– il livello di inquadramento contrattuale dell’apprendista;
– la durata del contratto di apprendistato e l’orario di lavoro;
– i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed
esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli
apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di
riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
PIANO FORMATIVO INVIVIDUALE (PFI)
relativo all’assunzione in qualità di apprendista
di ______________________________
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__________________________
[Luogo e data]
__________________ ________________________ ___________________
Firma dell’apprendista11 Firma del legale rappresentante Firma del datore di lavoro
dell’istituzione formativa
Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del piano
formativo individuale e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti a
livello nazionale e regionale, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni
da parte dell’istituzione formativa e del datore di lavoro, in funzione di specifiche
esigenze volte a migliorare l’efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati.
1 La scadenza del contratto deve essere successiva al termine di durata del contratto
dell’apprendista.
2 La scadenza del contratto deve essere successiva al termine di durata del contratto
dell’apprendista.
3 In caso di apprendisti minorenni occorre integrare la sezione con le informazioni relative
alle persone esercenti la potestà genitoriale.
4 Compreso il modello relativo alla certificazione delle competenze di base acquisite nel-
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al DM MIUR n. 9/2010.
5 Per “individuazione e validazione delle competenze” in coerenza con il decreto legisla-
tivo 16 gennaio 2013, n. 13 si intende il processo che conduce al riconoscimento, da parte
dell’ente titolato a norma di legge, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto
formale, non formale o informale.
6 La durata del contratto di apprendistato è di norma definita in rapporto alla durata or-
dinamentale prevista per la qualificazione da conseguire.
7 In questa colonna vanno inserite le competenze ovvero le discipline in cui si articola la
descrizione della qualificazione nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e, in prospettiva, con ri-
ferimento al costituendo Repertorio nazionale dei titoli di istruzione di formazione e delle qua-
lificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13.
8 In questa colonna si descrivono le abilità e conoscenze riferite all’unità di apprendimento,
esplicitando la/le competenza/competenze laddove non sia espressa nella colonna precedente.
9 Al netto delle pause meridiane.
10 Calcolo applicabile solo nei casi di valorizzazione in ore della formazione formale, non
nei casi di valorizzazione in crediti.
11 In caso di apprendisti minorenni occorre integrare con la firma delle persone esercenti
la potestà genitoriale.
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VI.1 – Piano formativo individuale: Operatore Agricolo - Coltivazioni
PROTOCOLLO DI APPRENDISTATO FINALIZZATO
AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA
E DEL DIPLOMA PROFESSIONALE N. ___________
(ai sensi del decreto attuativo n. 81 del 15 giugno 2015)
TRA
___________________ - di seguito denominato “soggetto promotore”,
con sede in _____________________
codice fiscale ___________________
rappresentato da _______________ – nato a ___________ il ______________;
in qualità di istituzione formativa
E
___________________ - di seguito denominato “datore di lavoro”,
con sede legale ___________________
codice fiscale _____________________
rappresentato da ___________________ - nato a __________il ______________;
codice fiscale ___________________
VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art.
1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183 che ha riorganizzato la disciplina
del contratto di apprendistato e, all’articolo 46, comma 1, ha demandato ad un de-
creto interministeriale la definizione degli standard formativi e dei criteri generali
per la realizzazione dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma pro-
fessionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializ-
zazione tecnica superiore e di apprendistato per l’alta formazione e ricerca;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto del Mi-
nistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e del-
le finanze, del 15 giugno 2015 (di seguito decreto attuativo) che dà attuazione al-
l’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e, reca in allegato lo
schema di protocollo che il datore di lavoro e l’istituzione formativa sottoscrivono,
ai fini dell’attivazione dei contratti di apprendistato;
Premesso che
___________________ risponde ai requisiti soggettivi definiti all’articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto attuativo, in quanto (precisare la tipologia di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a), numeri da 1) a 7)j e ai fini del presente protocollo rappresenta
l’istituzione formativa;
___________________ rappresentato da ___________________ risponde ai requisiti
soggettivi definiti all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto attuativo in quan-
to – Legale Rappresentante – e ai fini del presente protocollo rappresenta il dato-
re di lavoro; contestualmente alla sottoscrizione del presente protocollo, consape-
vole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti in caso di di-
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chiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di essere in possesso dei re-
quisiti definiti all’articolo 3 del decreto attuativo e nello specifico:
– capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione
interna e, in caso di studenti disabili, il superamento o l’abbattimento delle barriere
architettoniche (requisiti di cui alla lettera a. dell’articolo 3);
– capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della
formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo
tecnico, anche reperita all’esterno dell’unità produttiva (requisiti di cui alla lettera b.
dell’articolo 3);
– capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo
svolgimento dei compiti, individuati nel piano formativo (requisiti di cui alla lettera
c. dell’articolo 3).
Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue
ARTICOLO 1 - OGGETTO
Il presente protocollo regola i compiti e le responsabilità dell’istituzione formativa e
del datore di lavoro per la realizzazione di percorsi di apprendistato per la qualifica
e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certifi-
cato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’articolo 43 del decreto legislati-
vo n. 81 del 2015 attraverso la definizione della durata, dei contenuti e dell’organiz-
zazione didattica dei percorsi, nonché la tipologia dei destinatari dei contratti.
ARTICOLO 2 - TIPOLOGIA E DURATA DEI PERCORSI
1. Il presente protocollo individua le modalità di attuazione delle seguenti tipologie
di percorsi:
apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o diploma di istruzione
e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secon -
daria superiore di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
nn. 87, 88 e 89 e relativi decreti attuativi
apprendistato finalizzato al conseguimento di una specializzazione tecnica supe-
riore di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gen-
naio 2008
apprendistato per il corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato
di cui all’articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, a 226
apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualificazione dell’alta forma-
zione professionale regionale
apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di tecnico superiore di
cui al capo Il del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008
apprendistato per attività di ricerca
apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche
2. I criteri per la definizione della durata dei contratti di apprendistato di cui al com-
ma 1 nonché per la durata della formazione interna ed esterna sono definiti agli ar-
ticoli 4 e 5 del decreto attuativo.
3. La durata effettiva del contratto di apprendistato nonché la determinazione della
formazione interna ed esterna sono definiti nell’ambito del piano formativo indivi-
duale di cui all’articolo 4, in rapporto alla durata ordinamentale prevista per la qua-
lificazione da conseguire e tenendo anche conto delle competenze possedute in
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ingresso dall’apprendista e delle funzioni e mansioni assegnate allo stesso nell’am-
bito dell’inquadramento contrattuale.
ARTICOLO 3 - TIPOLOGIA E MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI
1. Possono presentare candidatura per i percorsi di cui all’articolo 2 i soggetti che
hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25.
2. L’istituzione formativa, anche coadiuvata dal datore di lavoro, provvede alle mi-
sure di diffusione, informazione e pubblicità delle modalità di candidatura per i per-
corsi di cui all’articolo 2.
3. L’istituzione formativa, d’intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel ca-
so di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garan-
tire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attra-
verso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:
a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e
della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qua-
lificazione da conseguire;
b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;
c) delle modalità di selezione degli apprendisti;
d) del doppio ‘status’ di studente e di lavoratore, per quanto concerne l’osservanza
delle regole comportamentali nell’istituzione formativa e nell’impresa, e, in partico-
lare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli
obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.
4. I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano la domanda di can-
didatura mediante comunicazione scritta all’istituzione formativa.
5. L’individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di
criteri e procedure predefiniti, sentita anche l’istituzione formativa, nel rispetto dei
principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, mediante eventuale som-
ministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di collo-
quio individuale ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavo-
ro o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ra-
gione del ruolo da svolgere in azienda.
6. Nel caso di gruppi classe, la procedura di individuazione degli apprendisti è at -
tivata a fronte di un numero di candidature adeguato alla formazione di una classe.
In tali casi, la stipula di contratti di apprendistato è subordinata all’effettiva
indi viduazione di un numero di allievi sufficiente alla formazione di una classe di
almeno n. __________
7. I soggetti individuati sono assunti con contratto di apprendistato per la qualifica
e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certifi-
cato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’articolo 43 del decreto legislati-
vo 15 giugno 2015 n. 81 e il rapporto di lavoro è regolato in conformità alla discipli-
na legislativa vigenti e alla contrattazione collettiva di riferimento.
ARTICOLO 4 - PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
1. L’avvio del contratto di apprendistato e le eventuali proroghe di cui all’articolo 4
del decreto attuativo sono subordinati alla sottoscrizione del piano formativo indi-
viduale, da parte dell’apprendista, del datore di lavoro e dell’istituzione formativa.
2. Il piano formativo individuale, redatto dall’istituzione formativa con il coinvolgi-
mento del datore di lavoro secondo il modello di cui all’allegato 1A, che costituisce
parte integrante del presente decreto, stabilisce il contenuto e la durata della for-
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mazione dei percorsi di cui al comma 2 e contiene, altresì, i seguenti elementi:
a) i dati relativi all’apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
c) il livello di inquadramento contrattuale dell’apprendista;
d) la durata del contratto di apprendistato e l’orario di lavoro;
e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed
esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli ap-
prendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di rial-
lineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
3. Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, fer-
ma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.
ARTICOLO 5 - RESPONSABILITÀ DELL’ISTITUZIONE FORMATIVA E DEL DA-
TORE DI LAVORO
1. La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di lavo-
ro è da riferire esclusivamente all’attività, ivi compresa quella formativa, svolta
presso il medesimo secondo il calendario e l’articolazione definita nell’ambito del
piano formativo individuale. È cura del datore di lavoro, in conformità alla normati-
va vigente, fornire agli apprendisti e, in caso di apprendisti minorenni, anche ai tito-
lari della responsabilità genitoriale, informazione e formazione in materia di salute e
sicurezza sul luogo di lavoro.
2. La frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità dell’istituzione
formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza.
3. L’istituzione formativa e il datore di lavoro provvedono a individuare le figure del
tutor formativo e del tutor aziendale ai sensi dell’articolo 7 del decreto attuativo.
4. Ai fini del raccordo tra attività di formazione interna e formazione esterna posso-
no essere previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinata
prioritariamente al tutor formativo e tutor aziendale per la condivisione della pro-
gettazione, la gestione dell’esperienza e la valutazione dei risultati.
ARTICOLO 6 - VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
1. In conformità a quanto definito dall’articolo 8 del decreto attuativo, l’istituzione
formativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di valutazione previste
dalle norme di settore nonché dai rispettivi ordinamenti e in collaborazione con il
datore di lavoro, definisce nel piano formativo individuale:
a) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed
esterna;
b) i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendi-
menti e, ove previsto, dei comportamenti;
c) le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di so-
spensione del giudizio.
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 e compatibilmente con quanto previsto
dai rispettivi ordinamenti, l’istituzione formativa anche avvalendosi del datore di
lavoro, per la parte di formazione interna, effettua Il monitoraggio e la valutazione
degli apprendimenti anche ai fini dell’ammissione agli esami conclusivi del percorsi
in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell’apprendista e ne co-
munica i risultati all’apprendista e, nel caso di studenti minorenni, ai titolari della
responsabilità genitoriale.
3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo,
l’apprendista, al termine del proprio percorso, deve aver frequentato almeno i tre
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quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano for-
mativo individuale. Laddove previsto nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, la fre-
quenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna che di formazione
esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al
termine di ciascuna annualità, ai fini dell’ammissione all’annualità successiva.
4. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti,
in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, an-
che tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor azien-
dale nel dossier individuale di cui al comma 2 e in funzione dei risultati di apprendi-
mento definiti nel piano formativo individuale.
5. In esito al superamento dell’esame finale e al conseguimento della qualificazio-
ne, l’ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 rilascia un
certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che,
nelle more della definizione delle Linee guida di cui all’articolo 3, comma 6, del de-
creto legislativo n.13 del 2013, dovrà comunque contenere:
a) gli elementi minimi ai sensi dell’articolo 6 riguardante gli standard minimi di atte-
stazione del decreto legislativo n. 13 del 2013;
b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo
dell’ente titolare in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino, ai sensi
all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
6. Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze ai sensi
del decreto legislativo n. 13 del 2013, anche nei casi di abbandono o risoluzione
anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi dalla
data di assunzione.
ARTICOLO 7 - MONITORAGGIO
1. Ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 9 dell’attuativo, l’istituzione formativa
realizza, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti,
apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente
protocollo.
ARTICOLO 8 - DECORRENZA E DURATA
1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula ed ha durata di ______
con possibilità di rinnovo. Potranno essere apportate variazioni previo accordo
tra le Parti.
2. Per quanto non previsto dal presente protocollo e dai relativi allegati, si rinvia al
decreto interministeriale del 11/10/2015 nonché alle normative vigenti.
Luogo e data, ______________________________
________________________ ________________________
Firma del legale rappresentante Firma del datore di lavoro
dell’istituzione formativa
Allegati: 1 - Copia del documento d’identità in corso di validità del legale rappre-
sentante dell’istituzione formativa e del datore di lavoro
2 - Piano formativo Individuale
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PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
Allegato al protocollo N. ________
relativo all’assunzione in qualità di apprendista di:
______________________________
1 La scadenza del contratto deve essere successiva al termine di durata del contratto
dell’apprendista.
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1 La scadenza del contratto deve essere successiva al termine di durata del contratto
dell’apprendista.
2 Compreso il modello relativo alla certificazione delle competenze di base acquisite
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al DM MIUR n. 9/2010.
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Istruzione
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3 Per individuazione e validazione delle competenze in coerenza con il decreto legislati-
vo 16 gennaio 2013, n. 13 si intende il processo che conduce al riconoscimento, da parte
dell’ente titolato a norma di legge, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto
formale, non formale o informale.
4 La durata del contratto di apprendistato è di norma definita in rapporto alla durata or-
dinamentale prevista per la qualificazione da conseguire.
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1 Solo in caso di apprendista minorenne.
Luogo e data, ______________________________
________________________ ________________________
Firma del legale rappresentante Firma del datore di lavoro
dell’istituzione formativa
________________________ ________________________
Firma dell’apprendista 1 Firma di chi esercita
la potestà genitoriale 1
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VI.2 - Piano formativo individuale: Operatore Benessere - Acconciatura
PROTOCOLLO DI APPRENDISTATO FINALIZZATO
AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA
E DEL DIPLOMA PROFESSIONALE N. ___________
(ai sensi del decreto attuativo n. 81 del 15 giugno 2015)
TRA
___________________ - di seguito denominato “soggetto promotore”,
con sede in _____________________
codice fiscale ___________________
rappresentato da _______________ – nato a ___________ il ______________;
in qualità di istituzione formativa
E
___________________ - di seguito denominato “datore di lavoro”,
con sede legale ___________________
codice fiscale _____________________
rappresentato da ___________________ - nato a __________il ______________;
codice fiscale ___________________
VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art.
1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183 che ha riorganizzato la disciplina
del contratto di apprendistato e, all’articolo 46, comma 1, ha demandato ad un de-
creto interministeriale la definizione degli standard formativi e dei criteri generali
per la realizzazione dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma pro-
fessionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializ-
zazione tecnica superiore e di apprendistato per l’alta formazione e ricerca;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto del Mi-
nistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e del-
le finanze, del 15 giugno 2015 (di seguito decreto attuativo) che dà attuazione al-
l’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e, reca in allegato lo
schema di protocollo che il datore di lavoro e l’istituzione formativa sottoscrivono,
ai fini dell’attivazione dei contratti di apprendistato;
Premesso che
___________________ risponde ai requisiti soggettivi definiti all’articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto attuativo, in quanto (precisare la tipologia di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a), numeri da 1) a 7)j e ai fini del presente protocollo rappresenta
l’istituzione formativa;
___________________ rappresentato da ___________________ risponde ai requisiti
soggettivi definiti all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto attuativo in quanto
– Legale Rappresentante – e ai fini del presente protocollo rappresenta il datore
di lavoro; contestualmente alla sottoscrizione del presente protocollo, consapevole
delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti in caso di dichiara-
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zioni non veritiere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di essere in possesso dei requisiti
definiti all’articolo 3 del decreto attuativo e nello specifico:
– capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione
interna e, in caso di studenti disabili, il superamento o l’abbattimento delle barriere
architettoniche (requisiti di cui alla lettera a. dell’articolo 3);
– capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della
formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo
tecnico, anche reperita all’esterno dell’unità produttiva (requisiti di cui alla lettera b.
dell’articolo 3);
– capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo
svolgimento dei compiti, individuati nel piano formativo (requisiti di cui alla lettera
c. dell’articolo 3).
Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue
ARTICOLO 1 - OGGETTO
Il presente protocollo regola i compiti e le responsabilità dell’istituzione formativa e
del datore di lavoro per la realizzazione di percorsi di apprendistato per la qualifica
e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certifi-
cato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’articolo 43 del decreto legislati-
vo n. 81 del 2015 attraverso la definizione della durata, dei contenuti e dell’organiz-
zazione didattica dei percorsi, nonché la tipologia dei destinatari dei contratti.
ARTICOLO 2 - TIPOLOGIA E DURATA DEI PERCORSI
1. Il presente protocollo individua le modalità di attuazione delle seguenti tipologie
di percorsi:
apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o diploma di istruzione
e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione seconda-
ria superiore di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn.
87, 88 e 89 e relativi decreti attuativi
apprendistato finalizzato al conseguimento di una specializzazione tecnica supe-
riore di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gen-
naio 2008
apprendistato per il corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato
di cui all’articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, a 226
apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualificazione dell’alta forma-
zione professionale regionale
apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di tecnico superiore di
cui al capo Il del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008
apprendistato per attività di ricerca
apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche
2. I criteri per la definizione della durata dei contratti di apprendistato di cui al com-
ma 1 nonché per la durata della formazione interna ed esterna sono definiti agli ar-
ticoli 4 e 5 del decreto attuativo.
3. La durata effettiva del contratto di apprendistato nonché la determinazione della
formazione interna ed esterna sono definiti nell’ambito del piano formativo indivi-
duale di cui all’articolo 4, in rapporto alla durata ordinamentale prevista per la qua-
lificazione da conseguire e tenendo anche conto delle competenze possedute in
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ingresso dall’apprendista e delle funzioni e mansioni assegnate allo stesso nell’am-
bito dell’inquadramento contrattuale.
ARTICOLO 3 - TIPOLOGIA E MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI
1. Possono presentare candidatura per i percorsi di cui all’articolo 2 i soggetti che
hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25.
2. L’istituzione formativa, anche coadiuvata dal datore di lavoro, provvede alle mi-
sure di diffusione, informazione e pubblicità delle modalità di candidatura per i per-
corsi di cui all’articolo 2.
3. L’istituzione formativa, d’intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel ca-
so di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garan-
tire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attra-
verso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:
a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e
della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qua-
lificazione da conseguire;
b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;
c) delle modalità di selezione degli apprendisti;
d) del doppio ‘status’ di studente e di lavoratore, per quanto concerne l’osservanza
delle regole comportamentali nell’istituzione formativa e nell’impresa, e, in partico-
lare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli
obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.
4. I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano la domanda di can-
didatura mediante comunicazione scritta all’istituzione formativa.
5. L’individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di
criteri e procedure predefiniti, sentita anche l’istituzione formativa, nel rispetto dei
principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, mediante eventuale som-
ministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di collo-
quio individuale ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavo-
ro o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ra-
gione del ruolo da svolgere in azienda.
6. Nel caso di gruppi classe, la procedura di individuazione degli apprendisti è atti-
vata a fronte di un numero di candidature adeguato alla formazione di una classe.
In tali casi, la stipula di contratti di apprendistato è subordinata all’effettiva
individuazione di un numero di allievi sufficiente alla formazione di una classe di
almeno n. __________
7. I soggetti individuati sono assunti con contratto di apprendistato per la qualifica
e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certifi-
cato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’articolo 43 del decreto legislati-
vo 15 giugno 2015 n. 81 e il rapporto di lavoro è regolato in conformità alle discipli-
na legislativa vigenti e alla contrattazione collettiva di riferimento.
ARTICOLO 4 - PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
1. L’avvio del contratto di apprendistato e le eventuali proroghe di cui all’articolo 4
del decreto attuativo sono subordinati alla sottoscrizione del piano formativo indi-
viduale, da parte dell’apprendista, del datore di lavoro e dell’istituzione formativa.
2. Il piano formativo individuale, redatto dall’istituzione formativa con il coinvolgi-
mento del datore di lavoro secondo il modello di cui all’allegato 1A, che costituisce
parte integrante del presente decreto, stabilisce il contenuto e la durata della for-
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mazione dei percorsi di cui al comma 2 e contiene, altresì, i seguenti elementi:
a) i dati relativi all’apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
c) il livello di inquadramento contrattuale dell’apprendista;
d) la durata del contratto di apprendistato e l’orario di lavoro;
e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed
esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli ap-
prendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di rial-
lineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
3. Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, fer-
ma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.
ARTICOLO 5 - RESPONSABILITÀ DELL’ISTITUZIONE FORMATIVA E DEL
DATORE DI LAVORO
1. La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di lavo-
ro è da riferire esclusivamente all’attività, ivi compresa quella formativa, svolta
presso il medesimo secondo il calendario e l’articolazione definita nell’ambito del
piano formativo individuale. È cura del datore di lavoro, in conformità alla normati-
va vigente, fornire agli apprendisti e, in caso di apprendisti minorenni, anche ai tito-
lari della responsabilità genitoriale, informazione e formazione in materia di salute e
sicurezza sul luogo di lavoro.
2. La frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità dell’istituzione
formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza.
3. L’istituzione formativa e il datore di lavoro provvedono a individuare le figure del
tutor formativo e del tutor aziendale ai sensi dell’articolo 7 del decreto attuativo.
4. Ai fini del raccordo tra attività di formazione interna e formazione esterna posso-
no essere previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinata
prioritariamente al tutor formativo e tutor aziendale per la condivisione della pro-
gettazione, la gestione dell’esperienza e la valutazione dei risultati.
ARTICOLO 6 - VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
1. In conformità a quanto definito dall’articolo 8 del decreto attuativo, l’istituzione
formativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di valutazione previste
dalle norme di settore nonché dai rispettivi ordinamenti e in collaborazione con il
datore di lavoro, definisce nel piano formativo individuale:
a) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed
esterna;
b) i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendi-
menti e, ove previsto, dei comportamenti;
c) le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di so-
spensione del giudizio.
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 e compatibilmente con quanto previsto
dai rispettivi ordinamenti, l’istituzione formativa anche avvalendosi del datore di la-
voro, per la parte di formazione interna, effettua Il monitoraggio e la valutazione de-
gli apprendimenti anche ai fini dell’ammissione agli esami conclusivi del percorsi in
apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell’apprendista e ne comu-
nica i risultati all’apprendista e, nel caso di studenti minorenni, ai titolari della re-
sponsabilità genitoriale.
3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo,
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l’apprendista, al termine del proprio percorso, deve aver frequentato almeno i tre
quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano for-
mativo individuale. Laddove previsto nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, la fre-
quenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna che di formazione
esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al
termine di ciascuna annualità, ai fini dell’ammissione all’annualità successiva.
4. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti,
in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, an-
che tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor azien-
dale nel dossier individuale di cui al comma 2 e in funzione dei risultati di apprendi-
mento definiti nel piano formativo individuale.
5. In esito al superamento dell’esame finale e al conseguimento della qualificazio-
ne, l’ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 rilascia un
certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che,
nelle more della definizione delle Linee guida di cui all’articolo 3, comma 6, del de-
creto legislativo n.13 del 2013, dovrà comunque contenere:
a) gli elementi minimi ai sensi dell’articolo 6 riguardante gli standard minimi di atte-
stazione del decreto legislativo n. 13 del 2013;
b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo
dell’ente titolare in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino, ai sensi
all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
6. Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze ai sensi
del decreto legislativo n. 13 del 2013, anche nei casi di abbandono o risoluzione
anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi dalla
data di assunzione.
ARTICOLO 7 - MONITORAGGIO
1. Ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 9 dell’attuativo, l’istituzione formativa
realizza, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti,
apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente
protocollo.
ARTICOLO 8 - DECORRENZA E DURATA
1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula ed ha durata di ______
con possibilità di rinnovo. Potranno essere apportate variazioni previo accordo tra
le Parti.
2. Per quanto non previsto dal presente protocollo e dai relativi allegati, si rinvia al
decreto interministeriale del 11/10/2015 nonché alle normative vigenti.
Luogo e data, ______________________________
________________________ ________________________
Firma del legale rappresentante Firma del datore di lavoro
dell’istituzione formativa
Allegati: 1 - Copia del documento d’identità in corso di validità del legale rappre-
sentante dell’istituzione formativa e del datore di lavoro
2 - Piano formativo Individuale
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PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
Allegato al protocollo N. ________
relativo all’assunzione in qualità di apprendista di:
______________________________
1 La scadenza del contratto deve essere successiva al termine di durata del contratto
dell’apprendista.
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1 La scadenza del contratto deve essere successiva al termine di durata del contratto
dell’apprendista.
2 Compreso il modello relativo alla certificazione delle competenze di base acquisite
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al DM MIUR n. 9/2010
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Istruzione
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3 Per individuazione e validazione delle competenze in coerenza con il decreto legislati-
vo 16 gennaio 2013, n. 13 si intende il processo che conduce al riconoscimento, da parte
dell’ente titolato a norma di legge, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto
formale, non formale o informale.
4 La durata del contratto di apprendistato è di norma definita in rapporto alla durata
ordinamentale prevista per la qualificazione da conseguire.
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1 Solo in caso di apprendista minorenne.
Luogo e data, ______________________________
________________________ ________________________
Firma del legale rappresentante Firma del datore di lavoro
dell’istituzione formativa
________________________ ________________________
Firma dell’apprendista 1 Firma di chi esercita
la potestà genitoriale 1
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VI.3 - Piano formativo individuale: Operatore Benessere - Estetica
PROTOCOLLO DI APPRENDISTATO FINALIZZATO
AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA
E DEL DIPLOMA PROFESSIONALE N. ___________
(ai sensi del decreto attuativo n. 81 del 15 giugno 2015)
TRA
___________________ - di seguito denominato “soggetto promotore”,
con sede in _____________________
codice fiscale ___________________
rappresentato da _______________ – nato a ___________ il ______________;
in qualità di istituzione formativa
E
___________________ - di seguito denominato “datore di lavoro”,
con sede legale ___________________
codice fiscale _____________________
rappresentato da ___________________ - nato a __________il ______________;
codice fiscale ___________________
VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art.
1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183 che ha riorganizzato la disciplina
del contratto di apprendistato e, all’articolo 46, comma 1, ha demandato ad un de-
creto interministeriale la definizione degli standard formativi e dei criteri generali
per la realizzazione dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma pro-
fessionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializ-
zazione tecnica superiore e di apprendistato per l’alta formazione e ricerca;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto del Mi-
nistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e del-
le finanze, del 15 giugno 2015 (di seguito decreto attuativo) che dà attuazione al-
l’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e, reca in allegato lo
schema di protocollo che il datore di lavoro e l’istituzione formativa sottoscrivono,
ai fini dell’attivazione dei contratti di apprendistato;
Premesso che
___________________ risponde ai requisiti soggettivi definiti all’articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto attuativo, in quanto (precisare la tipologia di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a), numeri da 1) a 7)j e ai fini del presente protocollo rappresenta
l’istituzione formativa;
___________________ nella persona di ___________________ risponde ai requisiti
soggettivi definiti all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto attuativo in quanto
– Legale Rappresentante – e ai fini del presente protocollo rappresenta il datore
di lavoro; contestualmente alla sottoscrizione del presente protocollo, consapevole
delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti in caso di dichiara-
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zioni non veritiere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di essere in possesso dei requisiti
definiti all’articolo 3 del decreto attuativo e nello specifico:
– capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione
interna e, in caso di studenti disabili, il superamento o l’abbattimento delle barriere
architettoniche (requisiti di cui alla lettera a. dell’articolo 3);
– capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della
formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo
tecnico, anche reperita all’esterno dell’unità produttiva (requisiti di cui alla lettera b.
dell’articolo 3);
– capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo
svolgimento dei compiti, individuati nel piano formativo (requisiti di cui alla lettera
c. dell’articolo 3).
Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue
ARTICOLO 1 - OGGETTO
Il presente protocollo regola i compiti e le responsabilità dell’istituzione formativa e
del datore di lavoro per la realizzazione di percorsi di apprendistato per la qualifica
e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certifi-
cato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’articolo 43 del decreto legislati-
vo n. 81 del 2015 attraverso la definizione della durata, dei contenuti e dell’organiz-
zazione didattica dei percorsi, nonché la tipologia dei destinatari dei contratti.
ARTICOLO 2 - TIPOLOGIA E DURATA DEI PERCORSI
1. Il presente protocollo individua le modalità di attuazione delle seguenti tipologie
di percorsi:
apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o diploma di istruzione
e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione seconda-
ria superiore di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
nn. 87, 88 e 89 e relativi decreti attuativi
apprendistato finalizzato al conseguimento di una specializzazione tecnica supe-
riore di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gen-
naio 2008
apprendistato per il corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato
di cui all’articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, a 226
apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualificazione dell’alta forma-
zione professionale regionale
apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di tecnico superiore di
cui al capo Il del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008
apprendistato per attività di ricerca
apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche
2. I criteri per la definizione della durata dei contratti di apprendistato di cui al com-
ma 1 nonché per la durata della formazione interna ed esterna sono definiti agli ar-
ticoli 4 e 5 del decreto attuativo.
3. La durata effettiva del contratto di apprendistato nonché la determinazione della
formazione interna ed esterna sono definiti nell’ambito del piano formativo indivi-
duale di cui all’articolo 4, in rapporto alla durata ordinamentale prevista per la qua-
lificazione da conseguire e tenendo anche conto delle competenze possedute in
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ingresso dall’apprendista e delle funzioni e mansioni assegnate allo stesso nell’am-
bito dell’inquadramento contrattuale.
ARTICOLO 3 - TIPOLOGIA E MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI
1. Possono presentare candidatura per i percorsi di cui all’articolo 2 i soggetti che
hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25.
2. L’istituzione formativa, anche coadiuvata dal datore di lavoro, provvede alle
misure di diffusione, informazione e pubblicità delle modalità di candidatura per i
percorsi di cui all’articolo 2.
3. L’istituzione formativa, d’intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel ca-
so di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garan-
tire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attra-
verso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:
a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato
e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la
qualificazione da conseguire;
b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;
c) delle modalità di selezione degli apprendisti;
d) del doppio ‘status’ di studente e di lavoratore, per quanto concerne l’osservanza
delle regole comportamentali nell’istituzione formativa e nell’impresa, e, in partico-
lare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli
obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.
4. I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano la domanda di can-
didatura mediante comunicazione scritta all’istituzione formativa.
5. L’individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di
criteri e procedure predefiniti, sentita anche l’istituzione formativa, nel rispetto dei
principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, mediante eventuale som-
ministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di collo-
quio individuale ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavo-
ro o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ra-
gione del ruolo da svolgere in azienda.
6. Nel caso di gruppi classe, la procedura di individuazione degli apprendisti è atti-
vata a fronte di un numero di candidature adeguato alla formazione di una classe.
In tali casi, la stipula di contratti di apprendistato è subordinata all’effettiva
individuazione di un numero di allievi sufficiente alla formazione di una classe di
almeno n. __________
7. I soggetti individuati sono assunti con contratto di apprendistato per la qualifica
e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certifi-
cato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’articolo 43 del decreto legislati-
vo 15 giugno 2015 n. 81 e il rapporto di lavoro è regolato in conformità alle discipli-
na legislativa vigenti e alla contrattazione collettiva di riferimento.
ARTICOLO 4 - PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
1. L’avvio del contratto di apprendistato e le eventuali proroghe di cui all’articolo 4
del decreto attuativo sono subordinati alla sottoscrizione del piano formativo indi-
viduale, da parte dell’apprendista, del datore di lavoro e dell’istituzione formativa.
2. Il piano formativo individuale, redatto dall’istituzione formativa con il coinvol -
gimento del datore di lavoro secondo il modello di cui all’allegato 1A, che costitui-
sce parte integrante del presente decreto, stabilisce il contenuto e la durata della
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formazione dei percorsi di cui al comma 2 e contiene, altresì, i seguenti elementi:
a) i dati relativi all’apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
c) il livello di inquadramento contrattuale dell’apprendista;
d) la durata del contratto di apprendistato e l’orario di lavoro;
e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed
esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli ap-
prendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di rial-
lineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
3. Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, fer-
ma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.
ARTICOLO 5 - RESPONSABILITÀ DELL’ISTITUZIONE FORMATIVA
E DEL DATORE DI LAVORO
1. La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di lavo-
ro è da riferire esclusivamente all’attività, ivi compresa quella formativa, svolta
presso il medesimo secondo il calendario e l’articolazione definita nell’ambito del
piano formativo individuale. È cura del datore di lavoro, in conformità alla normati-
va vigente, fornire agli apprendisti e, in caso di apprendisti minorenni, anche ai tito-
lari della responsabilità genitoriale, informazione e formazione in materia di salute e
sicurezza sul luogo di lavoro.
2. La frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità dell’istituzione
formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza.
3. L’istituzione formativa e il datore di lavoro provvedono a individuare le figure del
tutor formativo e del tutor aziendale ai sensi dell’articolo 7 del decreto attuativo.
4. Ai fini del raccordo tra attività di formazione interna e formazione esterna posso-
no essere previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinata
prioritariamente al tutor formativo e tutor aziendale per la condivisione della pro-
gettazione, la gestione dell’esperienza e la valutazione dei risultati.
ARTICOLO 6 - VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
1. In conformità a quanto definito dall’articolo 8 del decreto attuativo, l’istituzione
formativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di valutazione previste
dalle norme di settore nonché dai rispettivi ordinamenti e in collaborazione con il
datore di lavoro, definisce nel piano formativo individuale:
a) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed
esterna;
b) i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendi-
menti e, ove previsto, dei comportamenti;
c) le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di so-
spensione del giudizio.
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 e compatibilmente con quanto previsto
dai rispettivi ordinamenti, l’istituzione formativa anche avvalendosi del datore di la-
voro, per la parte di formazione interna, effettua Il monitoraggio e la valutazione de-
gli apprendimenti anche ai fini dell’ammissione agli esami conclusivi del percorsi in
apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell’apprendista e ne comu-
nica i risultati all’apprendista e, nel caso di studenti minorenni, ai titolari della re-
sponsabilità genitoriale.
3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo,
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l’apprendista, al termine del proprio percorso, deve aver frequentato almeno i tre
quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano for-
mativo individuale. Laddove previsto nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, la fre-
quenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna che di formazione
esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al
termine di ciascuna annualità, ai fini dell’ammissione all’annualità successiva.
4. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti,
in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali,
anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor
aziendale nel dossier individuale di cui al comma 2 e in funzione dei risultati di
apprendimento definiti nel piano formativo individuale.
5. In esito al superamento dell’esame finale e al conseguimento della qualificazio-
ne, l’ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 rilascia un
certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che,
nelle more della definizione delle Linee guida di cui all’articolo 3, comma 6, del de-
creto legislativo n.13 del 2013, dovrà comunque contenere:
a) gli elementi minimi ai sensi dell’articolo 6 riguardante gli standard minimi di atte-
stazione del decreto legislativo n. 13 del 2013;
b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo del-
l’ente titolare in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino, ai sensi
all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
6. Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze ai sensi
del decreto legislativo n. 13 del 2013, anche nei casi di abbandono o risoluzione
anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi dalla
data di assunzione.
ARTICOLO 7 - MONITORAGGIO
1. Ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 9 dell’attuativo, l’istituzione formativa
realizza, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti,
apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente
protocollo.
ARTICOLO 8 - DECORRENZA E DURATA
1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula ed ha durata di ______
con possibilità di rinnovo. Potranno essere apportate variazioni previo accordo tra
le Parti.
2. Per quanto non previsto dal presente protocollo e dai relativi allegati, si rinvia al
decreto interministeriale del 11/10/2015 nonché alle normative vigenti.
Luogo e data, ______________________________
________________________ ________________________
Firma del legale rappresentante Firma del datore di lavoro
dell’istituzione formativa
Allegati: 1 - Copia del documento d’identità in corso di validità del legale rappre-
sentante dell’istituzione formativa e del datore di lavoro
2 - Piano formativo Individuale
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PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
Allegato al protocollo N. ________
relativo all’assunzione in qualità di apprendista di:
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1 La scadenza del contratto deve essere successiva al termine di durata del contratto
dell’apprendista.
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1 La scadenza del contratto deve essere successiva al termine di durata del contratto
dell’apprendista.
2 Compreso il modello relativo alla certificazione delle competenze di base acquisite
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al DM MIUR n. 9/2010
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Istruzione
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2 Compreso il modello relativo alla certificazione delle competenze di base acquisite
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al DM MIUR n. 9/2010.
3 Per individuazione e validazione delle competenze in coerenza con il decreto legislativo
16 gennaio 2013, n. 13 si intende il processo che conduce al riconoscimento, da parte del-
l’ente titolato a norma di legge, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto for-
male, non formale o informale.
4 La durata del contratto di apprendistato è di norma definita in rapporto alla durata or-
dinamentale prevista per la qualificazione da conseguire.
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1 Solo in caso di apprendista minorenne.
Luogo e data, ______________________________
________________________ ________________________
Firma del legale rappresentante Firma del datore di lavoro
dell’istituzione formativa
________________________ ________________________
Firma dell’apprendista 1 Firma di chi esercita
la potestà genitoriale 1
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VI.4 - Piano formativo individuale: Operatore amministrativo
PROTOCOLLO DI APPRENDISTATO FINALIZZATO
AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA
E DEL DIPLOMA PROFESSIONALE N. ___________
(ai sensi del decreto attuativo n. 81 del 15 giugno 2015)
TRA
___________________ - di seguito denominato “soggetto promotore”,
con sede in _____________________
codice fiscale ___________________
rappresentato da _______________ – nato a ___________ il ______________;
in qualità di istituzione formativa
E
___________________ - di seguito denominato “datore di lavoro”,
con sede legale ___________________
codice fiscale _____________________
rappresentato da ___________________ - nata a __________il ______________;
codice fiscale ___________________
VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art.
1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183 che ha riorganizzato la disciplina
del contratto di apprendistato e, all’articolo 46, comma 1, ha demandato ad un de-
creto interministeriale la definizione degli standard formativi e dei criteri generali
per la realizzazione dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma pro-
fessionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializ-
zazione tecnica superiore e di apprendistato per l’alta formazione e ricerca;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto del Mi-
nistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e del-
le finanze, del 15 giugno 2015 (di seguito decreto attuativo) che dà attuazione al-
l’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e, reca in allegato lo
schema di protocollo che il datore di lavoro e l’istituzione formativa sottoscrivono,
ai fini dell’attivazione dei contratti di apprendistato;
Premesso che
___________________ risponde ai requisiti soggettivi definiti all’articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto attuativo, in quanto (precisare la tipologia di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a), numeri da 1) a 7)j e ai fini del presente protocollo rappresenta
l’istituzione formativa;
___________________ rappresentata da ___________________ risponde ai requisiti
soggettivi definiti all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto attuativo in quanto
– Legale Rappresentante – e ai fini del presente protocollo rappresenta il datore
di lavoro; contestualmente alla sottoscrizione del presente protocollo, consapevole
delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti in caso di dichiara-
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zioni non veritiere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di essere in possesso dei requisiti
definiti all’articolo 3 del decreto attuativo e nello specifico:
– capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione
interna e, in caso di studenti disabili, il superamento o l’abbattimento delle barriere
architettoniche (requisiti di cui alla lettera a. dell’articolo 3);
– capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della
formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo
tecnico, anche reperita all’esterno dell’unità produttiva (requisiti di cui alla lettera b.
dell’articolo 3);
– capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo
svolgimento dei compiti, individuati nel piano formativo (requisiti di cui alla lettera
c. dell’articolo 3).
Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue
ARTICOLO 1 - OGGETTO
Il presente protocollo regola i compiti e le responsabilità dell’istituzione formativa e
del datore di lavoro per la realizzazione di percorsi di apprendistato per la qualifica
e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certifi-
cato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’articolo 43 del decreto legislati-
vo n. 81 del 2015 attraverso la definizione della durata, dei contenuti e dell’organiz-
zazione didattica dei percorsi, nonché la tipologia dei destinatari dei contratti.
ARTICOLO 2 - TIPOLOGIA E DURATA DEI PERCORSI
1. Il presente protocollo individua le modalità di attuazione delle seguenti tipologie
di percorsi:
apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o diploma di istruzione
e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secon -
daria superiore di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
nn. 87, 88 e 89 e relativi decreti attuativi
apprendistato finalizzato al conseguimento di una specializzazione tecnica supe-
riore di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gen-
naio 2008
apprendistato per il corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato
di cui all’articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, a 226
apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualificazione dell’alta forma-
zione professionale regionale
apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di tecnico superiore di
cui al capo Il del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008
apprendistato per attività di ricerca
apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche
2. I criteri per la definizione della durata dei contratti di apprendistato di cui al com-
ma 1 nonché per la durata della formazione interna ed esterna sono definiti agli ar-
ticoli 4 e 5 del decreto attuativo.
3. La durata effettiva del contratto di apprendistato nonché la determinazione della
formazione interna ed esterna sono definiti nell’ambito del piano formativo indivi-
duale di cui all’articolo 4, in rapporto alla durata ordinamentale prevista per la qua-
lificazione da conseguire e tenendo anche conto delle competenze possedute in
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ingresso dall’apprendista e delle funzioni e mansioni assegnate allo stesso nell’am-
bito dell’inquadramento contrattuale.
ARTICOLO 3 - TIPOLOGIA E MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI
1. Possono presentare candidatura per i percorsi di cui all’articolo 2 i soggetti che
hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25.
2. L’istituzione formativa, anche coadiuvata dal datore di lavoro, provvede alle mi-
sure di diffusione, informazione e pubblicità delle modalità di candidatura per i per-
corsi di cui all’articolo 2.
3. L’istituzione formativa, d’intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel ca-
so di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garan-
tire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attra-
verso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:
a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e
della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qua-
lificazione da conseguire;
b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;
c) delle modalità di selezione degli apprendisti;
d) del doppio ‘status’ di studente e di lavoratore, per quanto concerne l’osservanza
delle regole comportamentali nell’istituzione formativa e nell’impresa, e, in partico-
lare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli
obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.
4. I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano la domanda di can-
didatura mediante comunicazione scritta all’istituzione formativa.
5. L’individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di
criteri e procedure predefiniti, sentita anche l’istituzione formativa, nel rispetto dei
principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, mediante eventuale som-
ministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di collo-
quio individuale ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavo-
ro o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ra-
gione del ruolo da svolgere in azienda.
6. Nel caso di gruppi classe, la procedura di individuazione degli apprendisti è atti-
vata a fronte di un numero di candidature adeguato alla formazione di una classe.
In tali casi, la stipula di contratti di apprendistato è subordinata all’effettiva
individuazione di un numero di allievi sufficiente alla formazione di una classe di
almeno n. __________
7. I soggetti individuati sono assunti con contratto di apprendistato per la qualifica
e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certifi-
cato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’articolo 43 del decreto legislati-
vo 15 giugno 2015 n. 81 e il rapporto di lavoro è regolato in conformità alle discipli-
na legislativa vigenti e alla contrattazione collettiva di riferimento.
ARTICOLO 4 - PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
1. L’avvio del contratto di apprendistato e le eventuali proroghe di cui all’articolo 4
del decreto attuativo sono subordinati alla sottoscrizione del piano formativo indi-
viduale, da parte dell’apprendista, del datore di lavoro e dell’istituzione formativa.
2. Il piano formativo individuale, redatto dall’istituzione formativa con il coinvolgi-
mento del datore di lavoro secondo il modello di cui all’allegato 1A, che costituisce
parte integrante del presente decreto, stabilisce il contenuto e la durata della for-
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mazione dei percorsi di cui al comma 2 e contiene, altresì, i seguenti elementi:
a) i dati relativi all’apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
c) il livello di inquadramento contrattuale dell’apprendista;
d) la durata del contratto di apprendistato e l’orario di lavoro;
e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed
esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli ap-
prendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di rial-
lineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
3. Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, fer-
ma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.
ARTICOLO 5 - RESPONSABILITÀ DELL’ISTITUZIONE FORMATIVA
E DEL DATORE DI LAVORO
1. La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di lavo-
ro è da riferire esclusivamente all’attività, ivi compresa quella formativa, svolta
presso il medesimo secondo il calendario e l’articolazione definita nell’ambito del
piano formativo individuale. È cura del datore di lavoro, in conformità alla normati-
va vigente, fornire agli apprendisti e, in caso di apprendisti minorenni, anche ai tito-
lari della responsabilità genitoriale, informazione e formazione in materia di salute e
sicurezza sul luogo di lavoro.
2. La frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità dell’istituzione
formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza.
3. L’istituzione formativa e il datore di lavoro provvedono a individuare le figure del
tutor formativo e del tutor aziendale ai sensi dell’articolo 7 del decreto attuativo.
4. Ai fini del raccordo tra attività di formazione interna e formazione esterna posso-
no essere previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinata
prioritariamente al tutor formativo e tutor aziendale per la condivisione della pro-
gettazione, la gestione dell’esperienza e la valutazione dei risultati.
ARTICOLO 6 - VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
1. In conformità a quanto definito dall’articolo 8 del decreto attuativo, l’istituzione
formativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di valutazione previste
dalle norme di settore nonché dai rispettivi ordinamenti e in collaborazione con il
datore di lavoro, definisce nel piano formativo individuale:
a) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed
esterna;
b) i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendi-
menti e, ove previsto, dei comportamenti;
c) le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di so-
spensione del giudizio.
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 e compatibilmente con quanto previsto
dai rispettivi ordinamenti, l’istituzione formativa anche avvalendosi del datore di la-
voro, per la parte di formazione interna, effettua Il monitoraggio e la valutazione de-
gli apprendimenti anche ai fini dell’ammissione agli esami conclusivi del percorsi in
apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell’apprendista e ne comu-
nica i risultati all’apprendista e, nel caso di studenti minorenni, ai titolari della re-
sponsabilità genitoriale.
3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo,
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l’apprendista, al termine del proprio percorso, deve aver frequentato almeno i tre
quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano for-
mativo individuale. Laddove previsto nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, la fre-
quenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna che di formazione
esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al
termine di ciascuna annualità, ai fini dell’ammissione all’annualità successiva.
4. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti,
in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, an-
che tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor azien-
dale nel dossier individuale di cui al comma 2 e in funzione dei risultati di apprendi-
mento definiti nel piano formativo individuale.
5. In esito al superamento dell’esame finale e al conseguimento della qualificazio-
ne, l’ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 rilascia un
certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che,
nelle more della definizione delle Linee guida di cui all’articolo 3, comma 6, del de-
creto legislativo n.13 del 2013, dovrà comunque contenere:
a) gli elementi minimi ai sensi dell’articolo 6 riguardante gli standard minimi di atte-
stazione del decreto legislativo n. 13 del 2013;
b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo
dell’ente titolare in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino, ai sensi
all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
6. Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze ai sensi
del decreto legislativo n. 13 del 2013, anche nei casi di abbandono o risoluzione
anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi dalla
data di assunzione.
ARTICOLO 7 - MONITORAGGIO
1. Ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 9 dell’attuativo, l’istituzione formativa
realizza, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti,
apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente
protocollo.
ARTICOLO 8 - DECORRENZA E DURATA
1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula ed ha durata di ______
con possibilità di rinnovo. Potranno essere apportate variazioni previo accordo tra
le Parti.
2. Per quanto non previsto dal presente protocollo e dai relativi allegati, si rinvia al
decreto interministeriale del 11/10/2015 nonché alle normative vigenti.
Luogo e data, ______________________________
________________________ ________________________
Firma del legale rappresentante Firma del datore di lavoro
dell’istituzione formativa
Allegati: 1 - Copia del documento d’identità in corso di validità del legale rappre-
sentante dell’istituzione formativa e del datore di lavoro
2 - Piano formativo Individuale
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1 La scadenza del contratto deve essere successiva al termine di durata del contratto
dell’apprendista.
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ePIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
Allegato al protocollo N. ________
relativo all’assunzione in qualità di apprendista di:
______________________________
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1 La scadenza del contratto deve essere successiva al termine di durata del contratto
dell’apprendista.
2 Compreso il modello relativo alla certificazione delle competenze di base acquisite
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al DM MIUR n. 9/2010.
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3 Per individuazione e validazione delle competenze in coerenza con il decreto legislativo
16 gennaio 2013, n. 13 si intende il processo che conduce al riconoscimento, da parte
dell’ente titolato a norma di legge, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto
formale, non formale o informale.
4 La durata del contratto di apprendistato è di norma definita in rapporto alla durata
ordinamentale prevista per la qualificazione da conseguire.
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Luogo e data, ______________________________
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dell’istituzione formativa
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Firma dell’apprendista 1 Firma di chi esercita
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VI.5 - Piano formativo individuale: Operatore della ristorazione
- Preparazione pasti
PROTOCOLLO DI APPRENDISTATO FINALIZZATO
AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA
E DEL DIPLOMA PROFESSIONALE N. ___________
(ai sensi del decreto attuativo n. 81 del 15 giugno 2015)
TRA
___________________ - di seguito denominato “soggetto promotore”,
con sede in _____________________
codice fiscale ___________________
rappresentato da _______________ – nato a ___________ il ______________;
in qualità di istituzione formativa
E
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con sede legale ___________________
codice fiscale _____________________
rappresentato da ___________________ - nata a __________il ______________;
codice fiscale ___________________
VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art.
1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183 che ha riorganizzato la disciplina
del contratto di apprendistato e, all’articolo 46, comma 1, ha demandato ad un de-
creto interministeriale la definizione degli standard formativi e dei criteri generali
per la realizzazione dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma pro-
fessionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializ-
zazione tecnica superiore e di apprendistato per l’alta formazione e ricerca;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto del Mi-
nistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e del-
le finanze, del 15 giugno 2015 (di seguito decreto attuativo) che dà attuazione al-
l’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e, reca in allegato lo
schema di protocollo che il datore di lavoro e l’istituzione formativa sottoscrivono,
ai fini dell’attivazione dei contratti di apprendistato;
Premesso che
___________________ risponde ai requisiti soggettivi definiti all’articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto attuativo, in quanto (precisare la tipologia di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a), numeri da 1) a 7)j e ai fini del presente protocollo rappresenta
l’istituzione formativa;
___________________ rappresentato da ___________________ risponde ai requisiti
soggettivi definiti all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto attuativo in quanto –
Legale Rappresentante – e ai fini del presente protocollo rappresenta il datore di
lavoro; contestualmente alla sottoscrizione del presente protocollo, consapevole
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delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti in caso di dichiara-
zioni non veritiere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di essere in possesso dei requisiti
definiti all’articolo 3 del decreto attuativo e nello specifico:
– capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione
interna e, in caso di studenti disabili, il superamento o l’abbattimento delle barriere
architettoniche (requisiti di cui alla lettera a. dell’articolo 3);
– capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della
formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo
tecnico, anche reperita all’esterno dell’unità produttiva (requisiti di cui alla lettera b.
dell’articolo 3);
– capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo
svolgimento dei compiti, individuati nel piano formativo (requisiti di cui alla lettera
c. dell’articolo 3).
Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue
ARTICOLO 1 - OGGETTO
Il presente protocollo regola i compiti e le responsabilità dell’istituzione formativa e
del datore di lavoro per la realizzazione di percorsi di apprendistato per la qualifica
e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certifica-
to di specializzazione tecnica superiore, di cui all’articolo 43 del decreto legislativo
n. 81 del 2015 attraverso la definizione della durata, dei contenuti e dell’organizza-
zione didattica dei percorsi, nonché la tipologia dei destinatari dei contratti.
ARTICOLO 2 - TIPOLOGIA E DURATA DEI PERCORSI
1. Il presente protocollo individua le modalità di attuazione delle seguenti tipologie
di percorsi:
apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o diploma di istruzione
e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione seconda-
ria superiore di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn.
87, 88 e 89 e relativi decreti attuativi
apprendistato finalizzato al conseguimento di una specializzazione tecnica supe-
riore di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gen-
naio 2008
apprendistato per il corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato
di cui all’articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, a 226
apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualificazione dell’alta forma-
zione professionale regionale
apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di tecnico superiore di
cui al capo Il del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008
apprendistato per attività di ricerca
apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche
2. I criteri per la definizione della durata dei contratti di apprendistato di cui al com-
ma 1 nonché per la durata della formazione interna ed esterna sono definiti agli ar-
ticoli 4 e 5 del decreto attuativo.
3. La durata effettiva del contratto di apprendistato nonché la determinazione della
formazione interna ed esterna sono definiti nell’ambito del piano formativo indivi-
duale di cui all’articolo 4, in rapporto alla durata ordinamentale prevista per la qua-
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lificazione da conseguire e tenendo anche conto delle competenze possedute in
ingresso dall’apprendista e delle funzioni e mansioni assegnate allo stesso nell’am-
bito dell’inquadramento contrattuale.
ARTICOLO 3 - TIPOLOGIA E MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI
1. Possono presentare candidatura per i percorsi di cui all’articolo 2 i soggetti che
hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25.
2. L’istituzione formativa, anche coadiuvata dal datore di lavoro, provvede alle mi-
sure di diffusione, informazione e pubblicità delle modalità di candidatura per i per-
corsi di cui all’articolo 2.
3. L’istituzione formativa, d’intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel ca-
so di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garan-
tire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attra-
verso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:
a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e
della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qua-
lificazione da conseguire;
b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;
c) delle modalità di selezione degli apprendisti;
d) del doppio ‘status’ di studente e di lavoratore, per quanto concerne l’osservanza
delle regole comportamentali nell’istituzione formativa e nell’impresa, e, in partico-
lare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli
obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.
4. I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano la domanda di can-
didatura mediante comunicazione scritta all’istituzione formativa.
5. L’individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di
criteri e procedure predefiniti, sentita anche l’istituzione formativa, nel rispetto dei
principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, mediante eventuale som-
ministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di collo-
quio individuale ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavo-
ro o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ra-
gione del ruolo da svolgere in azienda.
6. Nel caso di gruppi classe, la procedura di individuazione degli apprendisti è atti-
vata a fronte di un numero di candidature adeguato alla formazione di una classe.
In tali casi, la stipula di contratti di apprendistato è subordinata all’effettiva
individuazione di un numero di allievi sufficiente alla formazione di una classe di
almeno n. __________
7. I soggetti individuati sono assunti con contratto di apprendistato per la qualifica
e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certifi-
cato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’articolo 43 del decreto legislati-
vo 15 giugno 2015 n. 81 e il rapporto di lavoro è regolato in conformità alle discipli-
na legislativa vigenti e alla contrattazione collettiva di riferimento.
ARTICOLO 4 - PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
1. L’avvio del contratto di apprendistato e le eventuali proroghe di cui all’articolo 4
del decreto attuativo sono subordinati alla sottoscrizione del piano formativo indi-
viduale, da parte dell’apprendista, del datore di lavoro e dell’istituzione formativa.
2. Il piano formativo individuale, redatto dall’istituzione formativa con il coinvolgi-
mento del datore di lavoro secondo il modello di cui all’allegato 1A, che costituisce
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parte integrante del presente decreto, stabilisce il contenuto e la durata della for-
mazione dei percorsi di cui al comma 2 e contiene, altresì, i seguenti elementi:
a) i dati relativi all’apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
c) il livello di inquadramento contrattuale dell’apprendista;
d) la durata del contratto di apprendistato e l’orario di lavoro;
e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed
esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli ap-
prendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di rial-
lineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
3. Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma
restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.
ARTICOLO 5 - RESPONSABILITÀ DELL’ISTITUZIONE FORMATIVA
E DEL DATORE DI LAVORO
1. La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di lavo-
ro è da riferire esclusivamente all’attività, ivi compresa quella formativa, svolta
presso il medesimo secondo il calendario e l’articolazione definita nell’ambito del
piano formativo individuale. È cura del datore di lavoro, in conformità alla normativa
vigente, fornire agli apprendisti e, in caso di apprendisti minorenni, anche ai titolari
della responsabilità genitoriale, informazione e formazione in materia di salute e si-
curezza sul luogo di lavoro.
2. La frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità dell’istituzione
formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza.
3. L’istituzione formativa e il datore di lavoro provvedono a individuare le figure del
tutor formativo e del tutor aziendale ai sensi dell’articolo 7 del decreto attuativo.
4. Ai fini del raccordo tra attività di formazione interna e formazione esterna posso-
no essere previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinata
prioritariamente al tutor formativo e tutor aziendale per la condivisione della pro-
gettazione, la gestione dell’esperienza e la valutazione dei risultati.
ARTICOLO 6 - VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
1. In conformità a quanto definito dall’articolo 8 del decreto attuativo, l’istituzione
formativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di valutazione previste
dalle norme di settore nonché dai rispettivi ordinamenti e in collaborazione con il
datore di lavoro, definisce nel piano formativo individuale:
a) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed
esterna;
b) i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendi-
menti e, ove previsto, dei comportamenti;
c) le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di so-
spensione del giudizio.
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 e compatibilmente con quanto previsto
dai rispettivi ordinamenti, l’istituzione formativa anche avvalendosi del datore di la-
voro, per la parte di formazione interna, effettua Il monitoraggio e la valutazione de-
gli apprendimenti anche ai fini dell’ammissione agli esami conclusivi del percorsi in
apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell’apprendista e ne comu-
nica i risultati all’apprendista e, nel caso di studenti minorenni, ai titolari della re-
sponsabilità genitoriale.
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3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo,
l’apprendista, al termine del proprio percorso, deve aver frequentato almeno i tre
quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano for-
mativo individuale. Laddove previsto nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, la fre-
quenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna che di formazione
esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al
termine di ciascuna annualità, ai fini dell’ammissione all’annualità successiva.
4. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti,
in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, an-
che tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor azien-
dale nel dossier individuale di cui al comma 2 e in funzione dei risultati di apprendi-
mento definiti nel piano formativo individuale.
5. In esito al superamento dell’esame finale e al conseguimento della qualificazio-
ne, l’ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 rilascia un
certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che,
nelle more della definizione delle Linee guida di cui all’articolo 3, comma 6, del de-
creto legislativo n.13 del 2013, dovrà comunque contenere:
a) gli elementi minimi ai sensi dell’articolo 6 riguardante gli standard minimi di atte-
stazione del decreto legislativo n. 13 del 2013;
b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo
dell’ente titolare in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino, ai sensi
all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
6. Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze ai sensi
del decreto legislativo n. 13 del 2013, anche nei casi di abbandono o risoluzione
anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi dalla
data di assunzione.
ARTICOLO 7 - MONITORAGGIO
1. Ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 9 dell’attuativo, l’istituzione formativa
realizza, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti,
apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente
protocollo.
ARTICOLO 8 - DECORRENZA E DURATA
1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula ed ha durata di ______
con possibilità di rinnovo. Potranno essere apportate variazioni previo accordo tra
le Parti.
2. Per quanto non previsto dal presente protocollo e dai relativi allegati, si rinvia al
decreto interministeriale del 11/10/2015 nonché alle normative vigenti.
Luogo e data, ______________________________
________________________ ________________________
Firma del legale rappresentante Firma del datore di lavoro
dell’istituzione formativa
Allegati: 1 - Copia del documento d’identità in corso di validità del legale rappre-
sentante dell’istituzione formativa e del datore di lavoro
2 - Piano formativo individuale
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1 La scadenza del contratto deve essere successiva al termine di durata del contratto
dell’apprendista.
PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
Allegato al protocollo N. ________
relativo all’assunzione in qualità di apprendista di:
______________________________
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1 La scadenza del contratto deve essere successiva al termine di durata del contratto
dell’apprendista.
2 Compreso il modello relativo alla certificazione delle competenze di base acquisite
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al DM MIUR n. 9/2010.
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Istruzione
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3 Per individuazione e validazione delle competenze in coerenza con il decreto legislativo
16 gennaio 2013, n. 13 si intende il processo che conduce al riconoscimento, da parte
dell’ente titolato a norma di legge, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto
formale, non formale o informale.
4 La durata del contratto di apprendistato è di norma definita in rapporto alla durata
ordinamentale prevista per la qualificazione da conseguire.
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1 Solo in caso di apprendista minorenne
Luogo e data, ______________________________
________________________ ________________________
Firma del legale rappresentante Firma del datore di lavoro
dell’istituzione formativa
________________________ ________________________
Firma dell’apprendista 1 Firma di chi esercita
la potestà genitoriale 1
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VI.6 - Piano formativo individuale: Tecnico grafico
PROTOCOLLO DI APPRENDISTATO FINALIZZATO
AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA
E DEL DIPLOMA PROFESSIONALE N. ___________
(ai sensi del decreto attuativo n. 81 del 15 giugno 2015)
TRA
___________________ - di seguito denominato “soggetto promotore”,
con sede in _____________________
codice fiscale ___________________
rappresentato da _______________ – nato a ___________ il ______________;
in qualità di istituzione formativa
E
___________________ - di seguito denominato “datore di lavoro”,
con sede legale ___________________
codice fiscale _____________________
rappresentato da ___________________ - nato a __________il ______________;
codice fiscale ___________________
VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art.
1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183 che ha riorganizzato la disciplina
del contratto di apprendistato e, all’articolo 46, comma 1, ha demandato ad un de-
creto interministeriale la definizione degli standard formativi e dei criteri generali
per la realizzazione dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma pro-
fessionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializ-
zazione tecnica superiore e di apprendistato per l’alta formazione e ricerca;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto del Mi-
nistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e del-
le finanze, del 15 giugno 2015 (di seguito decreto attuativo) che dà attuazione al-
l’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e, reca in allegato lo
schema di protocollo che il datore di lavoro e l’istituzione formativa sottoscrivono,
ai fini dell’attivazione dei contratti di apprendistato;
Premesso che
___________________ risponde ai requisiti soggettivi definiti all’articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto attuativo, in quanto (precisare la tipologia di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a), numeri da 1) a 7)j e ai fini del presente protocollo rappresenta
l’istituzione formativa;
___________________ rappresentato da ___________________ risponde ai requisiti
soggettivi definiti all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto attuativo in quanto
– Legale Rappresentante – e ai fini del presente protocollo rappresenta il datore
di lavoro; contestualmente alla sottoscrizione del presente protocollo, consapevole
delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti in caso di dichiara-
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zioni non veritiere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di essere in possesso dei requisiti
definiti all’articolo 3 del decreto attuativo e nello specifico:
– capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione in-
terna e, in caso di studenti disabili, il superamento o l’abbattimento delle barriere
architettoniche (requisiti di cui alla lettera a. dell’articolo 3);
– capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della
formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo
tecnico, anche reperita all’esterno dell’unità produttiva (requisiti di cui alla lettera b.
dell’articolo 3);
– capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo
svolgimento dei compiti, individuati nel piano formativo (requisiti di cui alla lettera
c. dell’articolo 3).
Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue
ARTICOLO 1 - OGGETTO
Il presente protocollo regola i compiti e le responsabilità dell’istituzione formativa e
del datore di lavoro per la realizzazione di percorsi di apprendistato per la qualifica
e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certifi-
cato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’articolo 43 del decreto legislati-
vo n. 81 del 2015 attraverso la definizione della durata, dei contenuti e dell’organiz-
zazione didattica dei percorsi, nonché la tipologia dei destinatari dei contratti.
ARTICOLO 2 - TIPOLOGIA E DURATA DEI PERCORSI
1. Il presente protocollo individua le modalità di attuazione delle seguenti tipologie
di percorsi:
apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o diploma di istruzio-
ne e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226
apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione seconda-
ria superiore di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn.
87, 88 e 89 e relativi decreti attuativi
apprendistato finalizzato al conseguimento di una specializzazione tecnica supe-
riore di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gen-
naio 2008
apprendistato per il corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato
di cui all’articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, a 226
apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualificazione dell’alta forma-
zione professionale regionale
apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di tecnico superiore di
cui al capo Il del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008
apprendistato per attività di ricerca
apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche
2. I criteri per la definizione della durata dei contratti di apprendistato di cui al com-
ma 1 nonché per la durata della formazione interna ed esterna sono definiti agli ar-
ticoli 4 e 5 del decreto attuativo.
3. La durata effettiva del contratto di apprendistato nonché la determinazione della
formazione interna ed esterna sono definiti nell’ambito del piano formativo indivi-
duale di cui all’articolo 4, in rapporto alla durata ordinamentale prevista per la qua-
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lificazione da conseguire e tenendo anche conto delle competenze possedute in
ingresso dall’apprendista e delle funzioni e mansioni assegnate allo stesso nell’am-
bito dell’inquadramento contrattuale.
ARTICOLO 3 - TIPOLOGIA E MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI
1. Possono presentare candidatura per i percorsi di cui all’articolo 2 i soggetti che
hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25.
2. L’istituzione formativa, anche coadiuvata dal datore di lavoro, provvede alle mi-
sure di diffusione, informazione e pubblicità delle modalità di candidatura per i per-
corsi di cui all’articolo 2.
3. L’istituzione formativa, d’intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel ca-
so di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garan-
tire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attra-
verso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:
a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e
della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qua-
lificazione da conseguire;
b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;
c) delle modalità di selezione degli apprendisti;
d) del doppio ‘status’ di studente e di lavoratore, per quanto concerne l’osservanza
delle regole comportamentali nell’istituzione formativa e nell’impresa, e, in partico-
lare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli
obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.
4. I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano la domanda di can-
didatura mediante comunicazione scritta all’istituzione formativa.
5. L’individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di
criteri e procedure predefiniti, sentita anche l’istituzione formativa, nel rispetto dei
principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, mediante eventuale som-
ministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di collo-
quio individuale ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavo-
ro o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ra-
gione del ruolo da svolgere in azienda.
6. Nel caso di gruppi classe, la procedura di individuazione degli apprendisti è atti-
vata a fronte di un numero di candidature adeguato alla formazione di una classe.
In tali casi, la stipula di contratti di apprendistato è subordinata all’effettiva
individuazione di un numero di allievi sufficiente alla formazione di una classe di
almeno n. __________
7. I soggetti individuati sono assunti con contratto di apprendistato per la qualifica
e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certifi-
cato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’articolo 43 del decreto legislati-
vo 15 giugno 2015 n. 81 e il rapporto di lavoro è regolato in conformità alle discipli-
na legislativa vigenti e alla contrattazione collettiva di riferimento.
ARTICOLO 4 - PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
1. L’avvio del contratto di apprendistato e le eventuali proroghe di cui all’articolo 4
del decreto attuativo sono subordinati alla sottoscrizione del piano formativo indi-
viduale, da parte dell’apprendista, del datore di lavoro e dell’istituzione formativa.
2. Il piano formativo individuale, redatto dall’istituzione formativa con il coinvolgi-
mento del datore di lavoro secondo il modello di cui all’allegato 1A, che costituisce
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parte integrante del presente decreto, stabilisce il contenuto e la durata della for-
mazione dei percorsi di cui al comma 2 e contiene, altresì, i seguenti elementi:
a) i dati relativi all’apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
c) il livello di inquadramento contrattuale dell’apprendista;
d) la durata del contratto di apprendistato e l’orario di lavoro;
e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna
ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli
apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di
riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
3. Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, fer-
ma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.
ARTICOLO 5 - RESPONSABILITÀ DELL’ISTITUZIONE FORMATIVA
E DEL DATORE DI LAVORO
1. La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di lavo-
ro è da riferire esclusivamente all’attività, ivi compresa quella formativa, svolta
presso il medesimo secondo il calendario e l’articolazione definita nell’ambito del
piano formativo individuale. È cura del datore di lavoro, in conformità alla normati-
va vigente, fornire agli apprendisti e, in caso di apprendisti minorenni, anche ai tito-
lari della responsabilità genitoriale, informazione e formazione in materia di salute e
sicurezza sul luogo di lavoro.
2. La frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità dell’istitu-
zione formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della si-
curezza.
3. L’istituzione formativa e il datore di lavoro provvedono a individuare le figure del
tutor formativo e del tutor aziendale ai sensi dell’articolo 7 del decreto attuativo.
4. Ai fini del raccordo tra attività di formazione interna e formazione esterna posso-
no essere previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinata
prioritariamente al tutor formativo e tutor aziendale per la condivisione della pro-
gettazione, la gestione dell’esperienza e la valutazione dei risultati.
ARTICOLO 6 - VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
1. In conformità a quanto definito dall’articolo 8 del decreto attuativo, l’istituzione
formativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di valutazione previste
dalle norme di settore nonché dai rispettivi ordinamenti e in collaborazione con
il datore di lavoro, definisce nel piano formativo individuale:
a) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna
ed esterna;
b) i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendi-
menti e, ove previsto, dei comportamenti;
c) le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di
sospensione del giudizio.
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 e compatibilmente con quanto previsto
dai rispettivi ordinamenti, l’istituzione formativa anche avvalendosi del datore di
lavoro, per la parte di formazione interna, effettua Il monitoraggio e la valutazione
degli apprendimenti anche ai fini dell’ammissione agli esami conclusivi del percorsi
in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell’apprendista e ne
comunica i risultati all’apprendista e, nel caso di studenti minorenni, ai titolari della
responsabilità genitoriale.
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3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo,
l’apprendista, al termine del proprio percorso, deve aver frequentato almeno i tre
quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano for-
mativo individuale. Laddove previsto nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, la fre-
quenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna che di formazione
esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al
termine di ciascuna annualità, ai fini dell’ammissione all’annualità successiva.
4. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti,
in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, an-
che tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor azien-
dale nel dossier individuale di cui al comma 2 e in funzione dei risultati di apprendi-
mento definiti nel piano formativo individuale.
5. In esito al superamento dell’esame finale e al conseguimento della qualificazio-
ne, l’ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 rilascia un
certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che,
nelle more della definizione delle Linee guida di cui all’articolo 3, comma 6, del de-
creto legislativo n.13 del 2013, dovrà comunque contenere:
a) gli elementi minimi ai sensi dell’articolo 6 riguardante gli standard minimi di atte-
stazione del decreto legislativo n. 13 del 2013;
b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo
dell’ente titolare in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino, ai sensi
all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
6. Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze ai sensi
del decreto legislativo n. 13 del 2013, anche nei casi di abbandono o risoluzione
anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi dalla
data di assunzione.
ARTICOLO 7 - MONITORAGGIO
1. Ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 9 dell’attuativo, l’istituzione formativa realiz-
za, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, apposite
azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente protocollo.
ARTICOLO 8 - DECORRENZA E DURATA
1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula ed ha durata di ______
con possibilità di rinnovo. Potranno essere apportate variazioni previo accordo tra
le Parti.
2. Per quanto non previsto dal presente protocollo e dai relativi allegati, si rinvia al
decreto interministeriale del 11/10/2015 nonché alle normative vigenti.
Luogo e data, ______________________________
________________________ ________________________
Firma del legale rappresentante Firma del datore di lavoro
dell’istituzione formativa
Allegati: 1 - Copia del documento d’identità in corso di validità del legale rappre-
sentante dell’istituzione formativa e del datore di lavoro
2 - Piano formativo Individuale
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PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
Allegato al protocollo N. ________
relativo all’assunzione in qualità di apprendista di:
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1 La scadenza del contratto deve essere successiva al termine di durata del contratto
dell’apprendista.
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1 La scadenza del contratto deve essere successiva al termine di durata del contratto
dell’apprendista.
2 Compreso il modello relativo alla certificazione delle competenze di base acquisite
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al DM MIUR n. 9/2010.
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Istruzione
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3 Per individuazione e validazione delle competenze in coerenza con il decreto legislativo
16 gennaio 2013, n. 13 si intende il processo che conduce al riconoscimento, da parte
dell’ente titolato a norma di legge, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto
formale, non formale o informale.
4 La durata del contratto di apprendistato è di norma definita in rapporto alla durata
ordinamentale prevista per la qualificazione da conseguire.
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1 Solo in caso di apprendista minorenne
Luogo e data, ______________________________
________________________ ________________________
Firma del legale rappresentante Firma del datore di lavoro
dell’istituzione formativa
________________________ ________________________
Firma dell’apprendista 1 Firma di chi esercita
la potestà genitoriale 1
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Fase 3
Organizzazione didattica
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Per IeFP monte orario:
non > 60% dell’orario ordinamentale 2 anno,
non > 50% gli altri anni.
Per istruzione – monte ore definito dal Decreto
interministeriale
non > 3 (iscritti IeFP Triennali)
non > 4 (iscritti IeFP 4° anno , biennio istruzione)
non > 2 (iscritti anno integrativo)
Possibile proroga 1 anno per chi non supera esame
o per i qualificati/diplomati che intendono conseguire
DI o C IFTS
Apprendistato in IeFP
Candidati
Durata
Formazione
esterna
15 - 25 anni
Iscritti biennio Istruzione
Iscritti IFP Triennali
Qualificati/Iscritti IeFP 4 anno
Diplomati/Iscritti anno integrativo
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I - Organizzazione dei percorsi
La presente scheda è volta a fornire a diverse figure del CFP, dal direttore del
centro ai formatori, le principali fasi (preliminare, attuativa, monitoraggio) per l’or-
ganizzazione e l’attuazione di percorsi di apprendistato che si svolgano e concluda-
no con successo.
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II – Documentazione parzialmente compilata
La presente scheda è il protocollo di apprendistato finalizzato al conseguimento
della qualifica e del diploma professionale ai sensi del decreto attuativo n.81 del
15 giugno 2015.
PROTOCOLLO DI APPRENDISTATO FINALIZZATO
AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA
E DEL DIPLOMA PROFESSIONALE N. 16
(ai sensi del decreto attuativo n. 81 del 15 giugno 2015)
TRA
___________________ - di seguito denominato “soggetto promotore”,
con sede in _____________________
codice fiscale ___________________
rappresentato da _______________ – nato a ___________ il ______________;
in qualità di istituzione formativa
___________________ - di seguito denominato “datore di lavoro”,
con sede legale in ___________________
sede di lavoro in ___________________
codice fiscale ___________________
rappresentato da ___________________ - nato a __________il ______________;
codice fiscale ___________________
VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art.
1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183 che ha riorganizzato la disciplina
del contratto di apprendistato e, all’articolo 46, comma 1, ha demandato ad un de-
creto interministeriale la definizione degli standard formativi e dei criteri generali
per la realizzazione dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma pro-
fessionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializ-
zazione tecnica superiore e di apprendistato per l’alta formazione e ricerca;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e
delle finanze, del 15 giugno 2015 (di seguito decreto attuativo) che dà attuazione
all’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e, reca in allegato lo
schema di protocollo che il datore di lavoro e l’istituzione formativa sottoscrivono,
ai fini dell’attivazione dei contratti di apprendistato;
Premesso che
___________________ risponde ai requisiti soggettivi definiti all’articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto attuativo, in quanto (precisare la tipologia di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a), numeri da 1) a 7)j e ai fini del presente protocollo rappresenta
l’istituzione formativa;
___________________ nella persona di ___________________ risponde ai requisiti
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soggettivi definiti all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto attuativo in quanto
– Legale Rappresentante – e ai fini del presente protocollo rappresenta il datore
di lavoro; contestualmente alla sottoscrizione del presente protocollo, consapevole
delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti in caso di dichiara-
zioni non veritiere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di essere in possesso dei requisiti
definiti all’articolo 3 del decreto attuativo e nello specifico:
– capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione
interna e, in caso di studenti disabili, il superamento o l’abbattimento delle barriere
architettoniche (requisiti di cui alla lettera a. dell’articolo 3);
– capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della
formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo
tecnico, anche reperita all’esterno dell’unità produttiva (requisiti di cui alla lettera b.
dell’articolo 3);
– capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo
svolgimento dei compiti, individuati nel piano formativo (requisiti di cui alla lettera
c. dell’articolo 3).
Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue
ARTICOLO 1 - OGGETTO
Il presente protocollo regola i compiti e le responsabilità dell’istituzione formativa e
del datore di lavoro per la realizzazione di percorsi di apprendistato per la qualifica
e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certifi-
cato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’articolo 43 del decreto legislati-
vo n. 81 del 2015 attraverso la definizione della durata, dei contenuti e dell’organiz-
zazione didattica dei percorsi, nonché la tipologia dei destinatari dei contratti.
ARTICOLO 2 - TIPOLOGIA E DURATA DEI PERCORSI
1. Il presente protocollo individua le modalità di attuazione delle seguenti tipologie
di percorsi:
apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o diploma di istruzione
e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione seconda-
ria superiore di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
nn. 87, 88 e 89 e relativi decreti attuativi;
apprendistato finalizzato al conseguimento di una specializzazione tecnica supe-
riore di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gen-
naio 2008;
apprendistato per il corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato
di cui all’articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, a 226;
apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualificazione dell’alta forma-
zione professionale regionale;
apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di tecnico superiore di
cui al capo Il del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
apprendistato per attività di ricerca;
apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche).
2. I criteri per la definizione della durata dei contratti di apprendistato di cui al com-
ma 1 nonché per la durata della formazione interna ed esterna sono definiti agli
articoli 4 e 5 del decreto attuativo.
3. La durata effettiva del contratto di apprendistato nonché la determinazione della
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formazione interna ed esterna sono definiti nell’ambito del piano formativo indi -
viduale di cui all’articolo 4, in rapporto alla durata ordinamentale prevista per la
qualificazione da conseguire e tenendo anche conto delle competenze possedute
in ingresso dall’apprendista e delle funzioni e mansioni assegnate allo stesso nel-
l’ambito dell’inquadramento contrattuale.
ARTICOLO 3 - TIPOLOGIA E MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI
1. Possono presentare candidatura per i percorsi di cui all’articolo 2 i soggetti che
hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25.
2. L’istituzione formativa, anche coadiuvata dal datore di lavoro, provvede alle mi-
sure di diffusione, informazione e pubblicità delle modalità di candidatura per i per-
corsi di cui all’articolo 2.
3. L’istituzione formativa, d’intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel ca-
so di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garan-
tire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attra-
verso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:
a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e
della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qua-
lificazione da conseguire;
b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;
c) delle modalità di selezione degli apprendisti;
d) del doppio ‘status’ di studente e di lavoratore, per quanto concerne l’osservanza
delle regole comportamentali nell’istituzione formativa e nell’impresa, e, in partico-
lare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli
obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.
4. I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano la domanda di can-
didatura mediante comunicazione scritta all’istituzione formativa.
5. L’individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di
criteri e procedure predefiniti, sentita anche l’istituzione formativa, nel rispetto dei
principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, mediante eventuale som-
ministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di collo-
quio individuale ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavo-
ro o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ra-
gione del ruolo da svolgere in azienda.
6. Nel caso di gruppi classe, la procedura di individuazione degli apprendisti è atti-
vata a fronte di un numero di candidature adeguato alla formazione di una classe.
In tali casi, la stipula di contratti di apprendistato è subordinata all’effettiva
individuazione di un numero di allievi sufficiente alla formazione di una classe di
almeno n. __________
7. I soggetti individuati sono assunti con contratto di apprendistato per la qualifica
e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certifi-
cato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’articolo 43 del decreto legislati-
vo 15 giugno 2015 n. 81 e il rapporto di lavoro è regolato in conformità alle discipli-
na legislativa vigenti e alla contrattazione collettiva di riferimento.
ARTICOLO 4 - PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
1. L’avvio del contratto di apprendistato e le eventuali proroghe di cui all’articolo 4
del decreto attuativo sono subordinati alla sottoscrizione del piano formativo indi-
viduale, da parte dell’apprendista, del datore di lavoro e dell’istituzione formativa.
2. Il piano formativo individuale, redatto dall’istituzione formativa con il coinvolgi-
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mento del datore di lavoro secondo il modello di cui all’allegato 1A, che costituisce
parte integrante del presente decreto, stabilisce il contenuto e la durata della for-
mazione dei percorsi di cui al comma 2 e contiene, altresì, i seguenti elementi:
a) i dati relativi all’apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
c) il livello di inquadramento contrattuale dell’apprendista;
d) la durata del contratto di apprendistato e l’orario di lavoro;
e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed
esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli ap-
prendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di rial-
lineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
3. Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, fer-
ma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.
ARTICOLO 5 - RESPONSABILITÀ DELL’ISTITUZIONE FORMATIVA
E DEL DATORE DI LAVORO
1. La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di lavo-
ro è da riferire esclusivamente all’attività, ivi compresa quella formativa, svolta
presso il medesimo secondo il calendario e l’articolazione definita nell’ambito del
piano formativo individuale. È cura del datore di lavoro, in conformità alla normati-
va vigente, fornire agli apprendisti e, in caso di apprendisti minorenni, anche ai tito-
lari della responsabilità genitoriale, informazione e formazione in materia di salute e
sicurezza sul luogo di lavoro.
2. La frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità dell’istituzione
formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza.
3. L’istituzione formativa e il datore di lavoro provvedono a individuare le figure del
tutor formativo e del tutor aziendale ai sensi dell’articolo 7 del decreto attuativo.
4. Ai fini del raccordo tra attività di formazione interna e formazione esterna posso-
no essere previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinata
prioritariamente al tutor formativo e tutor aziendale per la condivisione della pro-
gettazione, la gestione dell’esperienza e la valutazione dei risultati.
ARTICOLO 6 - VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
1. In conformità a quanto definito dall’articolo 8 del decreto attuativo, l’istituzione
formativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di valutazione previste
dalle norme di settore nonché dai rispettivi ordinamenti e in collaborazione con il
datore di lavoro, definisce nel piano formativo individuale:
a) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed
esterna;
b) i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendi-
menti e, ove previsto, dei comportamenti;
c) le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di so-
spensione del giudizio.
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 e compatibilmente con quanto previsto
dai rispettivi ordinamenti, l’istituzione formativa anche avvalendosi del datore di la-
voro, per la parte di formazione interna, effettua Il monitoraggio e la valutazione de-
gli apprendimenti anche ai fini dell’ammissione agli esami conclusivi del percorsi in
apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell’apprendista e ne comu-
nica i risultati all’apprendista e, nel caso di studenti minorenni, ai titolari della re-
sponsabilità genitoriale.
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3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo,
l’apprendista, al termine del proprio percorso, deve aver frequentato almeno i tre
quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano for-
mativo individuale. Laddove previsto nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, la fre-
quenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna che di formazione
esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al
termine di ciascuna annualità, ai fini dell’ammissione all’annualità successiva.
4. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti,
in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, an-
che tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor azien-
dale nel dossier individuale di cui al comma 2 e in funzione dei risultati di apprendi-
mento definiti nel piano formativo individuale.
5. In esito al superamento dell’esame finale e al conseguimento della qualificazio-
ne, l’ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 rilascia un
certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che,
nelle more della definizione delle Linee guida di cui all’articolo 3, comma 6, del de-
creto legislativo n.13 del 2013, dovrà comunque contenere:
a) gli elementi minimi ai sensi dell’articolo 6 riguardante gli standard minimi di atte-
stazione del decreto legislativo n. 13 del 2013;
b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo
dell’ente titolare in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino, ai sensi
all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
6. Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze ai sensi
del decreto legislativo n. 13 del 2013, anche nei casi di abbandono o risoluzione
anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi dalla
data di assunzione.
ARTICOLO 7 - MONITORAGGIO
1. Ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 9 dell’attuativo, l’istituzione formativa
realizza, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti,
apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente
protocollo.
ARTICOLO 8 - DECORRENZA E DURATA
1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula ed ha durata di
____________ con possibilità di rinnovo. Potranno essere apportate variazioni pre-
vio accordo tra le Parti.
2. Per quanto non previsto dal presente protocollo e dai relativi allegati, si rinvia al
decreto interministeriale del 11/10/2015 nonché alle normative vigenti.
Luogo e data, ______________________________
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Firma del legale rappresentante Firma del datore di lavoro
dell’istituzione formativa
Allegati: 1 - Copia del documento d’identità in corso di validità del legale rappre-
sentante dell’istituzione formativa e del datore di lavoro
2 - Piano formativo Individuale
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PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
Allegato al protocollo N. 16
relativo all’assunzione in qualità di apprendista di:
______________________________
1 La scadenza del contratto deve essere successiva al termine di durata del contratto
dell’apprendista.
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1 La scadenza del contratto deve essere successiva al termine di durata del contratto
dell’apprendista.
2 Compreso il modello relativo alla certificazione delle competenze di base acquisite
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al DM MIUR n. 9/2010.
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Istruzione
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3 Per individuazione e validazione delle competenze in coerenza con il decreto legislativo
16 gennaio 2013, n. 13 si intende il processo che conduce al riconoscimento, da parte
dell’ente titolato a norma di legge, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto
formale, non formale o informale.
4 La durata del contratto di apprendistato è di norma definita in rapporto alla durata
ordinamentale prevista per la qualificazione da conseguire.
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1 Solo in caso di apprendista minorenne.
Luogo e data, ______________________________
________________________ ________________________
Firma del legale rappresentante Firma del datore di lavoro
dell’istituzione formativa
________________________ ________________________
Firma dell’apprendista 1 Firma di chi esercita
la potestà genitoriale 1
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III - Organizzazione didattica
La presente scheda presenta alcune tipologie di modalità organizzative di ero-
gazione della formazione esterna presso l’ente ed esempi di progettazioni didattiche
delle attività suddivise tra formazione interna presso l’azienda e formazione esterna
presso l’ente.
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Casistica e possibili soluzioni
La presente scheda è una raccolta dei principali quesiti con le relative risposte ri-
guardanti le diverse fasi (reclutamento e commercializzazione; contrattualizzazione;
organizzazione didattica) che caratterizzano l’accompagnamento, lo sviluppo e il raf-
forzamento sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale.
FASE I - RECLUTAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE
1. Come viene calcolata la percentuale del 10% della retribuzione per la for-
mazione esterna?
Dipende dai CCNL o degli accordi sindacali stipulati.
Tendenzialmente il 10% va calcolato rispetto alla retribuzione spettante all’ap-
prendista (in percentuale rispetto al tabellare). Pertanto, nel caso in cui si prevede
per l’apprendista una retribuzione pari al 60% del tabellare, il 10% va calcolato sul
60%, nel caso in esame ovvero sulla percentuale prevista dall’accordo o dal CCNL.
In alternativa, si potrebbe applicare la percentuale fissata dal CCNL sul monte
ore lavoro e il 10% sul tabellare base per le ore di formazione interna.
2. Per quale motivo l'azienda, potendo scegliere, prenderebbe un apprendista
in IeFP anziché un tirocinante?
Il tirocinio di Garanzia Giovani e il contratto di lavoro di apprendistato costitui-
scono 2 strumenti profondamente diversi per regolamentare la presenza dei giovani
nel Mercato del Lavoro. Indubbiamente il tirocinio di Garanzia Giovani conviene
economicamente all’azienda.
Tuttavia, le due fattispecie non sono assimilabili in quanto il tirocinio non è un
contratto di lavoro, a differenza che l’apprendistato, con le conseguenze che si deter-
minano in termini di appartenenza/controllo da parte del lavoratore e dell’azienda.
La durata del tirocinio è di 6/12 mesi ed ha quindi una durata limitata la cui fi-
nalità è orientativa/formativa (6 mesi) o propedeutica all’inserimento lavorativo (12
mesi), cui può seguire l’interruzione della Convenzione o necessariamente un con-
tratto di lavoro.
Nel tirocinio di Garanzia il giovane è inserito in azienda con la sua formazione
pregressa, eventuale altra formazione deve essere pagata dall’azienda, nel contratto
di apprendistato esiste l’opportunità di formare competenze specifiche aziendali
con il supporto di un’Istituzione formativa scelta dall’azienda stessa a costi presso-
ché nulli, anche in più anni (0 per la formazione esterna e 10% per quella interna).
Il contratto di apprendistato ha inoltre un valore formativo più incisivo sui
comportamenti aziendali in termini di costruzione e valutazione di quegli atteggia-
menti verso il lavoro, spesse volte ritenuti deboli dall’azienda nei giovani (affidabi-
lità, rispetto delle regole, rispetto dell’autorità, rispetto delle procedure, motivazio-
ne, attivazione personale e meritocrazia).
Sia la formazione delle competenze di settore che dei “comportamenti” azien-
dali coinvolge nel caso del contratto di apprendistato giovani con un’età tendenzial-
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mente più bassa e quindi con maggiori potenzialità di plasticità e di crescita in una
logica meritocratica (possibilità di interruzione del contratto di apprendistato in ca-
so di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi).
3. Con riferimento al doppio status di studente e lavoratore (art. 6 comma 1,
lett. d) del DM 12/10/2015), è giusto che le aziende abbiano copia dei registri
delle ore svolte dal ragazzo in formazione esterna? Quando l’apprendista si
assenta, a chi deve comunicare l’assenza?
Preliminarmente va chiarito che la disciplina dell’apprendistato duale, pur rico-
noscendo all’impresa un importante ruolo di coprogettazione per favorire il raccordo
didattico tra l’istituzione formativa e l’impresa, assegna all’istituzione formativa la
responsabilità del raggiungimento degli obiettivi formativi e la relativa valutazione.
Pertanto, non vi è ragione per cui i registri delle ore di formazione esterna siano
trasmessi al datore di lavoro dell’apprendista. Analogamente l’assenza dalle ore di
formazione esterna deve essere comunicata e giustificata all’istituzione formativa
che la eroga.
Si segnala, infine, che nella logica di collaborazione dei tutor aziendale e for-
mativo, il tutor formativo dovrà essere aggiornato, secondo modalità da definire,
sulla frequenza e sugli apprendimenti delle ore di formazione interna, anche ai fini
della valutazione. Il comma 4 dell’articolo 7 del richiamato DM del 12 ottobre 2015
prevede, infatti, che il tutor aziendale, in collaborazione con il tutor formativo, for-
nisce all’istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell’appren-
dista e l’efficacia dei processi formativi.
4. È possibile attivare un contratto di apprendistato di I livello per il consegui-
mento del diploma di scuola secondaria superiore prevedendo la frequenza
di un quarto anno serale (circa 480 ore), al termine del quale sostenere l’esa-
me di ammissione al quinto e la frequenza del quinto anno presso la scuola
secondaria superiore per sostenere l’esame di maturità? È possibile assu-
merlo da settembre?
Si, è possibile l’assunzione attraverso un contratto di durata biennale (fino al
conseguimento del diploma) compilando un piano formativo coerente con la fre-
quenza del serale per il quarto anno e il quinto anno ordinamentale.
FASE II - CONTRATTUALIZZAZIONE
1. Se un’azienda non ha RSU interno, da chi deve/può essere siglato l’accordo
sindacale?
Il CCNL aziendale non deve necessariamente presupporre la sottoscrizione da
parte delle RSU. Se mancano, è sufficiente che sia sottoscritto dai rappresentanti
sindacali territoriali.
2. Alcune sigle di categoria ci hanno posto la questione sul contratto-*CCNL
non aggiornato... mi domandavo a quali contratti, ad oggi, si può applicare
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l’apprendistato di primo livello? C’è un accordo tra le parti da poter utilizza-
re? Che “strategia” possiamo utilizzare per partire con alcuni apprendisti?
Al momento esiste un Interpello del Ministero del Lavoro al Consiglio Nazio-
nale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, n. 4/2013, riferito alla disciplina conte-
nuta nel TU del 2011 (d.lgs. 167/2011) che riporta “Al fine di non ostacolare il ri-
corso dell’istituto, in assenza di un contratto collettivo proprio del settore di appar-
tenenza o nel caso in cui il datore di lavoro applichi un contratto collettivo che non
abbia disciplinato l’apprendistato, si ritiene possibile che lo stesso datore di lavoro
possa fare riferimento ad una regolamentazione contrattuale di settore affine per in-
dividuare sia i profili formativi che economici dell’istituto”.
È quindi possibile riferirsi a contratti affini che hanno recepito il decreto n.
81/2015.
3. Le aziende artigiane possono scegliere se attivare il contratto secondo la
nuova disciplina o devono obbligatoriamente far riferimento all’accordo
specifico per i contratti di apprendistato di primo livello per il comparto ar-
tigianato (9 maggio 2012)? Se possono scegliere, qual è quello formalmente
più corretto e tutelante per le aziende dal punto di vista normativo? Visto
che cambia la modalità retributiva, qual è quello più conveniente?
È una scelta rimessa all’azienda, fermo restando che in caso di applicazione di
una retribuzione in misura percentuale proporzionata all’anzianità di servizio, nelle
more di una disciplina contrattual–collettiva, si ritiene prudenzialmente opportuno
applicare i criteri di cui al citato accordo in modo tale da evitare l’applicazione delle
sanzioni di cui all’art. 47, c. 2. La modalità retributiva più conveniente è quella di-
sciplinata dal d.lgs. 81/2015.
4. Quando si fa riferimento ai contratti affini a cosa ci si riferisce? Ai CCNL
che non hanno mai recepito il contratto di apprendistato di I livello? Come
faccio a capire se un contratto è affine ad un altro? Esiste una tabella/norma
di riferimento?
Ci si riferisce alla possibilità per i datori di lavoro che applicano un CCNL che
non prevede l’apprendistato di stipulare contratti di apprendistato facendo riferimen-
to ad una regolamentazione contrattuale di settore affine per individuare sia i profili
normativi che economici dell’istituto. Non esiste una tabella di equiparazione.
5. Nel contratto, nella voce inquadramento, sono indicate due opzioni: 1.1 Ella
sarà inquadrato al xx livello per i primi xx mesi del presente contratto, e al xx
livello per i successivi xx mesi con la qualifica di apprendista impiegato/ope-
raio xxx; oppure: 1.1 Ella sarà inquadrato al xx livello. È una scelta del -
l’azienda? Da cosa dipende e qual è quella formalmente più corretta?
Si, è una scelta. Non vi è una opzione formalmente più corretta in quanto l’at-
tuale normativa prevede la possibilità di sottoinquadrare l’apprendista fino a due li-
velli retributivi inferiori rispetto al titolo o alla qualifica corrispondente a quella che
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dovrebbe conseguire in apprendistato. Non è quindi prevista una “progressione di
carriera”. Tuttavia l’azienda, anche per facilitare il confronto a livello sindacale, po-
trebbe prevedere la possibilità che l’apprendista venga inquadrato ad un livello su-
periore dopo un primo periodo in azienda.
6. Come bisogna comportarsi nel caso di un ragazzo che frequenta il II anno di
IeFP per l’assunzione in apprendistato di I livello? Nello specifico, si fa rife-
rimento alla durata del contratto con riferimento al conseguimento della
qualifica.
Nel caso in esame, per cui l’apprendista sostiene l’esame di qualifica il prossi-
mo anno scolastico, il contratto può avere durata fino a giugno 2017 (data per l’ac-
cesso agli esami di qualifica).
L’art. 43 comma 2 prevede che “La durata del contratto è determinata in consi-
derazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere
superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.”
Fermo restando la possibilità di attivare un contratto più breve, la cui durata
non corrisponda al termine del percorso di IeFP per la qualifica, purché di almeno di
sei mesi.
Nel PFI vanno indicate le ore dell’anno in corso e quelle dell’anno successivo.
7. Il contratto di apprendistato può durare oltre l’acquisizione della qualifica?
Esempio: Se prendono la qualifica a settembre, il contratto può durare fino
a dicembre?
No, in quanto il d.lgs. 81/2015 prevede espressamente che la durata del contrat-
to di apprendistato sia “determinata in considerazione della qualifica o del diploma
da conseguire...” (art. 43, comma 2). Salvo la possibilità di proroga prevista o nel
caso in cui il ragazzo non consegua la qualifica, ovvero nel caso in cui intenda pro-
seguire per l’acquisizione del diploma.
8. Nel caso pratico in cui uno studente abbia già svolto un certo numero di ore,
come va compilato il Piano Formativo Individuale?
Es. delle 990 ore, 175 sono state già svolte in quanto già studenti dell’istitu-
zione formativa.
A questo punto restano da effettuare 815 ore di cui 315 in formazione ester-
na e 500 in formazione interna. Nel piano formativo vanno riportate le 815
o le 990?
Nel PFI vanno sempre indicate le ore relative all’intero percorso: 990 ore, nel
caso in esame.
9. Alla fine del contratto di apprendistato a seguito del conseguimento titolo, è
possibile attivare un contratto di apprendistato professionalizzante?
Come previsto dall’art. 43 comma 9 del D.lgs 81/2015, a seguito del consegui-
mento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n.
226 del 2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di
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conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasfor-
mazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata
massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella indi-
viduata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5.
10. In che rapporto si pongono le ore previste dal contratto con il monte ore
formativo?
Il monte ore formativo, relativo al percorso ordinamentale, deve essere garanti-
to all’interno del percorso di apprendistato. Le ore di lavoro previste dal CCNL ap-
plicato possono essere svolte al di là della conclusione dell’anno formativo. Ad
esempio con riferimento alla IeFP, le 990 ore annue previste dal percorso in IeFP
devono essere comunque garantite e quindi distribuite secondo la durata contrattua-
le. Si segnala che la durata contrattuale potrebbe non coincidere con il termine
dell’anno formativo e con le sessioni di esame per la qualifica e il diploma.
11. Se un apprendista a giugno consegue la qualifica professionale e vuole pro-
seguire il 4° anno all’interno del sistema scolastico, dato che non tutte le
Regioni hanno attivato il 4° anno di IeFP, può farlo?
Si, questa possibilità è prevista dalla normativa ma il cambio di una parte (non
più il CFP ma l’istituzione scolastica) e del titolo da conseguire al termine del per-
corso (diploma di istruzione) è necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto. A
tal proposito si segnala che l’art. 5, comma 4 del DM 12 ottobre 2015 prevede che
“Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma
restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso”.
FASE III – ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
1. Le ore fatte dai ragazzi fin qui, ovvero chi è iscritto e frequenta regolarmen-
te da settembre il terzo/quarto anno, sono conteggiate e quindi da detrarre
dalle ore di formazione esterna?
L’interpretazione del d.lgs. 81/2015 sembra confermare questa possibilità. La nor-
ma si riferisce infatti all’orario ordinamentale, lasciando intendere che si calcoli il monte
ore complessivo indipendentemente dal momento in cui viene sottoscritto il contratto
di apprendistato, che può essere stipulato in ogni momento del percorso formativo.
In particolare, nel caso dei percorsi di istruzione e formazione professionale
con durata di 990 ore, deve essere assicurato il completamento delle 990 ore obbli-
gatorie a prescindere da quelle che vengono effettuate dal momento dell’attivazione
dell’apprendistato, consentendo di sottrarre le ore eventualmente già svolte dal
monte ore che va garantito ai fini del rispetto del limite fissato dal D.lgs.
In ogni caso, sarà la regolamentazione regionale che dovrà essere aggiornata
entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale di cui all’art.
46 del d.lgs. 81/2015 (attualmente in fase di pubblicazione in GU) a definire questi
aspetti operativi. Presumibilmente le norme regionali si adegueranno seguendo que-
sta interpretazione. Regione Lombardia si sta muovendo in tal senso.
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SOMMARIO...................................................................................................................... 3
Formazione Duale – Kit apprendistato .......................................................................... 5
Introduzione: Road map per l’apprendistato ................................................................. 7
FASE 1 - RECLUTAMENTO E COMMERCIALE ................................................ 9
I. Il Nuovo Apprendistato: artt. 41-47 D.Lgs. 81/2015. Promozione e rafforzamento
del sistema duale, in un’ottica commerciale e di recruitment ................................ 11
II. Consulenza aziendale ............................................................................................. 15
II.1 Slide a supporto della consulenza aziendale................................................... 15
II.2 Consulenza aziendale: sintesi per aziende...................................................... 18
III. Benefici e incentivi................................................................................................. 19
IV. Fogli di Calcolo costo azienda ............................................................................... 21
IV.1 Foglio di Calcolo: sottoinquadramento ......................................................... 21
IV.2 Foglio di Calcolo: retribuzione percentuale .................................................. 25
IV.2 Foglio di Calcolo: retribuzione percentuale (Coop) ...................................... 29
V. Condizioni per il buon andamento dell’apprendistato ........................................... 33
VI. Scheda per selezione candidati ............................................................................... 34
FASE 2 - CONTRATTUALIZZAZIONE.................................................................. 37
I. Protocollo per apprendistato per la qualifica professionale e per il diploma......... 39
Allegato 1 - Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa ..... 39
II. Scheda sulla normativa relativa al lavoro minorile in rapporto al contratto di
Apprendistato.......................................................................................................... 45
Allegato 1 - Legge del 17 ottobre 1967 n. 977 e successive modifiche................. 50
III. Accordi interconfederali ......................................................................................... 53
III.1 Accordo interconfederale nazionale Confindustria per l’apprendistato di
primo e terzo livello (18 maggio 2016), sottoscritto da Confindustria e CGIL,
CISL e UIL .................................................................................................... 53
III.2 Accordo interconfederale sottoscritto il 26 luglio 2016 tra AGCI, Confcoo-
perative, Legagacoop e CGIL, CISL, UIL per l’apprendistato di primo e
terzo livello.................................................................................................... 55
IV. Accordo Sindacale apprendistato IeFP................................................................... 57
V. Schema di contratto ................................................................................................ 60
VI. Piano formativo individuale (diploma istruzione secondaria di secondo grado/
diploma professionale/qualifica professionale) ...................................................... 64
VI.1 Piano formativo individuale: Operatore Agricolo - Coltivazioni.................. 71
VI.2 Piano formativo individuale: Operatore Benessere - Acconciatura .............. 88
VI.3 Piano formativo individuale: Operatore Benessere - Estetica ...................... 104
INDICE
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VI.4 Piano formativo individuale: Operatore amministrativo............................... 120
VI.5 Piano formativo individuale: Operatore della ristorazione - Preparazione pasti 137
VI.6 Piano formativo individuale: Tecnico grafico ............................................... 154
FASE 3 - ORGANIZZAZIONE DIDATTICA .......................................................... 171
I. Organizzazione dei percorsi ................................................................................... 173
II. Documentazione parzialmente compilata............................................................... 175
Protocollo di apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica e del
diploma professionale n.16..................................................................................... 175
Documento di trasparenza e valutazione delle competenze acquisite in appren-
distato ..................................................................................................................... 192
Risultati di apprendimento della formazione interna ............................................. 203
Rubrica per la valutazione della prova professionale............................................. 207
Registro didattico e di presenza individuale........................................................... 209
III. Organizzazione didattica ........................................................................................ 213
CASISTICA E POSSIBILI SOLUZIONI.................................................................................. 214
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Pubblicazioni nella collana del CNOS-FAP e del CIOFS/FP
“STUDI, PROGETTI, ESPERIENZE PER UNA NUOVA FORMAZIONE PROFESSIONALE”
ISSN 1972-3032
Tutti i volumi della collana sono consultabili in formato digitale sul sito biblioteca.cnos-fap.it
Sezione “Studi”
2002 MALIZIA G. - NICOLI D. - PIERONI V. (a cura di), Ricerca azione di supporto alla sperimenta-
zione della FPI secondo il modello CNOS-FAP e CIOFS/FP. Rapporto finale, 2002
2003 MALIZIA G. - PIERONI V. (a cura di), Ricerca azione di supporto alla sperimentazione della
FPI secondo il modello CNOS-FAP e CIOFS/FP. Rapporto sul follow-up, 2003
2004 CNOS-FAP (a cura di), Gli editoriali di “Rassegna CNOS” 1996-2004. Il servizio di don
Stefano Colombo in un periodo di riforme, 2004
MALIZIA G. (coord.) - ANTONIETTI D. - TONINI M. (a cura di), Le parole chiave della forma-
zione professionale, 2004
RUTA G., Etica della persona e del lavoro, 2004
2005 D’AGOSTINO S. - MASCIO G. - NICOLI D., Monitoraggio delle politiche regionali in tema di
istruzione e formazione professionale, 2005
PIERONI V. - MALIZIA G. (a cura di), Percorsi/progetti formativi “destrutturati”. Linee guida
per l’inclusione socio-lavorativa di giovani svantaggiati, 2005
2006 NICOLI D. - MALIZIA G. - PIERONI V., Monitoraggio delle sperimentazioni dei nuovi percorsi di
istruzione e formazione professionale nell’anno formativo 2004-2005, 2006
2007 COLASANTO M. - LODIGIANI R. (a cura di), Il ruolo della formazione in un sistema di welfare
attivo, 2007
DONATI C. - BELLESI L., Giovani e percorsi professionalizzanti: un gap da colmare? Rapporto
finale, 2007
MALIZIA G. (coord.) - ANTONIETTI D. - TONINI M. (a cura di), Le parole chiave della forma-
zione professionale. II edizione, 2007
MALIZIA G. - PIERONI V., Le sperimentazioni del diritto-dovere nei CFP del CNOS-FAP e del
CIOFS/FP della Sicilia. Rapporto di ricerca, 2007
MALIZIA G. - PIERONI V., Le sperimentazioni del diritto-dovere nei CFP del CNOS-FAP e del
CIOFS/FP del Lazio. Rapporto di ricerca, 2007
MALIZIA G. et alii, Diritto-dovere all’istruzione e alla formazione e anagrafe formativa. Pro-
blemi e prospettive, 2007
MALIZIA G. et alii, Stili di vita di allievi/e dei percorsi formativi del diritto-dovere, 2007
NICOLI D. - FRANCHINI R., L’educazione degli adolescenti e dei giovani. Una proposta per i
percorsi di istruzione e formazione professionale, 2007
NICOLI D., La rete formativa nella pratica educativa della Federazione CNOS-FAP, 2007
PELLEREY M., Processi formativi e dimensione spirituale e morale della persona. Dare senso
e prospettiva al proprio impegno nell’apprendere lungo tutto l’arco della vita, 2007
RUTA G., Etica della persona e del lavoro, Ristampa 2007
2008 COLASANTO M. (a cura di), Il punto sulla formazione professionale in Italia in rapporto agli
obiettivi di Lisbona, 2008
DONATI C. - BELLESI L., Ma davvero la formazione professionale non serve più? Indagine
conoscitiva sul mondo imprenditoriale, 2008
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MALIZIA G., Politiche educative di istruzione e di formazione. La dimensione internazionale,
2008
MALIZIA G. - PIERONI V., Follow-up della transizione al lavoro degli allievi/e dei percorsi
triennali sperimentali di IeFP, 2008
PELLEREY M., Studio sull’intera filiera formativa professionalizzante alla luce delle strategie
di Lisbona a partire dalla formazione superiore non accademica. Rapporto finale, 2008
2009 GHERGO F., Storia della Formazione Professionale in Italia 1947-1977, vol. 1, 2009
2010 DONATI C. - L. BELLESI, Verso una prospettiva di lungo periodo per il sistema della forma-
zione professionale. Il ruolo della rete formativa. Rapporto finale, 2010
NICOLI D., I sistemi di istruzione e formazione professionale (VET) in Europa, 2010
PIERONI V. - SANTOS FERMINO A., La valigia del “migrante”. Per viaggiare a Cosmopolis, 2010
PRELLEZO J.M., Scuole Professionali Salesiane. Momenti della loro storia (1853-1953), 2010
ROSSI G. (a cura di), Don Bosco, i Salesiani, l’Italia in 150 anni di storia, 2010
2011 ROSSI G. (a cura di), “Fare gli italiani” con l’educazione. L’apporto di don Bosco e dei Sale-
siani, in 150 anni di storia, 2011
GHERGO F., Storia della Formazione Professionale in Italia 1947-1997, vol. 2
2012 MALIZIA G., Sociologia dell’istruzione e della formazione. Una introduzione, 2012
NICOLI D., Rubriche delle competenze per i Diplomi professionali IeFP. Con linea guida per
la progettazione formativa, 2012
MALIZIA G. - PIERONI V., L’inserimento dei giovani qualificati nella FPI a.f. 2009-10, 2012
CNOS-FAP (a cura di), Cultura associativa e Federazione CNOS-FAP. Storia e attualità, 2012
2013 CUROTTI A.G., Il ruolo della Formazione Professionale Salesiana da don Bosco alle sfide
attuali, 2013
PELLEREY M. - GRZĄDZIEL D. - MARGOTTINI M. - EPIFANI F. - OTTONE E., Imparare a dirigere
se stessi. Progettazione e realizzazione di una guida e di uno strumento informatico per
favorire l’autovalutazione e lo sviluppo delle proprie competenze strategiche nello
studio e nel lavoro, 2013
DONATI C. - BELLESI L., Osservatorio sugli ITS e sulla costituzione di Poli tecnico-professio-
nali. Alcuni casi di studio delle aree Meccanica, Mobilità e Logistica, Grafica e Multi-
medialità, 2013
GHERGO F., Storia della Formazione Professionale in Italia 1947-1997, vol. 3, 2013
TACCONI G. - MEJIA GOMEZ G., Success Stories. Quando è la Formazione Professionale a fare
la differenza, 2013
PRELLEZO J.M., Scuole Professionali Salesiane. Momenti della loro storia (1853-1953), 2013
2014 ORLANDO V., Per una nuova Formazione Professionale dei Salesiani d’Italia. Indagine tra gli
allievi dei Centri di Formazione Professionale, 2014
DONATI C. - BELLESI L., Osservatorio sugli ITS e sulla costituzione di Poli tecnico-professio-
nali. Approfondimento qualitativo sugli esiti occupazionali, 2014
DORDIT L., OCSE PISA 2012. Rapporto sulla Formazione Professionale in Italia, 2014
DORDIT L., La valutazione interna ed esterna dei CFP e il nuovo sistema nazionale di valuta-
zione, 2014
2015 PELLEREY M., La valorizzazione delle tecnologie mobili nella pratica gestionale e didattica
dell’Istruzione e Formazione a livello di secondo ciclo. Indagine teorico-empirica. Rap-
porto finale, 2015
ALLULLI G., Dalla Strategia di Lisbona a Europa 2020, 2015
NICOLI D., Come i giovani del lavoro apprezzano la cultura. Formare e valutare saperi e
competenze degli assi culturali nella Formazione Professionale, 2015
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CNOS-FAP (a cura di), Educazione e inclusione sociale: modelli, esperienze e nuove vie per
la IeFP, 2015
CNOS-FAP (a cura di), L’impresa didattica/formativa: verso nuove forme di organizzazione
dei CFP. Stimoli per la federazione CNOS-FAP, 2015
CNOS-FAP (a cura di), Il ruolo della IeFP nella formazione all’imprenditorialità: approcci,
esperienze e indicazioni di policy, 2015
CNOS-FAP (a cura di), Modelli e strumenti per la formazione dei nuovi referenti dell’autova-
lutazione delle istituzioni formative nella IeFP, 2015
MALIZIA G. - PICCINI M.P. - CICATELLI S., La Formazione in servizio dei formatori del CNOS-
FAP. Lo stato dell’arte e le prospettive, 2015
MALIZIA G. - TONINI M., Organizzazione della scuola e del CFP. Una introduzione, 2015
2016 DONATI C. - BELLESI L., I fabbisogni formativi e professionali del settore Grafico. Rapporto
finale, 2016
ALLULLI G., From the Lisbon strategy to Europe 2020, 2016
Sezione “Progetti”
2003 BECCIU M. - COLASANTI A.R., La promozione delle capacità personali. Teoria e prassi, 2003
CNOS-FAP (a cura di), Centro Risorse Educative per l’Apprendimento (CREA). Progetto e
guida alla compilazione delle unità didattiche, 2003
COMOGLIO M. (a cura di), Prova di valutazione per la qualifica: addetto ai servizi di impresa.
Prototipo realizzato dal gruppo di lavoro CIOFS/FP, 2003
FONTANA S. - TACCONI G. - VISENTIN M., Etica e deontologia dell’operatore della FP, 2003
GHERGO F., Guida per l’accompagnamento al lavoro autonomo, 2003
MARSILII E., Guida per l’accompagnamento al lavoro dipendente, 2003
TACCONI G. (a cura di), Insieme per un nuovo progetto di formazione, 2003
VALENTE L. - ANTONIETTI D., Quale professione? Strumento di lavoro sulle professioni e sui
percorsi formativi, 2003
2004 CIOFS/FP - CNOS-FAP (a cura di), Guida per l’elaborazione dei piani formativi personaliz-
zati. Comunità professionale alimentazione, 2004
CIOFS/FP - CNOS-FAP (a cura di), Guida per l’elaborazione dei piani formativi personaliz-
zati. Comunità professionale aziendale e amministrativa, 2004
CIOFS/FP - CNOS-FAP (a cura di), Guida per l’elaborazione dei piani formativi personaliz-
zati. Comunità professionale commerciale e delle vendite, 2004
CIOFS/FP - CNOS-FAP (a cura di), Guida per l’elaborazione dei piani formativi personaliz-
zati. Comunità professionale estetica, 2004
CIOFS/FP - CNOS-FAP (a cura di), Guida per l’elaborazione dei piani formativi personaliz-
zati. Comunità professionale sociale e sanitaria, 2004
CIOFS/FP - CNOS-FAP (a cura di), Guida per l’elaborazione dei piani formativi personaliz-
zati. Comunità professionale tessile e moda, 2004
CNOS-FAP - CIOFS/FP (a cura di), Guida per l’elaborazione dei piani formativi personaliz-
zati. Comunità professionale elettrica e elettronica, 2004
CNOS-FAP - CIOFS/FP (a cura di), Guida per l’elaborazione dei piani formativi personaliz-
zati. Comunità professionale grafica e multimediale, 2004
CNOS-FAP - CIOFS/FP (a cura di), Guida per l’elaborazione dei piani formativi personaliz-
zati. Comunità professionale meccanica, 2004
CNOS-FAP - CIOFS/FP (a cura di), Guida per l’elaborazione dei piani formativi personaliz-
zati. Comunità professionale turistica e alberghiera, 2004
NICOLI D. (a cura di), Linee guida per la realizzazione di percorsi organici nel sistema del -
l’istruzione e della formazione professionale, 2004
NICOLI D. (a cura di), Sintesi delle linee guida per la realizzazione di percorsi organici nel
sistema dell’istruzione e della formazione professionale, 2004
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2005 CNOS-FAP - CIOFS/FP (a cura di), Guida per l’elaborazione dei piani formativi personaliz-
zati. Comunità professionale legno e arredamento, 2005
CNOS-FAP (a cura di), Proposta di esame per il conseguimento della qualifica professionale.
Percorsi triennali di Istruzione formazione Professionale, 2005
NICOLI D. (a cura di), Il diploma di istruzione e formazione professionale. Una proposta per il
percorso quadriennale, 2005
POLÀČEK K., Guida e strumenti di orientamento. Metodi, norme ed applicazioni, 2005
VALENTE L. (a cura di), Sperimentazione di percorsi orientativi personalizzati, 2005
2006 BECCIU M. - COLASANTI A.R., La corresponsabilità CFP-famiglia: i genitori nei CFP. Espe-
rienza triennale nei CFP CNOS-FAP (2004-2006), 2006
CNOS-FAP (a cura di), Centro Risorse Educative per l’Apprendimento (CREA). Progetto e
guida alla compilazione dei sussidi, II edizione, 2006
2007 D’AGOSTINO S., Apprendistato nei percorsi di diritto-dovere, 2007
GHERGO F., Guida per l’accompagnamento al lavoro autonomo. Una proposta di percorsi per
la creazione di impresa. II edizione, 2007
MARSILII E., Dalla ricerca al rapporto di lavoro. Opportunità, regole e strategie, 2007
NICOLI D. - TACCONI G., Valutazione e certificazione degli apprendimenti. Ricognizione dello
stato dell’arte e ricerca nella pratica educativa della Federazione CNOS-FAP. I volume,
2007
RUTA G. (a cura di), Vivere in... 1. L’identità. Percorso di cultura etica e religiosa, 2007
RUTA G. (a cura di), Vivere... Linee guida per i formatori di cultura etica e religiosa nei per-
corsi di Istruzione e Formazione Professionale, 2007
2008 BALDI C. - LOCAPUTO M., L’esperienza di formazioni formatori nel progetto integrazione 2003.
La riflessività dell’operatore come via per la prevenzione e la cura educativa degli allievi
della FPI, 2008
MALIZIA G. - PIERONI V. - SANTOS FERMINO A., Individuazione e raccolta di buone prassi
mirate all’accoglienza, formazione e integrazione degli immigrati, 2008
NICOLI D., Linee guida per i percorsi di istruzione e formazione professionale, 2008
NICOLI D., Valutazione e certificazione degli apprendimenti. Ricognizione dello stato dell’arte
e ricerca nella pratica educativa della Federazione CNOS-FAP. II volume, 2008
RUTA G. (a cura di), Vivere con... 2. La relazione. Percorso di cultura etica e religiosa, 2008
RUTA G. (a cura di), Vivere per... 3. Il progetto. Percorso di cultura etica e religiosa, 2008
2009 CNOS-FAP (a cura di), Linea guida per i percorsi di istruzione e formazione professionale.
Comunità professionale meccanica, 2009
MALIZIA G. - PIERONI V., Accompagnamento al lavoro degli allievi qualificati nei percorsi
triennali del diritto-dovere, 2009
2010 BAY M. - GRZĄDZIEL D. - PELLEREY M. (a cura di), Promuovere la crescita nelle competenze
strategiche che hanno le loro radici spirituali nelle dimensioni morali e spirituali della
persona. Rapporto di ricerca, 2010
CNOS-FAP (a cura di), Linea guida per i percorsi di istruzione e formazione professionale.
Comunità professionale grafica e multimediale, 2010
CNOS-FAP (a cura di), Linea guida per i percorsi di istruzione e formazione professionale.
Comunità professionale elettrica ed elettronica, 2010
CNOS-FAP (a cura di), Linea guida per i percorsi di istruzione e formazione professionale.
Comunità professionale automotive, 2010
CNOS-FAP (a cura di), Linea guida per l’orientamento nella Federazione CNOS-FAP, 2010
CNOS-FAP (a cura di), Linea guida per i percorsi di istruzione e formazione professionale.
Comunità professionale turistico-alberghiera, 2010
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2011 MALIZIA G. - PIERONI V. - SANTOS FERMINO A. (a cura di), “Cittadini si diventa”. Il contributo
dei Salesiani (SDB) e delle Suore Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA) nell’educare stu-
denti/allievi delle loro Scuole/CFP in Italia a essere “onesti cittadini”, 2011
TACCONI G., In pratica. 1. La didattica dei docenti di area matematica e scientifico-tecnolo-
gica nell’Istruzione e Formazione Professionale, 2011
TACCONI G., In pratica. 2. La didattica dei docenti di area linguistica e storico sociale nel-
l’Istruzione e Formazione Professionale, 2011
MANTEGAZZA R., Educare alla costituzione, 2011
NICOLI D., La valutazione formativa nella prospettiva dell’educazione. Una comparazione tra
casi internazionali e nazionali, 2011
BECCIU M. COLASANTI A.R., Il fenomeno del bullismo. Linee guida ispirate al sistema preven-
tivo di Don Bosco per la prevenzione e il trattamento del bullismo, 2011
2012 PIERONI V. - SANTOS FERMINO A., In cammino per Cosmopolis. Unità di Laboratorio per l’e-
ducazione alla cittadinanza, 2012
FRISANCO M., Da qualificati, a diplomati, a specializzati. Il cammino lungo una filiera ricca
di opportunità e competenze. Riferimenti, dispositivi e strumenti per conoscere e com-
prendere i nuovi sistemi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione
e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), 2012
2014 CNOS-FAP (a cura di), Per una pedagogia della meraviglia e della responsabilità. Ambito
energia. Linea Guida, 2014
CNOS-FAP (a cura di), Linea Guida per i servizi al lavoro, 2014
OTTOLINI P. - ZANCHIN M.R., Strumenti e modelli per la valutazione delle competenze nei per-
corsi di qualifica IeFP del CNOS-FAP, 2014
2015 CNOS-FAP (a cura di), Fabbisogni professionali e formativi. Contributo alle linee guida del
CNOS-FAP. Grafica e Multimediale, Meccanica, Meccatronica-Robotica, 2015
2016 NICOLI D., Il lavoro buono, Un manuale di educazione al lavoro per i giovani, 2016
Sezione “Esperienze”
2003 CNOS-FAP PIEMONTE (a cura di), L’orientamento nel CFP. 1. Guida per l’accoglienza, 2003
CNOS-FAP PIEMONTE (a cura di), L’orientamento nel CFP. 2. Guida per l’accompagnamento
in itinere, 2003
CNOS-FAP PIEMONTE (a cura di), L’orientamento nel CFP. 3. Guida per l’accompagnamento
finale, 2003
CNOS-FAP PIEMONTE (a cura di), L’orientamento nel CFP. 4. Guida per la gestione dello
stage, 2003
2005 TONIOLO S., La cura della personalità dell’allievo. Una proposta di intervento per il coordi-
natore delle attività educative del CFP, 2005
2006 ALFANO A., Un progetto alternativo al carcere per i minori a rischio. I sussidi utilizzati nel
Centro polifunzionale diurno di Roma, 2006
COMOGLIO M. (a cura di), Il portfolio nella formazione professionale. Una proposta per i
percorsi di istruzione e formazione professionale, 2006
MALIZIA G. - NICOLI D. - PIERONI V., Una formazione di successo. Esiti del monitoraggio dei
percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione professionale in Piemonte
2002-2006. Rapporto finale, 2006
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2007 NICOLI D. - COMOGLIO M., Una formazione efficace. Esiti del monitoraggio dei percorsi
sperimentali di Istruzione e Formazione professionale in Piemonte 2002-2006, 2007
2008 CNOS-FAP (a cura di), Educazione della persona nei CFP. Una bussola per orientarsi tra
buone pratiche e modelli di vita, 2008
2010 CNOS-FAP (a cura di), Il Concorso nazionale dei capolavori dei settori professionali,
Edizione 2010, 2010
2011 CNOS-FAP (a cura di), Il Concorso nazionale dei capolavori dei settori professionali,
Edizione 2011, 2011
2012 CNOS-FAP (a cura di), Il Concorso nazionale dei capolavori dei settori professionali,
Edizione 2012, 2012
NICOLI D. (a cura di), Sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di Istruzione e Forma-
zione Professionale Diploma professionale di tecnico Principi generali, aspetti metodo-
logici, monitoraggio, 2012
2013 SALATINO S. (a cura di), Borgo Ragazzi don Bosco Area Educativa “Rimettere le ali”, 2013
CNOS-FAP (a cura di), Il Concorso nazionale dei capolavori dei settori professionali.
Edizione 2013, 2013
2014 CNOS-FAP (a cura di), Il Concorso nazionale dei capolavori dei settori professionali.
Edizione 2014, 2014
2015 CNOS-FAP (a cura di), Il Concorso nazionale dei capolavori dei settori professionali.
Edizione 2015, 2015
2016 CNOS-FAP (a cura di), Il Concorso nazionale dei capolavori dei settori professionali.
Edizione 2016, 2016
Tipolitografia Istituto Salesiano Pio XI - Via Umbertide, 11 - 00181 Roma
Tel. 06.78.27.819 - Fax 06.78.48.333 - E-mail: tipolito@donbosco.it
Luglio 2016
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