Con l’espressione “validazione dei risultati dell’apprendimento” si indica una procedura finalizzata a mettere in trasparenza, formalizzare e riconoscere le conoscenze, abilità e competenze acquisite dagli individui in contesti di apprendimento non formali e informali, rendendole visibili e spendibili nell’ottica di promuovere la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e professionale della persona. In base alla normativa italiana inerente al Sistema nazionale di certificazione delle competenze (D.lgs. n. 13/2013, D.I. 5 gennaio 2021), possono accedere a servizi di validazione le persone che dichiarino e dimostrino di avere maturato esperienze di apprendimento in contesti non formali e informali, purché adeguate e pertinenti rispetto a una o più qualificazioni ricomprese nei repertori di rispettiva pertinenza degli enti pubblici titolari presso i quali presentano la richiesta di accesso al servizio. Per “ente pubblico titolare” si intende l’amministrazione pubblica – centrale, regionale e delle Province Autonome – titolare, a norma di legge, della regolamentazione dei servizi di validazione e certificazione delle competenze. In senso stretto, il termine “validazione” si riferisce all’atto di conferma, da parte di un ente titolato (ovvero di un soggetto, pubblico o privato, autorizzato o accreditato dall’ente pubblico titolare a erogare servizi di validazione e certificazione delle competenze), dell’acquisizione di determinati risultati di apprendimento derivanti da esperienze di vita, formative e lavorative. Nei fatti, tuttavia, in base alle indicazioni definite a livello europeo e recepite a livello nazionale, esso rimanda a un processo articolato in più step in cui tale atto di conferma è preceduto da alcune fasi procedurali preliminari. Nello specifico, tali fasi prevedono:

1. l’identificazione o individuazione dei risultati di apprendimento acquisiti in contesti non formali e informali potenzialmente validabili, in quanto riconducibili a una o più qualificazioni codificate e riconosciute in ambito nazionale (titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, o qualificazioni professionali). Gli obiettivi di questa fase – che prevede il supporto da parte di una figura preposta a funzioni di consulenza e accompagnamento e l’uso di metodologie principalmente basate sul colloquio con l’interessato – consistono nel ricostruire le esperienze maturate dalla persona, nel far emergere ed esplicitare le conoscenze, abilità e competenze sviluppate tramite queste esperienze, nel correlare tali risultati di apprendimento a una o più qualificazioni confrontandoli con i relativi standard istituzionalmente definiti;

2. la documentazione dei risultati di apprendimento acquisiti in contesti non formali e informali precedentemente identificati, finalizzata a “dare prova” delle conoscenze, abilità e competenze sviluppate dalla persona nell’ambito delle proprie esperienze attraverso la raccolta e presentazione di adeguate evidenze. Coerentemente con la natura non standardizzata dell’apprendimento non formale e informale, le evidenze ammissibili dovranno essere di diverso tipo: da quelle documentali, quali contratti di lavoro o di collaborazione, lettere di referenza o dichiarazioni (ad es. di datori di lavoro), attestati di partecipazione a corsi di formazione; a quelle di output, riferite a prodotti (fisici e immateriali) realizzati dalla persona nello svolgimento di determinate attività, quali ad esempio manufatti, verbali di riunioni o altri documenti amministrativi, progetti, report, book fotografici, siti web o programmi informatici; a quelle cosiddette “di processo” o “di azione” relative al comportamento messo in atto dall’interessato in situazione, consistenti ad esempio in registrazioni audio-video che lo riprendano mentre svolge determinate attività, testimonianze o schede di valutazione redatte da persone che abbiano avuto modo di osservarlo al momento presente o in passato (quali datori di lavoro o tutor aziendali). In tutti i casi, le evidenze presentate potranno essere considerate pertinenti nella misura in cui le attività e i prodotti cui si riferiscono abbiano richiesto l’effettivo esercizio di conoscenze, capacità e competenze correlabili agli standard delle qualificazioni di riferimento. L’esito di questa fase – che si svolge sempre con il supporto della figura impegnata nel processo di accompagnamento e consulenza individuale – consiste nella composizione di un fascicolo/dossier/portfolio che mostri l’evoluzione delle esperienze dell’interessato e le evidenze raccolte per documentare i risultati di apprendimento conseguiti;

3. la valutazione dei risultati di apprendimento acquisiti in contesti non formali e informali precedentemente identificati e documentati. Se le due fasi sopra descritte prevedono il coinvolgimento di personale preposto a funzioni di consulenza e accompagnamento, che supporti l’interessato nell’analisi e documentazione delle sue esperienze di apprendimento assistendolo nella preparazione ai fini della valutazione, a presidio di questa fase è previsto l’intervento di ulteriori figure con il ruolo di valutatori. A garanzia dei principi di terzietà e indipendenza del processo, è opportuno che i valutatori non siano collegati al candidato, al suo lavoro o alla sua vita sociale. Il loro compito consiste nell’accertare l’effettivo possesso di conoscenze, abilità e competenze conformi ai requisiti degli standard di riferimento. Nell’ambito dei dispositivi di validazione, tale procedura di accertamento prevede, al minimo, l’esame tecnico del fascicolo/dossier/portfolio del candidato, ovvero la verifica e valutazione della documentazione prodotta e in particolare delle evidenze presentate; in funzione della quantità e qualità della documentazione disponibile, può prevedere anche un’eventuale valutazione diretta, intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato (attraverso colloquio tecnico o altro tipo di prova). Se l’accertamento compiuto nella terza fase ha esito positivo, ovvero sfocia in un giudizio in base al quale le prove e i riscontri raccolti vengono considerati idonei a soddisfare gli standard della/e qualificazione/i di riferimento, la valutazione conduce alla validazione, ovvero alla conferma dell'effettivo possesso dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona in contesti non formali e informali e dunque al riconoscimento di tali apprendimenti. Come indicato dal D.lgs. n. 13/2013 (art. 2, capo i), il processo di validazione può poi concludersi con una fase di attestazione, ovvero con il rilascio di un documento che attesta i risultati di apprendimento individuati e validati riconducibili a una o più qualificazioni, oppure sfociare in una procedura di certificazione. Nel primo caso, al candidato viene rilasciato un documento, comunque denominato secondo le norme in vigore presso i rispettivi enti pubblici titolari, che la normativa nazionale (D.lgs. n. 13/2013, D.I. 5 gennaio 2021) identifica sotto la comune denominazione “Documento di validazione”, con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda (ovvero rilasciata su responsabilità dell’ente titolato). In base agli standard minimi di attestazione definiti dal D.lgs. n. 13/2013 (art. 6), occorre garantire sia la presenza nei documenti di validazione rilasciati di specifici elementi informativi minimi (dati anagrafici del destinatario, dati dell’ente pubblico titolare e dell’ente titolato, competenze validate, indicando, per ciascuna di esse, almeno il repertorio e le qualificazioni di riferimento, dati relativi alle modalità di apprendimento e di valutazione delle competenze validate), sia la registrazione dei documenti di validazione rilasciati nel sistema informativo dell'ente pubblico titolare. Nel secondo caso, il processo di validazione prosegue e si completa con la certificazione, ovvero dà accesso diretto – senza interruzione del processo – a un’ulteriore procedura che può portare il candidato all’ottenimento di una qualificazione completa o parziale (sotto forma di crediti o di unità formative corrispondenti a determinate parti dei rispettivi curricoli/percorsi formali). In questo caso, il rilascio del “Documento di validazione” è facoltativo e avviene su richiesta della persona. Si noti, tuttavia, che anche nel primo caso, ovvero qualora il processo di validazione non prosegua direttamente con la certificazione, il possesso di un documento di validazione consente eventualmente di accedere alla procedura di certificazione in un secondo momento, successivo al servizio di individuazione e validazione. In base a quanto fin qui sintetizzato, è possibile affermare che se da un lato, nel caso di apprendimento non formale e informale, il processo di validazione è sempre preliminare alla procedura di certificazione (in altre parole, si possono certificare conoscenze, abilità e competenze acquisite in contesti non formali e informali che siano state precedentemente validate), dall’altro lato non necessariamente alla validazione segue sempre la certificazione. La richiesta di accedere a tale ulteriore procedura dovrà avvenire su esplicita richiesta dell’interessato in relazione alle sue esigenze e aspirazioni personali. D’altra parte, nella letteratura e nella normativa sul tema si sottolinea come la validazione, oltre a costituire il prerequisito per poter eventualmente certificare apprendimenti non formali e informali, possa essere considerata, di per sé, come un esito di valore per la persona, in grado non solo di rafforzarne il profilo di occupabilità, ma in senso più ampio di incidere positivamente sulla consapevolezza di sé e sull’autostima, sulla possibilità di ricomporre i diversi momenti formativi e professionali della propria storia di vita in un percorso dotato di senso che contribuisce a consolidare l’identità personale e professionale nonché a ri-motivare e ri-orientare, valorizzando il patrimonio di apprendimenti acquisiti e stimolando una nuova progettualità in campo lavorativo e/o formativo.


Bibliografia

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Consiglio dell’Unione Europea, Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (2012/C 398/01).
Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.  
Decreto Interministeriale 5 gennaio 2021, Disposizioni per l'adozione delle Linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del Sistema nazionale di certificazione delle competenze.
Isfol, Validazione delle competenze da esperienza: approcci e pratiche in Italia e in Europa, I libri del Fondo sociale europeo, n. 181, Roma, Isfol, 2013.
Reggio P. – E. Righetti (a cura di), L’esperienza valida. Teorie e pratiche per riconoscere e valutare le competenze, Roma, Carocci, 2013.
Turrini O. (a cura di), Individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Diritti e scenari futuri, Milano, FrancoAngeli, 2022.


Autore
Alessandra Rosa Professoressa associata di Pedagogia Sperimentale presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione “Giovanni Maria Bertin” dell'Università di Bologna.


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