Il D.Lgs. 226/05 ha definito negli articoli dal 15 al 22 l’intera gamma dei livelli essenziali delle prestazioni che le Regioni, nell’esercizio delle loro competenze, assicurano per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione e la realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, rientrante nell’esercizio dei 12 anni del diritto-dovere.
I livelli essenziali costituiscono requisiti per l’accreditamento e il riconoscimento del’autonomia alle istituzioni che realizzano i percorsi, per la validità nell’intero Paese dei titoli e delle qualifiche conseguiti al termine dei percorsi, per l’accesso all’IFTS e per sostenere l’esame di Stato.
I livelli essenziali riguardano:
art. 15: le prestazioni
art. 16: l’offerta formativa
art. 17: l’orario minimo annuale e l’articolazione dei percorsi formativi
art. 18: i percorsi
art. 19: i requisiti dei docenti
art. 20: la valutazione e certificazione delle competenze
art. 21: le strutture e i relativi servizi
art. 22: la valutazione
I percorsi sono articolati secondo le seguenti tipologie:
- I percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che costituisce titolo per l’accesso al quarto anno del sistema di IeFP;
- I percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale
La legge 40/07 ha previsto l’emanazione di LINEE GUIDA per realizzare “organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di IeFP finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale”.
La Legge 133/08, modificando quanto previsto dalla legge 296/06, stabilisce che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione avviene anche nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.
Con proprie leggi le Regioni potranno prevedere percorsi di durata anche ulteriore.