La Legge delega n. 53/2003 ed i relativi decreti legislativi nn. 76, 77 e 226 del 2005, recependo quanto stabilito dagli articoli 117 e 118 della L. C. n. 3/2001 circa le competenze dello Stato e delle Regioni in materia di Istruzione e di Formazione Professionale, hanno definito l’assetto del complessivo sistema educativo di istruzione e formazione.

Questa normativa, con riferimento al SECONDO CICLO, prefigurava due “canali” o (sotto)sistemi: il (sotto)sistema dei licei (8 licei di durata quinquennale) e il (sotto)sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale .

Le leggi n. 296/06, n. 40/07, art. 13, n. 133/2008, art. 64, approvate successivamente con modificazioni, hanno ridefinito l’assetto del 2° ciclo di istruzione e formazione.

La L. 296/06, rispetto alla legge 53/03 e al D. Lgs. 76/05, che prevedevano il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica professionale entro il 18° anno di età (art. 2, comma 1, lettera c), stabilisce che la sola istruzione sia obbligatoria per 10 anni, ugualmente finalizzata al “conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale” con percorsi di durata almeno triennale entro il 18° anno di età. 

La Legge 40/07, all’art. 13, cambia il “sistema dei licei” in “Istruzione Secondaria Superiore”, inglobando i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore (art. 13, c. 1).
Gli Istituti di istruzione secondaria superiore attivano, inoltre, ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e dell’impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, l’università e la ricerca e con gli enti locali (art. 13, c. 1 bis).
La medesima legge 40/07 prevede, all’art. 13, c. 1_quinquies, l’adozione, da parte del MIUR, d’intesa con la C.U. di “apposite linee guida” per la realizzazione di “organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionaii e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale”.

La Legge 133/08, modificando quanto previsto dalla legge 296/06, stabilisce che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione avviene anche nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

Anche la formazione nell’istituto dell’apprendistato per l’espletamento del diritto – dovere, portato a 16 anni dalla Legge 296/06, è stato riportato a 15 anni dalla legge 183 del 4 novembre 2010 (il Collegato lavoro).