L’anno 2010 è caratterizzato dall’avvio non più sperimentale ma ordinamentale del primo anno dei percorsi formativi di durata triennale e quadriennale. Il Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010, infatti, stabilisce:
“Con il presente decreto è recepito l’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato – Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione – anno scolastico e formativo 2010 – 2011 – dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”.
Secondo l’articolo 27 del D. Lgs. 226/05, le Regioni:
- sono chiamate ad adottare una specifica disciplina (comma 2) che sia rispettosa dei livelli essenziali definiti dall’ordinamento nazionale (Capo III del D. Lgs. n. 226/05);
- devono procedere alla definizione di una rete formativa (comma 3) armonizzata con quella scolastica, per rendere l’offerta complessiva rispondente alle esigenze formative dei vari territori.
- devono organizzarsi per dare vita ad un avvio dell’anno scolastico e formativo “contestuale” e non più disgiunto, come avviene ancora oggi da più parti (comma 4).
Più in particolare l’articolo 27, comma 2, recita:
“Il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Pao III è avviato sulla base della disciplina specifica definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III, previa definizione con accordi in Conferenza Stato – Regioni ai sensi del d. lgs. 28 agosto n. 281, dei seguenti aspetti:
a. individuazione delle figure di differente livello, relative ad aree professionali, articolabili in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio;
b. standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche necessarie al conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché alle competenze professionali proprie di ciascuna specifica figura professionale di cui alla let. a);
c. standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative accreditate e dei relativi servizi”.
Secondo il quadro normativo sopra richiamato i risultati attesi sono:
a. la (ri)formulazione dei percorsi formativi negli aspetti culturali, tecnici e professionali rispetto a quella sperimentata:
- aspetti culturali: armonizzazione dei provvedimenti vigenti: Accordo Stato Regioni del 15 gennaio 2004 sugli standard formativi minimi; Decreto MIUR n. 139 del 22 agosto 2007 che, con l’introduzione dell’obbligo di Istruzione, contempla gli assi culturali e le competenze chiave di cittadinanza per i primi due anni di ogni biennio; Accordo Stato – Regioni del 29 aprile che contempla le competenze comuni alle figure;
- aspetti tecnici e professionali: provvedimenti che contengono i processi di lavoro e le attività formative delle figure professionali relativamente alle qualifiche e ai diplomi di IeFP;
b. la definizione di proposte in materia di certificazione e valutazione
dovranno essere portati a “norma unitaria” i vari provvedimenti relativi alla certificazione finale e intermedia oggi vigenti: Accordo del 25 gennaio 2004; Accordo del 25 novembre; Decreto del MIUR del 27 gennaio 2010.
c. la definizione di requisiti de personale della IeFP: abilitati e esperti
ad oggi si richiama quanto vale in via transitoria (Decreto Interministeriale del 29 aprile 2007).
d. L’accreditamento delle “istituzioni formative
In via transitoria si fa riferimento all’Intesa del 20 marzo 2008 che ha inglobato, come parte integrante, anche il Decreto interministeriale del 29 novembre 2007 (Allegato 5).
e. L’Insegnamento della Religione Cattolica IRC) nei percorsi di IeFP
In questa fase la proposta della Religione Cattolica inserita nel percorso formativo.