Diritto – dovere all’Istruzione e Formazione e istruzione obbligatoria

a. Diritto - dovere all’istruzione e formazione: durata 12 anni

Il diritto-dovere all’istruzione e formazione è stato introdotto nell’ordinamento dalla Legge 53/03 (art. 2, 1° comma, lett. c) e dai successivi Decreti Legislativi (76/05 e 226/05).

Con l’introduzione del diritto-dovere è stata superata la: «cesura che ha sempre caratterizzato il nostro sistema tra l’istruzione scolastica, a vocazione e caratterizzazione culturale ed educativa, e la formazione professionale, finalizzata invece all’apprendimento di tecniche lavorative in funzione dell’inserimento o della riqualificazione del lavoratore nel mondo produttivo».

È assicurato a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l’attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione (...). La fruizione dell’offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato” (L. 53/2003, art. 2, c. 1, lettera c).

b. Obbligo di istruzione: durata 10 anni

In Italia, la norma base sull’obbligo di istruzione è contenuta nell’art. 34, 2° comma, della Costituzione: «L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita». Successivi interventi ne hanno ampliato la durata. La Legge 296/2006 ha innalzato tale obbligo di ulteriori due anni. Tale obbligo, tuttavia, è collocato all’interno del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione; non ha, quindi, carattere di terminalità e non è caratterizzato da un proprio ordinamento. È solo un passaggio obbligato e funzionale per l’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.

A normativa vigente, l’obbligo di istruzione si assolve, quindi, dopo l’esito positivo dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, secondo le seguenti modalità;

  • frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, Professionali), compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli Istituti professionali in regime di sussidiarietà;
  • sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi restando i compiti e le responsabilità che gravano in capo al datore di lavoro e all’istituzione formativa previsti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 ottobre 2015, attuativo dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015;
  • istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 62/2017, gli studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

L’obbligo di istruzione mira a garantire a tutti gli studenti l’acquisizione delle competenze necessarie per l’esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei seguenti soggetti:

  • i genitori, chi esercita la responsabilità genitoriale, il tutore o l’affidatario, cui competono le scelte tra i diversi percorsi formativi e le opzioni del tempo scuola;
  • le istituzioni scolastiche, dalle quali dipende l’adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. In proposito, assumono particolare rilievo le metodologie didattiche finalizzate all’orientamento della scelta dei percorsi di studio e di lavoro;
  • l’Amministrazione scolastica, cui è affidato il compito di definire i criteri, gli indirizzi e i presupposti per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
  • le Regioni e gli Enti locali, cui spetta assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione del diritto allo studio da parte di ciascun alunno/studente e di garantire le dotazioni e i supporti strutturali necessari allo svolgimento dell’attività didattica.

La cosiddetta “Legge Caivano” (legge 159 del 12.11.2023, all’art. 12) stabilisce che i sindaci e i dirigenti scolastici vigilino sull’obbligo di istruzione.
I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, alla chiusura delle iscrizioni, verificano se tutti gli alunni che frequentano le classi terminali del proprio istituto sono iscritti al percorso di istruzione successivo. Se risultano alunni non iscritti, i dirigenti scolastici contattano i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale per accertare la loro scelta scolastica. Queste informazioni vengono inserite nell’Anagrafe nazionale degli studenti.
Il sindaco individua i minori non in regola con l’obbligo di istruzione e ammonisce chi ne è responsabile invitandolo a procedere entro una settimana. La pena prevista dall’articolo 331 del codice di procedura penale è la reclusione fino a due anni.

c. Istruzione degli Adulti: il ruolo e la struttura dei Centri Provinciali

L’obbligo di istruzione si può assolvere anche dopo l’età prevista valorizzando l’attività formativa svolta dai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA).
I CPIA, Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, come rete territoriale di servizio che si articola in tre livelli (unità amministrativa, unità didattica e unità formativa), offrono

  • percorsi di istruzione degli adulti per il conseguimento di titoli di studio e certificazioni,
  • iniziative di ampliamento dell’offerta formativa con lo scopo di integrare e arricchire i percorsi di istruzione degli adulti e/o favorire il raccordo con altri percorsi di istruzione e formazione,
  • attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in materia di istruzione degli adulti, per valorizzare il ruolo del CPIA quale “struttura di servizio”.

I percorsi di primo livello, realizzati dai CPIA unità amministrativa, in cui si svolgono anche percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, sono suddivisi in due periodi didattici:

  • il primo permette di conseguire il titolo di studio conclusivo del primo ciclo;
  • il secondo permette di conseguire la certificazione che attesta l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione, relative alle attività e agli insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici.

I percorsi di secondo livello, realizzati dai CPIA unità didattica, permettono di conseguire il diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica. Sono suddivisi in tre periodi didattici che si riferiscono rispettivamente al primo biennio, al secondo biennio e al quinto anno che corrispondono agli ordinamenti degli istituti tecnici, professionali e artistici.
I percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, realizzati dai CPIA unità amministrativa, permettono di conseguire un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa.
Gli adulti che si iscrivono ai percorsi di istruzione hanno a disposizione attività di accoglienza e orientamento. Queste attività hanno come obiettivo la definizione del Patto formativo individuale, che consente di personalizzare il proprio percorso di formazione, attraverso il riconoscimento delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali. La partecipazione dell’adulto a definire il Patto formativo individuale nella fase iniziale di accoglienza e orientamento equivale alla frequenza di una parte del periodo didattico a cui si è iscritto, per un totale massimo del 10% del monte ore dello stesso periodo didattico. All’interno di queste attività possono  essere realizzate azioni propedeutiche ulteriori utili a definire il Patto, con lo scopo di rinforzarlo e implementarlo.
Il sistema di Istruzione degli adulti prevede, inoltre, che questi possano fruire a distanza una parte del periodo didattico del percorso richiesto all’atto dell’iscrizione, di norma in misura non superiore al 20% del monte ore complessivo del periodo didattico medesimo.
La FAD permette di personalizzare il percorso scolastico, accedere a materiali diversificati e sviluppare le competenze digitali, consentendo la conciliazione tra attività personali / professionali e attività di studio.
I CPIA possono assumere Iniziative per ampliare l’offerta formativa e sviluppare attività di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo (RS&S).

E-Portfolio: lo stumento digital che cresce con te

Il portfolio digitale accompagna gli studenti durante tutto il percorso scolastico per aiutarli a fare scelte consapevoli.

Consente di avere una visione completa delle esperienze formative scolastiche, extrascolastiche e delle certificazioni conseguite, che confluiranno nel Curriculum dello studente. Permette di seguire lo sviluppo delle proprie competenze e di indicare per ogni
anno scolastico almeno un "capolavoro".

Docente tutor e docente orientatore: al fianco di studenti e famiglie

A partire dall’anno scolastico 2023/2024, gli studenti e le famiglie dell’ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado possono contare sulla figura del docente tutor, istituita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme a quella del docente orientatore, nel quadro della riforma del sistema di orientamento prevista dal PNRR.
Il personale docente che ricopre le funzioni di tutor e di orientatore supporta le famiglie, accompagna e guida gli studenti nel delineare il proprio futuro formativo e professionale. Le due figure sono “strutturali”.

Linee Guida per l’Educazione civica

Il Ministro Valditara ha firmato le Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica il 7 settembre 2024, testo che sostituisce le Linee Guida del 2020. Il documento si ispira alla Costituzione non solo come norma cardine dell’ordinamento ma anche come riferimento prioritario per identificare valori, diritti e doveri. In tal senso le nuove Linee guida promuovono l’educazione al rispetto di ogni persona e
dei suoi diritti fondamentali, valorizzando principi quali la responsabilità individuale e la solidarietà, l’eguaglianza non solo nel godimento dei diritti ma anche nella soggezione ai doveri, la libertà e la consapevolezza di appartenere a una comunità nazionale definita “Patria” dai Costituenti, il lavoro, l’iniziativa economica privata nel rispetto dell’ambiente e della qualità della vita, la tutela della proprietà privata come di quella pubblica, la lotta a ogni mafia e illegalità. L’educazione civica rappresenta, inoltre, una sfida educativa che, nel dialogo quotidiano tra docenti e studenti, interessa tutti gli insegnamenti di una ‘scuola costituzionale’, in prima linea nella formazione di cittadini consapevoli e responsabili.

Nuove norme sul comportamento e sull’uso del cellulare

La legge 150 del primo ottobre 2024 introduce norme nuove sul comportamento nel sistema scolastico.
La norma prevede, innanzitutto, che il voto in condotta torna a fare media nella scuola secondaria di primo grado e che, anche per la secondaria di secondo grado, è riferito al comportamento tenuto per tutto l’anno scolastico, fa media con le altre materie determinando la bocciatura con il 5 e influisce sul credito scolastico all’esame di Stato. Con il 6 si è rimandati a settembre. Chi aggredisce il personale della scuola viene punito con sanzioni pecuniarie. La “sospensione”, poi, che fino ad ora era interpretata come “meno scuola” ora
viene ripensata come “più scuola”: la sospensione fino a 2 giorni dalle lezioni in classe comporta ora più impegno e più studio, con il coinvolgimento in attività scolastiche, assegnate dal consiglio di classe, di riflessione e di approfondimento sui temi legati ai comportamenti che hanno causato il provvedimento; qualora la sospensione superi i 2 giorni, lo studente svolgerà obbligatoriamente attività di cittadinanza solidale in strutture convenzionate e con le opportune coperture assicurative, attività che, se ritenuto opportuno dal consiglio di classe, proseguirà oltre la durata della sospensione e dopo il rientro in classe al fine di stimolare ulteriormente e verificare l’effettiva maturazione e responsabilizzazione del giovane rispetto all’accaduto, rimettendo tali misure ai consigli di classe, nel rispetto dell’autonomia scolastica. Relativamente all’uso del cellulare nelle scuole già il 19 dicembre 2022 il Ministro aveva diramato una circolare con le indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e di analoghi dispositivi elettronici nelle classi, chiarendo il divieto di utilizzare il cellulare
durante le lezioni, in quanto elemento di distrazione, propria e altrui, e di mancanza di rispetto verso i docenti.
Con la successiva circolare, del 24 luglio 2024, si è fatto un passo in avanti molto importante vietando il cellulare anche per finalità didattiche sia nelle scuole primarie che in quelle secondarie di I grado. Con la stessa circolare si è disposto l’obbligo di tornare ad utilizzare il diario cartaceo per gli studenti di primarie e secondarie di I grado al fine di responsabilizzarli, renderli autonomi dai genitori ed evitare l’impiego del cellulare.

Una scuola inclusiva
Il MIM in questi anni

  • potenzia le assunzioni degli insegnanti di sostegno, ne favorisce la permanenza per almeno un triennio, introduce la possibilità di ottenere la conferma su richiesta della famiglia
  • ha autorizzato INDIRE, oltre che alle Università, ad erogare una formazione mirata
  • per prevenire la dispersione esplicita degli studenti di origini straniere le scuole hanno l’obbligo di assicurare il potenziamento dell’apprendimento della lingua italiana e si prevede l’introduzione di un docente di italiano con una formazione specifica per le classi ove la presenza di studenti stranieri o la carenza della lingua italiana sono elevate.

La valutazione
a. Il DPR 80 del 28.03.2013

Il DPR n. 80 del 28 marzo 2013 regolamenta il Sistema Nazionale di Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (SNV).
Il SNV ha lo scopo di:

  • dare al Paese un servizio fondamentale per poter aiutare ogni scuola a tenere sotto controllo gli indicatori di efficacia e di efficienza della sua offerta formativa ed impegnarsi nel miglioramento;
  • fornire all’Amministrazione scolastica, agli Uffici competenti, le informazioni utili a progettare azioni di sostegno per le scuole in difficoltà;
  • valutare i dirigenti scolastici e offrire alla società civile e ai decisori politici la dovuta rendicontazione sulla effettiva identità del sistema di istruzione e formazione.

Il SNV si impianta:

  • sull’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione e Formazione) che predispone tutti gli adempimenti necessari per l’autovalutazione e la valutazione esterna delle istituzioni scolastiche e formative;
  • sull’INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa), che può supportare le istituzioni scolastiche e formative nei piani di miglioramento;
  • su un contingente di Ispettori definito dal Ministro che ha il compito di guidare i nuclei di valutazione esterna.

L’INVALSI ha anche il coordinamento funzionale del SNV. Il procedimento di valutazione si snoda attraverso quattro fasi essenziali:
a. autovalutazione delle istituzioni scolastiche, sulla base di un fascicolo elettronico di dati messi a disposizione dalle banche dati del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione (“Scuola in chiaro”), dell’INVALSI e delle stesse istituzioni scolastiche, che si conclude con la stesura di un rapporto di autovalutazione da parte di ciascuna scuola, secondo un format elettronico predisposto dall’INVALSI e con la predisposizione di un piano di miglioramento;
b. valutazione esterna da parte di nuclei coordinati da un dirigente tecnico sulla base di protocolli, indicatori e programmi definiti dall’INVALSI, con la conseguente ridefinizione dei piani di miglioramento da parte delle istituzioni scolastiche;
c. azioni di miglioramento con l’eventuale sostegno dell’INDIRE, o di Università, enti, associazioni scelti dalle scuole stesse;
d. rendicontazione pubblica dei risultati del processo, secondo una logica di trasparenza, di condivisione e di miglioramento del servizio scolastico con la comunità di appartenenza.
Per la valutazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale il DPR rimanda al comma 4 dell’art. 2: «4. Con riferimento al sistema di Istruzione e Formazione Professionale previsto dal Capo III del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e ferme restando le competenze dell’INVALSI di cui all’articolo 22 di detto decreto legislativo, le priorità strategiche e le modalità di valutazione ai sensi dell’articolo 6 sono definite secondo i principi del presente regolamento dal Ministro con linee guida adottate d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali».

b. Le indagini internazionali
Indagine PISA
Tra gli studi dell’OCSE un particolare rilievo per i sistemi scolastici riveste il programma PISA (Programme for International Student Assessment) che attiene all’indagine per accertare le competenze dei quindicenni scolarizzati. Obiettivo dell’indagine è misurare come gli studenti sono in grado di utilizzare competenze acquisite durante gli anni di scuola per affrontare e risolvere problemi e compiti che si incontrano nella vita quotidiana e per continuare ad apprendere. I test PISA, nel 2015 giunti alla sesta edizione, non sono strettamente collegati ai curricoli scolastici ma sono impostati secondo una concezione della cultura che prevede al suo interno diversi livelli.
Le aree di indagine di PISA sono matematica (6 livelli della scala di competenze); scienze (6 livelli della scala di competenze); lettura (5 livelli della scala di competenze); problem solving.
Altre indagini internazionali
L’INVALSI è impegnato nell’indagine IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Creata nel 1958, la IEA è una Associazione indipendente e non governativa a cui aderiscono 53 Paesi con lo scopo di definire standard internazionali di valutazione dei sistemi educativi che possono essere utili ai decisori politici nelle loro scelte di governo.
Il progetto ICCS 2016 (International Civic and Citizenship Education Study) si pone l’obiettivo di identificare ed esaminare i modi in cui i giovani vengono preparati per svolgere in modo attivo il proprio ruolo di cittadini in società democratiche. L’indagine si svolge contemporaneamente in 40 Paesi in tutto il mondo. 
Il progetto CIDREE (Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe) si pone lo scopo di sviluppare concrete sinergie nelle politiche educative dei quindici Paesi aderenti.