Con intermediazione fra domanda e offerta di lavoro si fa riferimento ad un servizio, fornito da un ente pubblico o privato, destinato agli operatori del mercato del lavoro e finalizzato a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il tema della mediazione si connette strettamente a quello del collocamento della manodopera. In epoca moderna e sino agli anni più recenti, i servizi di mediazione offerti sul mercato del lavoro italiano sono stati caratterizzati dalla natura pubblica in regime di monopolio. Ciò per evitare la degenerazione dell’intermediazione in fenomeni che lucrano sul servizio fornitura di manodopera, come la sinistra figura del “caporale” nel settore agricolo e del “capo-cottimo” in quello edile. Negli anni più recenti si è assistito al superamento del monopolio del collocamento pubblico e a una progressiva apertura dei servizi di intermediazione a soggetti privati qualificati. L’autorizzazione, regolata dal D.lgs. n. 276/2003, riguarda quindi la possibilità per un ente pubblico o privato di svolgere l’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all’inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l’altro:
- della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori;
- della preselezione e costituzione di relativa banca dati;
- della promozione e gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione;
- dell’orientamento professionale;
- della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all’inserimento lavorativo.
L’attività di intermediazione consiste dunque, in primo luogo, nel favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro e, in secondo luogo, nel fornire una serie di servizi connessi o accessori di cui la legge fa un elenco esemplificativo. A differenza dell’Accreditamento, che permette al soggetto accreditato di accedere a risorse pubbliche per lo svolgimento dell’attività, l’autorizzazione invece riguarda la mera possibilità per l’ente autorizzato a svolgere tale attività a mercato.
Regimi particolari di autorizzazione
L’art. 6 del D.lgs. n. 276/2003 – rubricato “regimi particolari di autorizzazione” – offre la possibilità di svolgere l’attività di intermediazione con requisiti ridotti a diversi soggetti:
- gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all’ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
- le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
- i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio;
- le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
- i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l’assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;
- i gestori di siti internet, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;
- l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, ma solo con riferimento ai lavoratori dello spettacolo.
Per tutti tali soggetti, l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di intermediazione è subordinata:
- alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale “clic lavoro”;
- al rilascio alle regioni e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.
È infine da richiamare la possibilità per le normative regionali di introdurre specifici regimi di autorizzazione su base regionale.
Bibliografia
D.lgs. n. 276/2003.
Autore
Eugenio Gotti Esperto di Politiche del Lavoro e della Formazione.
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