L’autonomia scolastica/formativa consiste nell’assicurare ad ogni scuola/CFP potere d’iniziativa e risorse sufficienti per elaborare e realizzare un suo progetto (o suoi progetti) e costruirsi una propria identità. Il modello dell’autonomia si contrappone all’impostazione centralistica che consiste nell’accentramento del potere di direzione nel Ministero, mentre agli Enti locali e alle singole scuole/CFP viene assegnata una funzione semplicemente esecutiva. È la formula che ha caratterizzato la nostra amministrazione scolastica fino quasi ai nostri giorni. L’autonomia si distingue anche dal decentramento che si limita a potenziare i poteri delle autonomie locali e territoriali (Regioni, Province e Comuni) in quanto articolazioni dello Stato, ma mantiene un rapporto gerarchico tra le componenti del sistema. Comunque, il cuore dell’autonomia è costituito dal riconoscimento della competenza progettuale: ogni scuola/CFP dovrà essere messa in grado di elaborare un proprio progetto educativo in cui si rispecchi la sua identità. A questo proposito devono essere attribuiti ad ogni unità scolastico-formativa poteri adeguati di autonomia didattica, formativa, organizzativa e finanziaria. La scelta dell’autonomia corrisponde anche a un orientamento comune a tutti i Paesi. Infatti, essa permette alla comunità educativa (comunità educativo formativa) di costruirsi sulle esigenze formative dei suoi membri, favorisce la corrispondenza con la domanda sociale e facilita l’emergere di tutte le potenzialità valide, presenti in ciascuna unità scuola/CFP. Inoltre, le probabilità di successo di un’innovazione sono maggiori quando l’insegnante ne è partecipe, la sente propria, ha contribuito personalmente ad elaborarla, approvarla, attuarla. In Italia i principi dell’autonomia hanno trovato attuazione negli ultimi decenni e soprattutto la loro realizzazione è tutt’altro che soddisfacente. In effetti, l'esperienza degli anni ’70-’80 del secolo scorso mise in evidenza che il Ministero della Pubblica Istruzione, in quanto sovraccaricato di ruoli gestionali, non era in grado di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo che gli sarebbero state più conformi. Di conseguenza, gradualmente si è andato delineando un consenso generale sulla necessità di innovare il modello organizzativo delle istituzioni formative. Tutto ciò ha trovato concreta realizzazione con la Legge n. 59/1997 che ha avviato un’ampia riforma dello Stato che prevedeva il conferimento di numerose e rilevanti funzioni direttamente alle Regioni e agli altri Enti locali. Riguardo al sistema di istruzione un ruolo centrale è affidato al Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche n. 275/1999 che all’art. 1, comma 2 dichiara che l’autonomia è garanzia di libertà e di pluralismo, e si concretizza nella: «[…] progettazione, realizzazione di interventi di educazione, di formazione e di istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti». A sua volta, il nuovo Titolo V della Costituzione, Legge Costituzionale n. 3/2001, disponendo in materia di legislazione concorrente tra Stato e Regione (articolo 117, comma 3), vi include l'istruzione e per la prima volta e in maniera formale le istituzioni scolastiche sono riconosciute autonome dalla nostra Costituzione, e non solamente da una legge ordinaria. Non si può certamente negare la portata storica del Regolamento in quanto prevede la realizzazione di innovazioni di natura veramente dirompente rispetto alla tradizione più calcificata della scuola apparato; tuttavia, rimangono dei nodi problematici che diminuiscono la portata della svolta effettuata. Un riconoscimento ufficiale dei limiti dell’autonomia nel nostro Paese viene dal Rapporto del MIUR su “la buona scuola”. «Per attuarla disponiamo formalmente già di (quasi) tutte le norme necessarie. Ma non siamo stati capaci negli anni, di attuarle, dotando le scuole (e il sistema scolastico nella sua interezza) di strumenti appropriati di gestione, valutazione, governance, e circolazione delle informazioni necessarie per dare alle scuole gambe proprie su cui camminare. Anzi abbiamo fatto spesso l’esatto contrario» (La buona scuola, 2014, p. 62). Non si può certamente negare che con la Legge n. 107/2015 l’autonomia abbia fatto ulteriori progressi, ma anche in questo caso essi hanno riguardato prevalentemente il piano dei principi. A livello pratico la realizzazione è stata piuttosto modesta per gli ostacoli incontrati a causa delle resistenze non solo dell’apparato burocratico, ma anche di una parte dei docenti


Bibliografia

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Ribolzi L. – G. Vittadini (a cura di), S.O.S. Educazione, Milano, Fondazione per la Sussidiarietà, 2014.
Unesco, Éducation pour Tous 2000-2015, 2015, Paris, 2015. 
Berlinguer L., Autonomia e parità, futuro della scuola, in Vittadini G. (a cura di), Far crescere la persona, Milano, Fondazione per la Sussidiarietà, pp. 151-156, 2016.
Cssc-Centro Studi per la Scuola Cattolica, Il valore della parità. Scuola cattolica in Italia. Diciannovesimo Rapporto, 2017, Brescia, La Scuola 2017.
Malizia G., Politiche educative dell’istruzione e della formazione. Tra descolarizzazione e riscolarizzazione. La dimensione internazionale, Milano, FrancoAngeli, 2019.
Malizia G. ‒ Nanni C.– Cicatelli S. – Tonini M., Il Sistema educativo italiano di istruzione e di formazione, Roma, LAS, 2022.


Autore
Guglielmo Malizia Professore Emerito di Sociologia dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana di Roma.


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