Il tirocinio come canale di inserimento lavorativo o come strumento per la realizzazione di percorsi formativi curricolari finalizzato all’ rappresenta oggi uno strumento strategico di promozione e connessione tra il canale della e il mondo del . In tutti i Paesi dell’Unione europea i tirocini sono sempre più integrati nelle politiche attive per il lavoro e/o costituiscono parte integrante dei percorsi formativi. I metodi più comuni di finanziamento delle varie tipologie di tirocinio comprendono fondi europei e nazionali/regionali. Sempre più borse di studio finanziano tirocini all’estero. Il Fondo Sociale Europeo (FSE) rappresenta il maggiore strumento di finanziamento dei tirocini, anche per supplire alle mancanze di risorse di alcuni Stati europei. A livello europeo non esiste una definizione univoca dell’istituto del tirocinio, vi sono tuttavia caratteristiche comuni che identificano questo genere di strumento, che prevede un forte legame tra istruzione ed esperienze di lavoro. Nello specifico: le finalità educative generali; la pratica legata all’; lo svolgersi del tirocinio in un lasso di tempo definito. Oltre alla mancanza di una definizione univoca, l’istituto del tirocinio presenta una pluralità di quadri normativi che ne disciplinano la sua realizzazione, tale pluralità e varietà di leggi e regolamenti esiste non solo tra gli Stati membri, ma anche tra le diverse tipologie di tirocini. Generalmente, i tirocini relativi alla istruzione e formazione nel quadro delle politiche attive per il lavoro tendono ad essere maggiormente regolamentati, mentre i tirocini legati direttamente al , come nel caso dei tirocini per l’inserimento al lavoro, sono soggetti a meno regolamentazione. I tirocini organizzati e realizzati nei piani di studio scolastici e/o accademici sono generalmente regolamentati, organizzati e controllati in modo indipendente e autonomo dalle istituzioni scolastiche e/o universitarie. Differenze riguardano anche i diritti e lo status giuridico dei tirocinanti. Termini e condizioni sono meglio definiti e chiariti nell’ambito dei tirocini curricolari, molto meno definiti risultano essere termini e condizioni per le altre tipologie di tirocinio. A fronte di tale quadro, molti Stati europei stanno cercando di migliorare le condizioni dei tirocinanti definendo nuovi quadri legislativi e misure più chiare con l’obiettivo di migliorare la qualità dei tirocini stessi. La Proposta di risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione su tirocini di qualità nell’Unione (2023), sottolinea: 1) che i tirocini sono principalmente un' di apprendimento e non dovrebbero sostituire posizioni di ingresso; invita la Commissione e gli Stati membri, in stretta cooperazione con le , a facilitare e migliorare l'accesso dei giovani a tirocini di alta qualità, retribuiti e inclusivi, in particolare per coloro che provengono da contesti vulnerabili, al fine di raggiungere l'obiettivo di e dell'Unione; 2) la necessità di tirocini di alta qualità per migliorare le competenze e l' dei giovani, facilitando in tal modo la loro transizione verso il mercato del lavoro; sottolinea che i tirocini possono rappresentare un'opportunità per i giovani di apprendere e sperimentare carriere diverse per comprendere quali lavori sono più adatti ai loro talenti e alle loro aspirazioni; 3) la necessità di educare e formare adeguatamente i giovani alle esigenze del mercato del lavoro e affrontare gli squilibri tra domanda e offerta di competenze, soddisfacendo nel contempo gli interessi personali dei giovani e sottolineando il potenziale valore aggiunto sia per i datori di lavoro che per i tirocinanti; sottolinea, a tale proposito, la necessità di offrire tirocini in settori legati alle esigenze in termini di competenze e alle carenze di manodopera e in settori orientati al futuro per colmare le carenze di manodopera in vista sia della transizione verde che della ; 4) che l'Unione non può promuovere la precarietà e che i tirocini di scarsa qualità e i tirocini non retribuiti non possono ricevere il sostegno delle finanze pubbliche; ribadisce che i datori di lavoro dovrebbero ricevere e utilizzare il sostegno pubblico economico solo se soddisfano criteri di qualità, normative e contratti collettivi; 5) che tirocini di alta qualità possono contribuire in modo prezioso al conseguimento degli obiettivi sociali dell'Unione entro il 2030, che prevedono che almeno il 60 % di tutti gli adulti partecipi ogni anno ad attività di formazione e che almeno il 78 % della popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni abbia un lavoro, riducendo la percentuale di persone senza lavoro e che non seguono corsi di istruzione o formazione () al 9 % attraverso opportunità di qualità, in linea con l' e gli OSS n.1, 4, 8 e 10; 6) la necessità di tutelare i giovani dallo svolgimento di molti tirocini consecutivi, attraverso un rigido monitoraggio dell'utilizzo di contratti che puntano alla transizione tra l'istruzione e il mercato del lavoro; 7) che i tirocini di alta qualità promuovono l'idea di un apprendimento permanente e contribuiscono all'adattamento dinanzi al cambiamento dinamico del mercato del lavoro, e di conseguenza prolungano la vita lavorativa. La risoluzione "Tirocini di qualità nell'Unione europea" invita inoltre la Commissione a proporre una direttiva al fine di garantire norme minime di qualità, comprese norme sulla durata dei tirocini, l'accesso alla protezione sociale, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, nonché una retribuzione che garantisca un tenore di vita dignitoso al fine di evitare pratiche di sfruttamento. Tirocini di qualità sono quelli che hanno contenuti di apprendimento e condizioni di lavoro dignitose e portano di conseguenza ad alti livelli di occupabilità dei tirocinanti. Nel testo della risoluzione il Parlamento europeo sottolinea inoltre che i tirocini di alta qualità devono essere inclusivi e accessibili a tutti, in particolare, alle persone con e a quelle provenienti da contesti vulnerabili. La normativa italiana, con la Legge 28 giugno 2012, n. 92 (art. 1, comma 34), ha demandato alle Regioni e alle Province Autonome la definizione di Linee guida finalizzate a stabilire standard minimi uniformi in tutta Italia e a evitare un uso distorto e illegittimo dei tirocini. In Italia il quadro dei tirocini si può riassumere lungo quattro principali filoni: 1) tirocini formativi e di , finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro – per neodiplomati o neolaureati; 2) tirocini di reinserimento /inserimento al lavoro per disoccupati, inoccupati o lavoratori in mobilità; 3) tirocini per categorie disagiate, disabili, invalidi fisici, psichici sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e detenuti, immigrati, ulteriori categorie di soggetti svantaggiati individuati dalle Regioni e dalle città metropolitane; 4) tirocini curricolari, tirocini inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici la cui finalità è quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di alternanza. I destinatati di quest’ultima tipologia di tirocinio sono: studenti universitari; studenti di scuola secondaria superiore; allievi della Istruzione e (IEFP). Il tirocinio è sempre svolto all’interno del periodo di frequenza del corso. I tirocini si attivano mediante una convenzione stipulata tra i soggetti promotori, pubblici e privati, ed i soggetti ospitanti. Alla convenzione va allegato il (PFI) del tirocinante dove sono indicati doveri e obblighi delle parti. Il piano formativo dovrà contenere: l’anagrafica dei tre soggetti che sottoscrivono il documento (promotore, ospitante e tirocinante), con indicazione della durata e delle ore giornaliere e settimanali, l’indennità, le garanzie assicurative, le specifiche del progetto formativo (attività da affidare al tirocinante, modalità di svolgimento del tirocinio, etc.). Il soggetto promotore del tirocinio nomina un referente o per la stesura del progetto formativo e il monitoraggio delle attività; anche il soggetto ospitante nomina un tutor per favorire l’inserimento del tirocinante e predisporre la documentazione relativa all’apprendimento. Il tutor nominato dal soggetto ospitante deve possedere adeguate competenze per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel PFI e può seguire al massimo tre tirocinanti contemporaneamente. I due tutor collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche, monitorare lo stato di avanzamento del , garantire l’attestazione dell’attività svolta. Al termine della sua esperienza formativa, il tirocinante riceve un’attestazione finale che documenta le attività svolte. Al tirocinante è garantita la copertura assicurativa contro gli infortuni (INAIL) e per responsabilità per danni verso terzi. Pur non costituendo un rapporto lavorativo, i tirocini disciplinati nelle Linee guida sono soggetti all’obbligo di obbligatoria da parte del soggetto ospitante. Le esperienze di tirocinio devono rappresentare occasione di crescita professionale, di apprendimento e di arricchimento personale, tanto nel presente, quanto nelle azioni future. Bibliografia Commissione Europea (2012), Study on a comprehensive overview on traineeship arrangements in Member States Final Synthesis Report (31-05-2012). Consiglio dell’unione europea (2014), Raccomandazione del Consiglio, del 10 marzo 2014, su un quadro di qualità per i tirocini, 10/03/2014. Parlamento Europeo (2023), Proposta di risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione su tirocini di qualità nell'Unione, A9-0186/2023. Normativa italiana: Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento"; Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini"; Legge n. 99 del 9 agosto 2013 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché' in materia di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti di conversione del D.L. n. 76/2013”; Circolare ministeriale n. 35/2013 (file pdf) – D.L. n. 76/2013 (conversione da Legge n. 99/2013) recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" – indicazioni operative per il personale ispettivo (le aziende multilocalizzate possono scegliere se applicare la disciplina regionale del luogo di svolgimento del tirocinio oppure quella della Regione presso cui si trova la sede legale); Legge n. 92 del 28 giugno 2012 - Disposizioni in materia di riforma del in una prospettiva di crescita; Raccomandazione del Consiglio dell'UE su un Quadro di Qualità per i Tirocini del 10 marzo 2014; Accordo del 5 agosto 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica"; Decreto interministeriale n. 142 del 25 marzo 1998 - Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento; Legge n. 196 del 24 giugno 1997 - Norme in materia di promozione dell'occupazione. COMM
Footer: in quest'area va inserito il testo con le specifiche di gestione del glossario