Attestato di qualifica professionale, diploma professionale, attestazione intermedia delle competenze I modelli di “certificazione nella IEFP” (Attestazioni di Qualifica e di Diploma professionale) sono previsti dall’articolo 20, comma 1, lett. c) del Decreto legislativo n. 226/2005 e in coerenza con quanto definito al punto 3 dell'intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del 16 dicembre 2010, riguardante «[…] l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e , a norma dell'art. 13, comma 1-quinquies, della Legge 2 aprile 2007, n. 40». E’ con il Decreto Interministeriale dell’11 novembre 2011, che ha recepito l’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 201, che il sistema IEFP, considerata la necessità di definire i dispositivi necessari per il passaggio a nuovo ordinamento nonché di adottare coerenti modelli di attestazione delle competenze e delle qualificazioni, dispone di modelli standardizzati, e relative note di compilazione, dell’Attestato di qualifica professionale e di Diploma professionale che vanno a sostituire quelli previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 28 ottobre 2004. Inoltre, al fine di assicurare le corrispondenze e le modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione secondaria superiore e i crediti acquisiti nei percorsi di IEFP, il medesimo decreto recepisce il modello, con relative note di compilazione, per l’Attestazione delle competenze acquisite dagli allievi che interrompono i percorsi IEFP. I modelli di Qualifica e Diploma sono stati elaborati nel 2011 sulla base dei seguenti criteri: il modello prevede la Qualifica/Diploma ed il relativo Allegato, parte integrante della certificazione; la previsione dell’Allegato risponde alla necessità di allineare il modello ai dispositivi di certificazione di matrice europea e di poter disporre di uno strumento in grado di esplicitare il profilo regionale, le sue correlazioni con lo standard nazionale, le competenze acquisite, le esperienze più significative di in ambito lavorativo, ogni altro elemento utile alla descrizione del profilo dello studente in esito al percorso, compreso il riferimento a eventuali patentini / attestazioni specifiche; la denominazione della Qualifica/Diploma corrisponde a quella del Profilo della Regione e, nel caso di coincidenza con la Figura nazionale, viene riportata la denominazione di quest’ultima; il livello di qualificazione indicato è quello definito dal Quadro Nazionale delle Qualifiche; in riferimento alle competenze, vengono riportate le denominazioni di tutte le competenze tecnico-professionali specifiche e comuni alle figure/indirizzi nazionali di riferimento, di tutte quelle che connotano il profilo regionale se aggiuntive o se rappresentano una coniugazione di quelle dello standard nazionale, nonché tutte le competenze di base, validate in sede di esame, che esprimono la specifica fisionomia dello studente al termine del percorso; non sono pertinenti, e di conseguenza non sono oggetto della certificazione, gli elementi relativi alla (articolazione in unità formative / moduli, contenuti specifici sviluppati, ecc.), alle discipline / insegnamenti o alla durata del percorso. L’elaborazione del modello di Attestato di competenze (2011) ha tenuto invece conto che, in caso di interruzione del percorso, il riferimento alla come “oggetto esclusivo” della certificazione può generare delle criticità qualora i tempi di frequenza dello studente o la programmazione attuata nello specifico periodo possano aver favorito il raggiungimento di centrati più su e/o che su competenze. Di conseguenza: sono inserite nell’Attestato le denominazioni dei risultati di apprendimento in termini di competenze e/o loro elementi (/conoscenze) effettivamente acquisiti dallo studente, afferenti sia all’ambito di base, sia a quello tecnico professionale; non sono pertinenti, e di conseguenza non sono oggetto della certificazione, gli elementi relativi alla progettazione formativa (articolazione in unità formative / moduli, contenuti specifici sviluppati, ecc.), alle discipline / insegnamenti o alla durata del percorso; le e le conoscenze sono sempre essere poste in connessione alla competenza di riferimento; nel caso di non raggiungimento della competenza, ovvero di suo raggiungimento parziale, viene indicata la denominazione della competenza ed esplicitate le denominazioni degli elementi di competenza ( e conoscenze ad essa riferite) effettivamente acquisiti. L’Accordo tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 1° agosto 2019, recepito con Decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali n.56 del 7 luglio 2020, ha modificato solo gli Attestati “2011” data la necessità di adeguarli alla nuova configurazione delle figure nazionali dell’offerta di IEFP. In generale, non emergono sostanziali e significativi aggiornamenti dei modelli che presentano armonizzazioni della denominazione di alcuni “campi descrittivi” rispetto al nuovo assetto delle figure. Al fine di mettere in trasparenza la tipologia di associazione delle competenze tecnico-professionali certificate rispetto alla nomenclatura dell’, i nuovi modelli riportano le aree di attività (ADA) alle quali ogni , sia dello standard formativo nazionale (figura) che di quello eventualmente regionale (profilo), è associata. Viene così messa in trasparenza, anche nell’Attestazione, la correlazione tra standard formativi e standard professionali, novità importante dei criteri descrittivi delle figure inserite nel “2019”. Bibliografia Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011, recepito il Decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 novembre 2011. Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 1° agosto 2019, repertorio atti n. 155/CSR, recepito con Decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.56 del 7 luglio 2020. Frisanco M., Da operatori a tecnici, specializzati e tecnici superiori. Riferimenti, dispositivi, strumenti, Cnos-Fap, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2012. Frisanco M., Da operatori a tecnici, specializzati e tecnici superiori. Riferimenti, dispositivi, strumenti, Cnos-Fap, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2016. Frisanco M., Il nuovo Repertorio delle qualifiche e dei diplomi di Istruzione e formazione professionale: contesto, fasi del processo, approcci metodologici, opportunità, prospettive, Rassegna CNOS, n. 3, 2019. Frisanco M., La IEFP guarda al futuro. Verso una filiera educativa e formativa professionalizzante di qualità, Collana Studi, Progetti, Esperienze per una nuova formazione professionale, CNOS-FAP, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2021.

Footer: in quest'area va inserito il testo con le specifiche di gestione del glossario