Per professionista, in senso strettamente tecnico-giuridico, si intende, secondo quanto dispone l’art. 2229 cod. civ., chi esercita una intellettuale per l’esercizio della quale è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. Accanto a queste professioni, denominate professioni ordinistiche (ad esempio: medici, avvocati, ingegneri, dottori commercialisti, veterinari) si sono affermate nel tempo professioni per l'esercizio delle quali invece non è prevista l'iscrizione ad un albo o registro, spesso disciplinate su base volontaria da associazioni che ne sono rappresentative, denominate professioni non organizzate (ad esempio: web designer, tributarista, amministratore condominiale, guida turistica, fisioterapista, ottico, bibliotecario). Nel linguaggio comune si tende, del tutto impropriamente, a definire liberi professionisti tutti i lavoratori autonomi titolari di partita Iva. Le norme dedicate alle professioni intellettuali costituiscono una specificazione delle disposizioni in materia di autonomo, poiché il d'opera professionale è una specifica forma di contratto d'opera caratterizzata dal tipo di prestazione, che si realizza con il compimento di un'opera di contenuto intellettuale. Gli elementi caratteristici del contratto d'opera professionale rispetto al contratto di lavoro autonomo vengono, dunque, individuati nella natura professionale della prestazione e nel suo carattere intellettuale e tecnico. L'attività libero professionale è caratterizzata da discrezionalità nell'esecuzione della prestazione ed è proprio l'esigenza di tutelare tale sfera di libertà che giustifica la peculiarità delle norme che disciplinano e qualificano la posizione di chi esercita la professione, distinguendola rispetto a quella propria del prestatore d'opera. Il libero professionista deve eseguire personalmente l’incarico assunto, potendo tuttavia avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari. Il compenso, generalmente convenuto dalle parti, deve essere «adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione» (art. 2233 cod. civ.). Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il professionista non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave: l'obbligazione del professionista è così una «obbligazione di mezzi», avente per oggetto un comportamento diligente ed esperto, l'impiego di mezzi idonei a realizzare un risultato, ma non è una «obbligazione di risultato», non ha cioè per oggetto la realizzazione del risultato. Da ciò deriva il diritto al compenso, se ha agito con la diligenza e la perizia richieste, anche in caso di mancato conseguimento del risultato. Il parametro della diligenza professionale (art. 1176 cod. civ.) dev’essere commisurato alla natura dell'attività esercitata, sicché per «diligenza professionale media» è da considerarsi quella posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione e di attenzione media. Il cliente può sempre liberamente recedere dal contratto d’opera professionale, rimborsando al professionista le spese sostenute e corrispondendo il compenso per l'opera svolta fino alla del recesso; il professionista può recedere dal contratto per giusta causa, conservando in tal caso il diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente; il recesso del professionista dev’essere comunque esercitato sempre in modo da evitare pregiudizio al cliente. La Legge n. 4/2013 disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, per tali intendendosi le attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. L'esercizio della professione non organizzata è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei princìpi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista. La professione non organizzata può essere esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti un'attestazione relativa, tra l’altro, alla regolare iscrizione del professionista all'associazione e agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione. Tali attestazioni non rappresentano però un requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale non organizzata, in quanto l’art. 6 Legge n. 4/2013 promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni non organizzate anche indipendentemente dall'adesione ad un’associazione di categoria. In questi casi la qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima alla «normativa tecnica UNI», l’ente italiano di normazione volontaria; per la legge, infatti, i requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono princìpi e criteri generali, che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale non organizzata e ne assicurano la qualificazione.

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