L’insegnamento della religione (IR) è presente in quasi tutti i sistemi educativi europei, mostrando quindi ovunque un’attenzione alla integrale della persona, anche nella sfera religiosa, ma le modalità di svolgimento dell’insegnamento variano molto da Paese a Paese e possono riguardare la generica dimensione religiosa della vita, una formazione etica o un’istruzione specifica in una delle confessioni cristiane. Per comprendere meglio il significato dell’insegnamento della Religione Cattolica nel sistema educativo italiano di istruzione e formazione conviene ricostruirne brevemente la storia, a partire dalle origini del sistema stesso, che coincidono con la nascita dello Stato nazionale. Si deve quindi partire dallo Statuto albertino del 1848, per il quale la religione cattolica era «sola religione dello Stato»; di conseguenza, la legge Casati del 1859 stabiliva che in tutti gli ordini e gradi scolastici fosse presente uno specifico insegnamento della Religione. Tale presenza veniva successivamente indebolita dall’introduzione della sua facoltatività, ma la riforma Gentile nel 1923 reintroduceva un insegnamento della Religione obbligatorio nella sola scuola elementare e il Concordato tra lo Stato e la Chiesa del 1929 lo estendeva anche alle scuole secondarie dichiarandolo «fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica». In tutti questi passaggi, l’insegnamento della Religione obbligatorio prevedeva comunque la facoltà dell’esonero. Nel 1984 l’accordo di revisione del Concordato, che tiene conto della Costituzione repubblicana per lo Stato e del rinnovamento conciliare per la Chiesa, ha modificato radicalmente tutta la materia, come risulta evidente dalla lettura del testo stesso dell’accordo: «La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione» (Legge n. 121/85, art. 9.2). Anzitutto si può notare che, in un panorama ormai segnato dal pluralismo religioso, al semplice insegnamento della Religione si sostituisce l’insegnamento della Religione Cattolica, con la precisazione della confessione particolare di cui è oggetto l’insegnamento. L’attenzione alla religione cattolica viene giustificata da un lato con il valore della cultura religiosa, senza distinzioni confessionali, e dall’altro con la constatazione della presenza cattolica nella tradizione del popolo italiano. Il nuovo insegnamento della Religione Cattolica si va inoltre a collocare nel quadro delle finalità della scuola, assumendo perciò le caratteristiche di un servizio educativo e culturale rivolto a tutti gli alunni, a prescindere dalla loro appartenenza religiosa, anche se la sua confessionalità impone di renderne facoltativa la frequenza attraverso una libera scelta degli interessati. Con successive disposizioni, derivanti dal Protocollo addizionale all’accordo di revisione e dalla successiva Intesa tra il Ministero dell’istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) sono stati definiti alcuni aspetti di carattere organizzativo: i programmi di insegnamento (oggi chiamati indicazioni), che devono essere definiti d’intesa tra autorità scolastica ed ecclesiastica; le modalità concrete di svolgimento dell’insegnamento della Religione Cattolica (esercizio della scelta, orario di lezione e sua collocazione ordinaria nella giornata, idoneità ecclesiastica degli insegnanti e loro diritti e doveri); i libri di testo, che devono essere forniti di apposito nulla osta della CEI; i titoli di studio richiesti agli insegnanti di religione. L’Intesa, originariamente sottoscritta nel 1985 (Dpr n. 751), è stata modificata nel 1990 (Dpr n. 202) e nel 2012 (Dpr n. 175), aggiornando nell’ultima versione i titoli di studio degli insegnanti, che devono essere sempre di contenuto teologico e rilasciati da istituzioni accademiche ecclesiastiche italiane. Dopo la riforma Moratti (Legge n. 53/03) e l’istituzione di un unico sistema educativo di istruzione e formazione, l’IRC concordatario si è esteso anche al settore dell’istruzione e . Il regolamento del secondo ciclo (D.lgs n. 226/05) stabilisce infatti che la presenza dell’IRC è uno dei livelli essenziali di prestazione da rispettare per ammettere i percorsi di istruzione e formazione professionale a far parte dell’unico sistema educativo. Numerosi sono i problemi suscitati dalla presenza di un insegnamento confessionale nei curricoli scolastici e formativi. Il contenzioso giudiziario dei primi anni di applicazione del regime neo-concordatario ha in primo luogo condotto al riconoscimento della piena legittimità costituzionale del nuovo insegnamento della Religione Cattolica, dichiarato dalla Corte costituzionale manifestazione della laicità dello Stato, definita a sua volta come garanzia della libertà di religione (sentenza 203/89). Fin dall’inizio si è inoltre posto il problema di coloro che avrebbero scelto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica, per i quali si è giunti nel corso degli anni a definire quattro alternative possibili: attività alternativa programmata dalla scuola; libere attività di studio individuale, con o senza assistenza del personale docente (in quest’ultimo caso solo per gli studenti del secondo ciclo); uscita da scuola. In proposito si deve anche osservare che il tasso di adesione alle lezioni di insegnamento della Religione Cattolica, pur in presenza di sensibili variazioni per area geografica e livello scolastico, si è mantenuto finora assai elevato, con una media nazionale che nel 2021-22 è arrivata a quasi l’85%. Un ruolo di particolare importanza è svolto dagli insegnanti di religione cattolica, i quali sono oggi per la quasi totalità laici (96%). Essi, oltre agli specifici titoli di studio, devono possedere l’apposita idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano sulla base dei criteri stabiliti dal diritto canonico (can. 804), che richiede loro retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e pedagogica. Nel caso in cui venga meno uno di questi aspetti, l’idoneità viene revocata e l’insegnante non può più insegnare religione cattolica. Con la Legge n. 186/03 è stato introdotto uno stato giuridico di ruolo a tempo indeterminato per la maggior parte degli insegnanti di religione cattolica delle scuole statali, che sono così maggiormente tutelati in caso di revoca dell’idoneità (circostanza peraltro rarissima). Essi hanno comunque gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti. Rispetto alle condizioni storiche in cui venne definito il nuovo regime concordatario, lo scenario religioso del nostro Paese si è in parte modificato, dovendo fare i conti oggi da un lato con la sempre più diffusa secolarizzazione e dall’altro con il crescente pluralismo religioso dovuto alle recenti ondate migratorie. Con queste sfide deve necessariamente misurarsi la pratica didattica dell’IRC, che comunque si è mantenuto sistematicamente aggiornato attraverso indicazioni didattiche periodicamente modificate e libri di testo in continua evoluzione. Da parte sua l’autorità ecclesiastica ha fin dall’inizio chiarito la natura educativa e culturale dell’insegnamento della Religione Cattolica, come servizio offerto a tutti, sottolineando la sua condizione di proposta distinta e complementare rispetto alla catechesi. Le ricerche sul campo confermano il gradimento di cui gode generalmente l’insegnamento della Religione Cattolica, anche se non mancano segnali di soprattutto nella gestione concreta dell’insegnamento da parte delle singole istituzioni scolastiche e formative, che non sempre rispettano lo spirito e la lettera delle norme. In particolare, si rilevano irregolarità nelle attività alternative, nella valutazione degli alunni, nelle modalità di scelta dell’IRC, oltre a ritardi nel bandire nuovi concorsi per insegnanti di religione. Bibliografia Butturini E., La religione a scuola. Dall’Unità ad oggi, Queriniana, Brescia 1987. Trenti Z., La religione come disciplina scolastica. La scelta ermeneutica, Elledici, Leumann (To), 1990. Conferenza episcopale italiana, Insegnare religione cattolica oggi, Nota pastorale, Roma, 1991. Cicatelli S., L’insegnamento della religione cattolica nella scuola cattolica, “Rivista Lasalliana”, LXXXII, n. 1, gennaio-marzo 2015, pp. 31-47. Cicatelli S., Guida all’insegnamento della religione cattolica. Secondo le nuove indicazioni, La Scuola, Brescia, 2015. Cicatelli S. - G. Malizia (a cura di), Una disciplina alla prova. Quarta indagine nazionale sull’insegnamento della religione cattolica a trent’anni dalla revisione del Concordato, Elledici, Torino, 2017. Pajer F., L’istruzione in materia religiosa nelle scuole pubbliche in contesto europeo: sviluppi recenti, condizioni attuali, prospettive, in Romio R. (a cura di), Religione a scuola. Quale futuro?, Elledici, Torino, 2019. Cicatelli S., Prontuario giuridico IRC. Raccolta commentata delle norme che regolano l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, Queriniana, Brescia, 202010. Carnevale C., La pratica didattica nell’Irc. Progettare, agire e valutare, Elledici, Torino, 2020. Cicatelli S. - L. Raspi, perché insegnare ancora religione, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2021. Peron A., L’insegnante di religione in Italia. Evoluzione storica del suo profilo professionale e linee per la formazione iniziale e in servizio, oggi, LAS, Roma, 2021.

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