I Fondi interprofessionali bilaterali per la formazione continua sono una espressione della bilateralità, una prassi di origine sindacale che si riferisce a un modello di dialogo e negoziazione tra rappresentanti dei lavoratori e dei datori di , con l'intento di gestire collettivamente diversi aspetti della vita lavorativa e delle condizioni di lavoro. Questo modello si basa sulla cooperazione e sull'equilibrio di potere tra le , che operano su un piede di parità per raggiungere accordi reciprocamente vantaggiosi. La bilateralità può manifestarsi in diverse aree, dalla Contrattazione Collettiva alle Commissioni Paritetiche, dagli Organismi di Consultazione alla gestione delle Crisi aziendali. I Fondi paritetici interprofessionali sono quindi una delle espressioni della bilateralità, sono costituiti come organismi di natura privatistica attraverso accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. L’articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha dato la possibilità alle parti sociali di costituire Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione continua dei lavoratori. Al momento sono operativi 19 Fondi interprofessionali, costituiti da diverse sigle di rappresentanza dei datori di lavoro e/o dei lavoratori. L’elenco è tenuto dal Ministero del Lavoro. Le singole aziende aderiscono liberamente ad uno dei Fondi interprofessionali ed in tal modo il Fondo scelto riceve la quota dello 0,30% del costo del lavoro quale contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria che ogni azienda è tenuta a versare all’INPS. In tal senso i Fondi interprofessionali gestiscono una mole significativa di risorse versate dalle imprese (circa 600 milioni di euro l’anno) per finanziare la formazione continua dei lavoratori delle imprese aderenti. I fondi promuovono lo sviluppo della formazione permanente dei lavoratori attraverso il finanziamento di Piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e individuali, concordati fra le parti sociali. Esistono due forme principali di finanziamento: il Conto Individuale Aziendale, che raccoglie le risorse accantonate dall' titolare per la presentazione di Piani formativi, e il Conto Collettivo, costituito dalle risorse comuni a tutte le imprese aderenti. Le modalità di accesso al finanziamento variano a seconda del Fondo e possono includere Avvisi pubblici, Conti Formazione Aziendali, Conti Collettivi, e altre forme di finanziamento solidaristico. Gli organismi attuatori dei piani formativi possono essere enti di formazione accreditati, agenzie formative, associazioni, società, /organismi paritetici, e in alcuni casi le stesse imprese aderenti. I destinatari finali delle attività formative sono i lavoratori delle imprese aderenti, che possono includere operai, impiegati, quadri, apprendisti, e altre categorie di lavoratori specificate nei singoli Avvisi. È il Ministero del Lavoro ad operare il riconoscimento ed il controllo dei Fondi interprofessionali. Con il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i Fondi Interprofessionali vengono individuati come parte integrante della rete nazionale dei servizi per le e, pertanto, sono chiamati a promuovere “l’effettività dei diritti al lavoro, alla formazione ed all’elevazione professionale previsti dagli art. 1, 4, 35 e 37 della Costituzione”. È sempre il Ministero del lavoro che vigila sulla gestione dei Fondi. Pur essendo organismi privati, i Fondi sono considerati organismi di diritto pubblico e conseguentemente sono soggetti al rispetto di diverse norme di disciplina pubblicistica. È in particolare la Circolare 1/2018 di ANPAL che ha disciplinato le Linee Guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi paritetici interprofessionali in termini di: governance, come necessità di dotarsi di un coerente con la gestione di risorse pubbliche; applicazione delle norme che regolano le procedure di concessione di contributi (Legge n. 241/1990), con la necessità di bandire Avvisi Pubblici per la selezione dei Piani Formativi, procedure di evidenza per la scelta, elementi minimi degli Avvisi da inserire nel regolamento di gestione e organizzazione del Fondo; rispetto delle norme in materia di Aiuti di Stato; necessità di dotarsi di un sistema di gestione e controllo che definisca anche le modalità di rendicontazione dell’utilizzo delle risorse destinate al Fondo; rispetto delle norme in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. Oltre ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua vi è un Fondo bilaterale specifico che gestisce le risorse versate dai soggetti autorizzati ad erogare il lavoro in somministrazione. I soggetti autorizzati alla somministrazione versano ai Fondi il contributo pari al 4% delle retribuzioni lorde corrisposte ai lavoratori somministrati. La formazione è realizzata quasi interamente su iniziativa delle agenzie di somministrazione e risponde ai fabbisogni formativi del settore con percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale. Formazione continua e certificazione delle competenze Si evidenzia come problematica la questione dello status della formazione continua finanziata dai fondi interprofessionali ed il suo rapporto con la certificazione delle competenze ai sensi del D.lgs. n. 13/2013. Sono ormai diversi anni che la formazione continua dei lavoratori viene finanziata in larga parte dai fondi interprofessionali. Se il valore complessivo della formazione finanziata dai fondi interprofessionali oscilla intorno ai 600 milioni di euro l’anno, le Regioni complessivamente, nella loro programmazione operativa contribuiscono per solo un ulteriore 10% circa. Ciò significa che larga parte delle risorse pubbliche per la formazione continua dei lavoratori sono gestite dai fondi interprofessionali. Tuttavia, i fondi interprofessionali non sono qualificati come “soggetti titolari” dal Decreto legislativo n. 13/2013, quindi non possono disciplinare il servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Infatti, “soggetti titolari” sono solo il Ministero dell'istruzione per i titoli di studio del sistema scolastico e universitario; le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per le qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, ed il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs n. 206/2007, per le qualificazioni delle professioni regolamentate. Conseguentemente, i “soggetti titolati”, cioè di fatto gli enti di formazione accreditati che erogano l’attività formativa e che sono chiamati ad erogare il servizio di certificazione delle competenze in relazione agli ambiti disciplinati dai rispettivi “enti titolari”, non hanno la possibilità di certificare sulla base di una disciplina specifica dei fondi interprofessionali. A tutt’oggi, quindi, la formazione continua finanziata dai fondi interprofessionali, in quanto tale, non rientra nell’ambito del D.lgs. n. 13/2013 e quindi non può rilasciare una certificazione delle competenze con valore pubblico. Può sembrare paradossale, ma dopo aver portato i fondi interprofessionali nell’alveo degli “organismi di diritto pubblico” in quanto gestori di risorse pubbliche, non si riconosce loro lo status di “enti titolari” per il servizio di certificazione delle competenze, con la conseguenza di lasciare la gran parte di un segmento importante di , quella della formazione continua dei lavoratori, al di fuori del perimetro della formazione formale e dalla possibilità di rilasciare una certificazione delle competenze ai sensi del D.lgs. n. 13/2013. Quindi, gli enti di formazione che erogano le attività formative finanziate dai fondi interprofessionali dovrebbero fare riferimento alla disciplina di certificazione di ciascuna Regione per rilasciare poi la certificazione stessa a titolarità della Regione di riferimento. È questo un processo evidentemente farraginoso e pertanto attivato solo da alcuni fondi in necessario accordo con alcune regioni. Una via di risoluzione parecchio tortuosa per ovviare ad una situazione che appare francamente irragionevole. La soluzione più semplice e lineare sarebbe infatti quella di riconoscere anche i fondi interprofessionali quali soggetti titolari a disciplinare la certificazione delle competenze nell’ambito della formazione da loro finanziata. Bibliografia Inapp, Rapporto Inapp 2023. Anpal, XX/XXI Rapporto Formazione Continua 2018-2019-2020. Gotti E., Formazione continua, Atlante del lavoro e certificazione delle competenze, in Nuova Professionalità, III/5, 2022.
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