Con l’espressione “certificazione dei risultati dell’apprendimento” si indica una procedura di formale riconoscimento, da parte di un ente competente a ciò istituzionalmente deputato, delle , e competenze acquisite dagli individui in contesti di formali, non formali e informali. Tale procedura, che può portare all’ottenimento di una qualificazione completa o parziale, si conclude con il rilascio di un certificato che attesta ufficialmente il possesso di un insieme di accertati in relazione agli standard della qualificazione di riferimento. Entrando nel merito della definizione proposta, è innanzitutto degno di nota il fatto che la certificazione, un tempo (e spesso ancora oggi nel senso comune) considerata come esito distintivo ed esclusivo dei percorsi di apprendimento formali, i quali di norma sfociano nel conseguimento di qualificazioni codificate e riconosciute in ambito nazionale (titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e , o qualificazioni professionali), viene attualmente intesa come una procedura realizzabile anche in relazione a risultati di apprendimento acquisiti in contesti non formali e informali: in base agli orientamenti delineati dall’Unione Europea e recepiti dalla normativa italiana, anche tali apprendimenti, se validati, possono essere eventualmente certificati e portare al conseguimento di una qualificazione completa o parziale (sotto forma di crediti o di unità formative corrispondenti a determinate parti dei rispettivi curricoli/percorsi formali). Da questo punto di vista, risulta significativo il modo in cui, nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del , viene definito il termine “qualifica”, ovvero “risultato formale di un processo di valutazione e convalida acquisito quando un’autorità competente stabilisce che i risultati dell’apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti”. Tale definizione, infatti, rende il concetto stesso di “qualifica” indipendente dal tipo di contesti e percorsi di apprendimento mediante cui siano state sviluppate determinate conoscenze, e competenze: il focus è posto sui risultati dell’apprendimento – a prescindere dal modo e dal luogo in cui sono stati conseguiti – e sulla necessità di una procedura valutativa in grado di accertarne la corrispondenza rispetto agli standard della qualifica di riferimento. In linea con tali presupposti, nel quadro del (D.lgs. n. 13/2013, D.I. 5 gennaio 2021) l’ammissione a una procedura di certificazione può avvenire tramite un duplice “canale”: a seguito di un percorso di apprendimento in contesto formale, tramite la presa d’atto del raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti dal percorso; oppure, su esplicita richiesta dell’interessato, a seguito di un processo di individuazione e validazione di risultati di apprendimento conseguiti in contesti non formali e informali, tramite l’acquisizione del “Documento di validazione” attestante l’esito di tale processo. Il possesso di un documento di validazione consente eventualmente di accedere alla procedura di certificazione anche in un secondo momento, successivo al servizio di individuazione e validazione. Nell’ottica di promuovere l’innalzamento dei livelli di qualificazione delle persone, anche ai fini dell’inserimento/reinserimento lavorativo o in percorsi formativi personalizzati e mirati, la normativa delinea dunque un sistema unico e unitario in cui la certificazione si configura come strumento di valorizzazione e riconoscimento delle competenze comunque acquisite, accertate e valutate rispetto agli stessi standard di riferimento e attestate mediante certificati di pari valore indipendentemente dai contesti in cui si sono formate e sviluppate. In entrambi i casi sopra menzionati (certificazione in esito a un percorso di apprendimento formale o a seguito di un processo di individuazione e validazione di apprendimenti non formali e informali), la procedura implica necessariamente una fase di valutazione diretta e sommativa tesa ad accertare l’effettivo possesso delle conoscenze, abilità e competenze da certificare, realizzata a cura di una commissione o di un organismo di valutazione tramite la e somministrazione di specifiche prove di verifica. Gli enti titolati, ovvero i soggetti, pubblici o privati, autorizzati o accreditati a erogare servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze dai rispettivi enti pubblici titolari, organizzano e realizzano le attività di valutazione secondo il quadro regolamentare definito da questi ultimi, assicurando il rispetto di alcuni principi di fondo atti a garantire l’affidabilità delle procedure implementate in coerenza con le disposizioni di cui al D.lgs. n. 13/2013 e con i riferimenti operativi di cui al D.I. 5 gennaio 2021, vale a dire: collegialità, intesa come partecipazione paritaria di tutti i componenti della commissione o dell’organismo di valutazione alla formulazione del giudizio finale; oggettività, intesa come adozione di criteri di valutazione trasparenti e condivisi, che consentano di eliminare o contenere il più possibile le potenziali distorsioni connesse alla soggettività dei valutatori; terzietà o imparzialità del giudizio, da assicurare attraverso la presenza nella commissione o organismo di valutazione di almeno un soggetto terzo rispetto a coloro che hanno concorso direttamente alla formazione, promozione, ricostruzione o documentazione delle competenze da certificare; indipendenza, intesa come condizione di libertà di giudizio per chi deve esprimere la valutazione, come possibilità di decidere e agire secondo la propria volontà e in piena autonomia rispetto a ogni forma di condizionamento; completezza e correttezza metodologica, intese come utilizzo, da parte della commissione o dell’organismo di valutazione, di soluzioni metodologiche, tecniche e strumentali atte ad assicurare procedure di valutazione rigorose, valide e accurate, utili all’accertamento sostanziale di tutte le componenti, sia cognitive sia esperienziali, della competenza. A questo proposito, l’uso integrato di prove di verifica di diverso tipo – orali, scritte o pratiche, aperte, semistrutturate o strutturate – viene ritenuto funzionale nell’ottica di rilevare tali molteplici componenti. Se da un lato, in una prospettiva di valutazione e certificazione delle competenze, il focus viene principalmente posto sui cosiddetti “compiti autentici”, in grado di rilevare la performance del candidato nel far fronte a situazioni e problemi di vita reale, dall’altro lato si riconosce che questo tipo di prova può non consentire di comprendere i processi di ragionamento alla base di determinate scelte compiute nello svolgimento del compito (che potrebbero essere rilevati, ad esempio, tramite un successivo colloquio con il soggetto) o di accertare specifiche conoscenze e abilità considerate essenziali (che potrebbero essere rilevate sempre tramite colloquio ma anche attraverso test mirati o altri tipi di prove scritte). In caso di esito positivo della valutazione, la procedura di certificazione si conclude con la fase di attestazione, ovvero con la stesura e il rilascio di un documento, comunque denominato secondo le norme in vigore presso i rispettivi enti pubblici titolari, identificabile sotto la comune denominazione “Certificato” e attestante i risultati di apprendimento acquisiti dalla persona in contesti formali, non formali o informali. Il Certificato ha valore di atto pubblico e costituisce attestazione di parte terza, ovvero rilasciata su responsabilità dell’ente pubblico titolare con il supporto e per il tramite dei rispettivi enti titolati. In base agli standard minimi di attestazione definiti dal D.lgs. n. 13/2013 (art. 6), i certificati rilasciati, oltre ad essere registrati nel sistema informativo dell'ente pubblico titolare, devono contenere specifici elementi informativi minimi, vale a dire: dati anagrafici del destinatario, dati dell’ente pubblico titolare e dell’ente titolato, competenze certificate (indicando, per ciascuna di esse, almeno il repertorio e le qualificazioni di riferimento), dati relativi alle modalità di apprendimento e di valutazione delle competenze certificate (in caso di apprendimento in contesto formale, occorre indicare i dati essenziali relativi al percorso formativo, in caso di apprendimenti non formali e informali sono da indicare i dati essenziali relativi all’esperienza svolta).
Bibliografia
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Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Decreto Interministeriale 5 gennaio 2021, Disposizioni per l'adozione delle Linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del Sistema nazionale di certificazione delle competenze.
PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01).
TURRINI, O. (a cura di) (2022). Individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Diritti e scenari futuri. Milano, FrancoAngeli.
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