Il Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76, Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, all’art. 6 contiene disposizioni che permettono agli Istituti Professionali di Stato di poter utilizzare, nel primo biennio e nel primo anno del secondo biennio, spazi di flessibilità entro il 25 per cento dell’orario annuale per svolgere percorsi di IeFP.

  • Una considerazione importante: il provvedimento, che ha il solo intento di potenziare l’offerta sussidiaria degli Istituti Professionali di Stato, appare del tutto lacunoso e incoerente rispetto all’ordinamento del (sotto)sistema di IeFP perché, non disciplinando la durata temporanea dell’intervento “sussidiario” degli Istituti Professionali di Stato, li fa diventare “sostitutivi e stabili” anziché “sussidiari e complementari” nel loro ruolo rispetto alle istituzioni formative accreditate.

Si allega il testo del Decreto