Nella giornata di ieri, 4 luglio, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 25 marzo 2013 n. 81, recante modifiche al DM 249/10, che stabilisce le procedure di formazione iniziale degli insegnanti.
Al cosiddetto “TFA speciale”, ora denominato “Percorso Abilitante Speciale” (PAS), è dedicato  l’art. 4 (Modificazioni all’articolo 15 del DM n. 249 del 2010).

Si riportano, di seguito, gli elementi di maggiore significatività:

1.    Ai PAS verranno dedicate due annualità accademiche: 2013-2014 e 2014-2015.

2.    Ai PAS possono partecipare i docenti non di ruolo [nella scuola statale, nds], compresi gli insegnanti tecnico pratici, che, sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneità alla classe di concorso per la quale chiedono di partecipare abbiano maturato, a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 fino all’anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei Centri di Formazione Professionale.
Il servizio prestato nei Centri di Formazione Professionale riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso è valutato solo se prestato per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009.
È valido anche il servizio prestato nel sostegno.

Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari.

3.    Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti è valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e Centri di Formazione Professionale.

4.    L’iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali non prevede il superamento di prove di accesso. Le disposizioni organizzative per garantire l’accesso ai PAS a tutti i soggetti aventi titolo verranno emanate con decreto del MIUR.

5.    La frequenza ai percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, inclusi i percorsi di cui al presente decreto.

6.    Al termine del PAS i corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 in ciascuno degli insegnamenti previsti accedono all’esame finale. La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall’ufficio scolastico regionale tra i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici o i docenti con almeno 5 anni di insegnamento a tempo indeterminato sulla specifica classe di concorso. Il punteggio di abilitazione è espresso in centesimi.

7.    Il PAS si conclude con un esame finale, avente valore abilitante per la relativa classe di concorso, che consiste nella redazione, nell’illustrazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l’esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. Nel corso dell’esame il candidato dimostra altresì la piena padronanza delle discipline oggetto d’insegnamento e il possesso delle competenze di cui al presente allegato, anche con riferimento alle norme principali che governano le istituzioni scolastiche. Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell’abilitazione.

Il DM 81/13 diverrà operativo a partire dal 19 luglio prossimo (15 giorni dopo la pubblicazione in GU).
È presumibile che il MIUR emani entro l’inizio del mese di settembre il Decreto con le disposizioni organizzative per garantire l’accesso ai PAS. Vi terrò ovviamente informati degli sviluppi.