Con l’espressione sistema duale si intende genericamente un paradigma formativo basato sull’integrazione sistematica fra in contesto lavorativo e apprendimento in contesto scolastico. L’esempio di riferimento in questo ambito è senza dubbio la tedesca in , universalmente riconosciuta come best practice europea e denominata appunto: Ausbildung in dualem System. L’Italia si è ispirata proprio a questo modello quando, nel 2015, ha riformato la normativa che disciplina l’apprendistato (D.lgs. n. 81/2015). La formula italiana, però, si distingue da quella tedesca per una caratteristica importante: se in Germania il sistema duale riguarda i percorsi formativi professionalizzanti di livello secondario e terziario, nel nostro Paese chi ha un’età compresa fra i 15 e i 29 anni può conseguire in apprendistato qualunque titolo di studio, dalla qualifica professionale al dottorato di ricerca. A ciò si aggiunge la possibilità, introdotta già nel 2005, di svolgere in gli interi percorsi di istruzione e formazione professionale nonché di istruzione secondaria di secondo grado. Per dare una base solida a questa previsione è intervenuta la Legge n. 107/2015 che ha reso obbligatoria l’alternanza negli ultimi tre anni dei licei, negli istituti tecnici e professionali. Il Legislatore con queste previsioni ha affermato implicitamente un principio pedagogico: attraverso il , sia nella forma dell’apprendistato formativo⁠ sia in quella dell’alternanza, è possibile maturare le competenze attese in esito a qualsiasi percorso di studio, anche quello apparentemente più teorico. Ciò conferma per riflesso il valore educativo dei percorsi formativi che mettono al centro l’attività pratica e, segnatamente, il lavoro. Non a caso, sono stati proprio i Centri di formazione professionale, da sempre impegnati su questo fronte, i destinatari e i protagonisti della sperimentazione che a partire dall’anno formativo 2015/2116 ha dato concretamente vita alla prima realizzazione significativa del sistema duale in Italia. Questo risultato non è affatto scontato: la via italiana verso il sistema duale è stata lunga e accidentata, come dimostrano i numerosi interventi normativi che si sono susseguiti negli ultimi quindici anni. L’impianto di un sistema duale era stato già concepito dal disegno riformatore tracciato nel 2003 dalle leggi 30 (Riforma Biagi) e 53 (Riforma Moratti) e dai rispettivi decreti legislativi attuativi, in base ai quali tutti i corsi di studio dal secondo ciclo di istruzione e formazione in avanti potevano essere svolti in parte o per intero fino al conseguimento del relativo titolo o in apprendistato⁠ o in alternanza scuola-lavoro sotto la responsabilità di un’istituzione formativa. Conformemente alla riforma costituzionale del 2001 questo segmento del sistema educativo nazionale venne ricondotto alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni, le quali sono state chiamate ad emanare la normativa che regolamenta l’IEFP, comprese le attività di alternanza scuola-lavoro, fatti salvi i fissati dallo Stato con il D.lgs. n. 226/2005 attuativo della Legge n. 53/2003. Per quanto riguarda l’apprendistato, il grosso calo dell’istituto, a partire dal 2008 dopo l’iniziale crescita seguita alla riforma Biagi, sollecitò il Legislatore ad intervenire ancora sulla materia con il D.lgs n. 167/2011 (Testo unico dell’apprendistato). Nuovo impulso alla sua diffusione è stato dato, infine, dagli artt. 41-47 del D.lgs. n. 81/2015, recante la Disciplina organica dei contratti di lavoro in attuazione della Legge n. 183/2014 (Jobs Act), che ne hanno riformato la disciplina. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca e il Ministero dell’Economia e Finanza, ha poi emanato il D.M. 12 ottobre 2015, definendo gli standard formativi e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, rispetto ai quali le regolamentazioni regionali hanno dovuto adeguarsi. Nell’ambito dell’IEFP il sistema duale è regolato anzitutto dallo Stato e dalle Regioni, che esercitano la rispettiva potestà legislativa ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, che è rimasto invariato dopo il fallito referendum di riforma costituzionale. Fondamentale è poi la funzione sussidiaria delle per quanto concerne la regolazione della contrattazione. L’alternanza scuola-lavoro è disciplinata dalla normativa regionale relativa all’Istruzione e formazione professionale, materia di legislazione esclusiva regionale, fatti salvi i livelli essenziali delle prestazioni fissati dallo Stato (in questo caso dal D.lgs. n. 226/2005 attuativo della Legge n. 30/2003). Più complessa è la situazione per quanto riguarda l’apprendistato, che rientra nella materia “tutela e sicurezza del lavoro” di competenza concorrente fra Stato e Regioni, ma che attiene anche, essendo un di lavoro, alla materia “ordinamento civile” di competenza esclusiva dello Stato. Bisogna poi considerare che il contratto di apprendistato ha un essenziale contenuto formativo, in virtù del quale esso può intersecare profili riferibili alla competenza esclusiva delle Regioni sull’istruzione e formazione professionale e alla competenza esclusiva dello Stato per quanto riguarda la fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni. A tutto ciò si aggiunge il ruolo delle , chiamate a regolare, tramite i contratti collettivi nazionali o gli accordi interconfederali, l’autonomia negoziale privata che il datore di lavoro e l’apprendista esercitano al momento della stipula del contratto di apprendistato e della definizione del relativo piano formativo. Legislatore e parti sociali dovrebbero inoltre collaborare affinché le qualificazioni professionali previste nei contratti collettivi siano correlate alle qualifiche e ai diplomi in esito ai percorsi di Istruzione e formazione. Tale correlazione è infatti fondamentale per il raccordo tra mondo del lavoro e mondo della formazione, perno attorno al quale ruota tutto il sistema duale. I principali attori istituzionali che operano nel sistema duale d’Istruzione e formazione professionale sono i CFP e le imprese. Il funzionamento del sistema dipende dunque dalla loro collaborazione, indispensabile per il buon esito della formazione in termini occupazionali, ma anche necessaria affinché la condivisa dei percorsi, di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato, sappia trasformare la crescita professionale del tirocinante/apprendista in occasione preziosa per la sua formazione personale. La sinergia tra il CFP e le aziende si allarga naturalmente anche ad altri soggetti, quali le associazioni di categoria, che possono facilitare l’incontro fra istituzioni formative e imprese, supportare la lettura dei nuovi fabbisogni professionali ecc.; le Camere di commercio, che possono fornire ai centri di formazione strumenti per la ricerca delle aziende ospitanti o madrine oppure fornire alle imprese consulenza amministrativa e giuslavoristica; o ancora i Centri pubblici per l’impiego e le Agenzie private per il lavoro, che possono favorire l’apertura dei CFP alle politiche per il lavoro. La sperimentazione che ha inaugurato il sistema duale italiano Nel quadro normativo sopra descritto il 24 settembre 2015, su iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni un accordo in merito alla sperimentazione di “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”. Per l’attuazione dell’accordo, il Governo ha messo a disposizione delle Regioni risorse per finanziare i percorsi formativi degli alunni iscritti all’IEFP che prevedessero attività di alternanza scuola-lavoro (tirocini curricolari o impresa formativa simulata) “rafforzata” – ossia non inferiori al 40% dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno, comunque per un monte ore annuale di almeno 400 ore – oppure l’assunzione dei giovani in apprendistato fino al conseguimento della qualifica, del diploma professionale o del certificato di specializzazione tecnica superiore. Nelle Regioni con un sistema di IEFP consolidato, la sperimentazione ha potuto integrarsi con le politiche regionali per la formazione dando così concretezza alla prima realizzazione significativa di un sistema duale italiano. La sperimentazione ha favorito altresì lo sviluppo dell’istruzione e formazione professionale anche in quelle aree del Paese dove è ancora scarsa l’offerta di percorsi formativi alternativi all’istruzione statale. In particolare, la possibilità di concludere in apprendistato o in alternanza rafforzata il IV anno per il conseguimento del diploma professionale ha attratto studenti che probabilmente non avrebbero proseguito gli studi nell’Istruzione e formazione professionale. La sperimentazione è stata immediatamente vista dal sistema della IEFP anche come una occasione per offrire un percorso attrattivo verso quella quota di giovani che, per ragioni personali e socio/economiche, sarebbero stati probabilmente consegnati all'abbandono scolastico anche per difficoltà a seguire i percorsi tradizionali e che avrebbero potuto trovare maggiore interesse in un nuovo iter formativo caratterizzato da una presenza importante delle attività on the job, quasi per metà sotto la guida di un aziendale. Il PNRR ha ulteriormente rafforzato il sistema duale con un finanziamento di 600 milioni di euro complessivi. L’investimento del PNRR intende rendere il sistema educativo e formativo più sinergico con il così da favorire l' dei giovani attraverso l'acquisizione di nuove competenze che siano anche in linea con la . Le direttrici di azione sono: l'introduzione di attività di formazione sul lavoro e il rafforzamento del dialogo con le imprese; l'incremento dei fondi per garantire la formazione anche in territori marginalizzati; la creazione di una governance inclusiva che comprenda partner economici e sociali. Il target per il 2025 è raggiungere il numero di 174 mila persone che avranno partecipato ad attività di formazione nell'ambito del sistema duale. Bibliografia Accordo Stato-Regioni 24 settembre 2015. D.lgs. n. 81/2015. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

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