La sicurezza sul lavoro (SSL) rappresenta uno dei diritti fondamentali dei lavoratori, in base alle disposizioni generali del Codice civile e penale e delle più puntuali prescrizioni contenute in tal senso nel testo unico in materia di sicurezze e salute sul (D.lgs. n. 81 del 2008). La disposizione civilistica fondamentale in materia è costituita dall'articolo 2087 del Codice civile, il quale prevede che l’imprenditore sia tenuto a adottare nell'esercizio dell' le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l' e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. In base alle disposizioni generali del Codice civile, pertanto, il datore di lavoro ha l'obbligazione contrattuale nei confronti di tutti i lavoratori di adottare tutte le migliori cautele per ridurre il rischio di infortuni e anche di sofferenza psicologica determinata dalle condizioni di lavoro (si pensi ad esempio alla vasta tematica del e della discriminazione nei luoghi di lavoro). È importante osservare come, a differenza delle disposizioni puntuali del Testo Unico sicurezza, l'articolo 2087 si limiti a enunciare un principio di carattere generale, che compete pertanto alla magistratura del lavoro declinare in modo specifico nei casi di contenzioso. Dal punto di vista della responsabilità penale del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro, la norma fondamentale è rappresentata dall'articolo 589 del Codice penale, in base al quale chiunque cagiona ad altri una lesione grave con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro può incorrere nella reclusione fino a tre anni. Ovviamente ben più grave sarebbe la pena nel caso di decesso del lavoratore a seguito dell’infortunio, nel qual caso si applicherebbe la fattispecie dell’omicidio colposo. Ad integrare le disposizioni generali del Codice civile e penale, è intervenuta a partire dal 1994 una normativa puntuale di settore, attualmente confluita nel Testo Unico sicurezza sul lavoro del 2008, che prevede una serie di misure di carattere preventivo, dirette ad istituire un vero e proprio servizio di prevenzione e protezione dei rischi all’interno dei luoghi di lavoro. La violazione di tali misure determina specifiche responsabilità amministrative e penali, che si aggiungono e non si sostituiscono alle sanzioni sopra individuate. Le più significative misure di carattere tecnico e organizzativo previste dalla normativa di settore sono le seguenti: adozione di un documento di valutazione dei rischi/nomina di un responsabile di prevenzione e protezione (RSPP)/nomina del medico competente/individuazione di un lavoratore quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza/attribuzione di specifici incarichi ai lavoratori rispetto alle diverse responsabilità in materia di sicurezza (delegati del datore, dirigenti e preposti)/sorveglianza sanitaria/formazione del personale/riunione periodica del personale/dotazione dei dispositivi di protezione. Si tratta di un catalogo ampio di misure, che richiede il necessario supporto professionale, tanto più in un settore particolare quale la , caratterizzato dalla presenza di rischi ben più significativi rispetto all’ordinaria attività scolastica: si pensi ai laboratori e alle attività di presso le aziende, che richiedono costante attenzione ai profili di rischio, anche in considerazione della giovane età e della scarsa esperienza professionale degli allievi nel riconoscere e gestire correttamente i rischi. La valutazione dei rischi costituisce il passaggio più importante del sistema di tutela della sicurezza sul lavoro, dal momento che una non corretta individuazione dei rischi potrebbe rendere inadeguato l'insieme delle misure organizzative e tecniche elaborato dall'azienda. A tale riguardo, l'articolo 28 del Testo Unico stabilisce che la valutazione dei rischi debba confluire in un documento che individui con chiarezza: la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, secondo dei criteri illustrati nello stesso documento/l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione/il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza/l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri/l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio/l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
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