Il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP) è uno strumento introdotto originariamente nel nostro sistema educativo di istruzione e formazione dalla riforma Moratti (Legge n. 53/03), nel quadro di un’impostazione pedagogica ispirata ai principi della personalizzazione. L’intenzione è quella di definire per ogni ciclo di studi il profilo personale dell’alunno o dello studente al termine del rispettivo percorso. Significativo in tal senso l’uso dei tre aggettivi che definiscono il PECUP: anzitutto la dimensione educativa, cioè relativa alla crescita globale della persona; quindi la dimensione culturale, propria della scuola e di ogni percorso di studi; infine la dimensione professionale, che descrive non solo l’obiettivo dei percorsi specifici di istruzione e ma anche il traguardo da raggiungere per un efficace inserimento nella vita adulta con competenze variamente riferite a un settore professionale. Nella Legge n. 53/03 si trova un esplicito riferimento al Profilo solo in relazione al secondo ciclo (art. 2, c. 1, lett. g); e in effetti la sua dimensione conclusiva di un percorso lo fa collocare di preferenza nella fascia di età degli studenti più grandi (non a caso è il PECUP dello studente e non dell’alunno). Tuttavia, nei documenti che accompagnarono la fase iniziale della riforma il concetto fu esteso a ogni ordine e grado di scuola, a cominciare dall’infanzia. Tanto nel regolamento attuativo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (D.lgs n. 59/04), infatti, quanto nel regolamento del secondo ciclo (D.lgs n. 226/05) il richiamo al Profilo è usato per impostare tutta l’azione didattico-educativa. In coincidenza con i due regolamenti citati, esistono formalmente due PECUP: uno alla fine del primo ciclo e uno alla fine del secondo ciclo, entrambi articolati in conoscenza di sé, relazione con gli altri e , con un dettagliato riferimento agli strumenti culturali (di fatto le discipline) offerti da ciascun ciclo. Dopo le modifiche apportate alla riforma Moratti dalla legge 40/07, con il mantenimento degli istituti tecnici e professionali, il riferimento al PECUP nel secondo ciclo compare distintamente nelle Indicazioni nazionali per i licei (D.M. n. 211/10) e nelle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali (Direttive 57 e 65/10 e 4-5/12).Più in particolare per l’istruzione professionale, la revisione dei percorsi intervenuta con il D.lgs n. 61/17 attribuisce grande importanza al PECUP, che «[…] si basa su uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e si ispira ai modelli promossi dall’Unione europea e ad una personalizzazione dei percorsi contenuta nel Progetto formativo individuale» (art. 2, c. 4). In un apposito Allegato A è quindi ampiamente dettagliato il PECUP dello studente al termine dei percorsi di istruzione professionale. Con D.M. n. 92/18 sono stati poi identificati i profili di uscita di ciascun indirizzo. Nel settore dell’istruzione e formazione professionale, fermo restando il richiamo al PECUP complessivo del secondo ciclo (D.lgs. n. 226/05), la funzione del Profilo è assunta soprattutto dalla figura professionale di riferimento, che dettaglia le competenze richieste all’operatore per il conseguimento della rispettiva qualifica. Bibliografia D.lgs 19-2-2004, n. 59, Allegato D; D.lgs. 17-10-2005, n. 226, Allegato A; D.lgs. 13-4-2017, n. 61; D.M. 24-5-2018, n. 92. Bertagna G., Dietro una riforma. Quadri e problemi pedagogici dalla riforma Moratti (2001-2006) al «cacciavite» di Fioroni, Rubbettino, Soveria Mannelli, pp. 56-60, 2008. Frisanco M., Nuovi profili professionali degli operatori della Formazione Professionale, in “Rassegna CNOS”, 37 (3), Inserto “Formarsi nel cambiamento”, pp. VII-XI, 2021.
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