Il Patto formativo costituisce l’attività negoziale propedeutica all’avvio del , basata sulla personalizzazione della e finalizzata a definire in maniera specifica i diritti e i doveri nel rapporto tra istituzione formativa e comunità discente. Costituisce, quindi, la formalizzazione documentale dell’accordo condiviso e sottoscritto dallo studente, se maggiorenne, e/o dagli esercenti la potestà genitoriale, o la responsabilità tutoriale, se minorenni, nonché dal rappresentante dell’istituzione. Nel Patto, adottato in base alle procedure di elaborazione e sottoscrizione disciplinate dai regolamenti delle singole istituzioni formative, vengono individuati gli obiettivi del percorso formativo, il luogo di erogazione della formazione, la durata del percorso e la sua collocazione temporale, l’attestazione o certificazione o comunque il titolo che sarà rilasciato all’esito del percorso, nonché le condizioni del suo rilascio e gli obblighi che assumono la parte docente e la parte discente. Quanto alla genesi del Patto, già nella regolamentazione delle attività formative per apprendisti la personalizzazione del percorso formativo costituiva un presupposto dell’ secondo la prospettiva fatta propria dalla Legge n. 196/1997; tanto che, per garantire la flessibilità nell'individuazione dei contenuti della formazione, l’art. 1, comma 2, D.M. 20 maggio 1999 già prevedeva che nelle attività formative per apprendisti il primo modulo dovesse essere dedicato, tra l’altro, «alla definizione del Patto formativo tra l'apprendista e la struttura formativa». Dall’apprendistato il Patto formativo è traslato nel sistema di istruzione e formazione tecnica superiore istituito dall'art. 69 Legge n. 144/1999: la nota operativa per la dei relativi percorsi, allegata allo specifico Accordo tra Governo ed enti locali del 14 settembre 2000, inserisce il Patto tra le modalità di da determinare nella progettazione organizzativa dei percorsi formativi. La personalizzazione dei percorsi formativi è alla base della riforma del sistema di istruzione degli adulti adottata con il D.P.R. n. 263/2012, secondo cui i corsi «sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso, sulla base di un Patto formativo individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti». Anche il «certificato di competenze» (art. 5, comma 1, lett. g, D.lgs. n. 61/2017) pretende il riferimento alla personalizzazione del percorso ricondotto nel Patto formativo (art. 4 D.M. 24 agosto 2021). Particolare rilievo assume il Patto formativo nello svolgimento delle attività di alternanza scuola – lavoro, nel cui ambito assume l'espressione della volontà negoziale dello studente che vi è impegnato. Il documento dev’essere sottoscritto prima di iniziare a svolgere le attività di alternanza, in quanto con la sua sottoscrizione lo studente si obbliga a rispettare regole essenziali, con specifico riferimento alla prevenzione degli infortuni, alla , alla , attestando di essere a conoscenza che le attività di alternanza costituiscono parte integrante del percorso formativo e che la partecipazione al progetto non comporta alcun vincolo diretto con il soggetto ospitante, con il quale non si instaura alcun rapporto di , dal quale non sorge alcun obbligo né impegno di futura assunzione. Dalla stipula del Patto formativo sorgono in capo allo studente in regime di alternanza specifici obblighi, ben evidenziati dalle formule elaborate dal Ministero competente: rispettare gli orari stabiliti dal soggetto ospitante per lo svolgimento delle attività; osservare le indicazioni impartite dai e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o evenienza; avvisare tempestivamente il soggetto ospitante e l’istituzione scolastica o formativa nel caso in cui non possa a recarsi nel luogo del ; giustificare con idonea certificazione le assenze per malattia; tenere una condotta rispettosa con le persone con le quali entra in contatto presso il soggetto ospitante; completare l'apposito registro di presenza presso il soggetto ospitante; comunicare preventivamente al coordinatore del corso eventuali trasferte al di fuori della sede di svolgimento delle attività di alternanza (ad esempio per la partecipazione a fiere e manifestazioni o per visite presso altre aziende); raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgeranno le attività; adottare le norme comportamentali istituite dalla contrattazione collettiva di lavoro applicata dal soggetto ospitante; osservare l’orario di attività e i regolamenti aziendali. La natura giuridica del Patto, in assenza di pronunce giurisprudenziali conosciute in materia, è stata ricondotta da alcuni, sul piano civilistico, all’offerta al pubblico (art. 1336 cod. civ.), vale a dire una proposta contrattuale rivolta ad una generalità di destinatari che non la possono discutere ma hanno diritto di accettarla con i contenuti con i quali è formulata oppure rifiutarla; da altri, nell’alveo delle condizioni generali di contenute in uno schema elaborato unilateralmente da una parte, le quali sono efficaci nei confronti dell’altro contraente se al momento della firma costui le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (art. 1341 cod. civ.). Appaiono dati acquisiti: la sussistenza di un onere per l’istituzione formativa di adottare il Patto, riguardato quale provvedimento preventivo per evitare danni prevenibili mediante precauzioni adottabili con l’uso della normale diligenza; l’illegittimità delle modificazioni unilaterali apportate al Patto dall’istituzione formativa dopo la sua sottoscrizione; la responsabilità dell’istituzione formativa per la violazione del Patto; la valutabilità in senso negativo dello studente per inosservanza delle norme disciplinari contenute nel Patto; il diritto di accesso al Patto, inteso quale documento amministrativo, nei limiti di cui alla Legge n. 241/1990. Circa il rifiuto a sottoscrivere il Patto formativo emergono¸ in assenza di pronunce giurisprudenziali conosciute in materia, tre orientamenti: primo orientamento: il Patto esprime l’adesione al dell'istituzione formativa e se i genitori o lo studente non lo accettano la partecipazione al può essere rifiutata; secondo orientamento: il Patto è un mero accordo «morale», la cui sottoscrizione va richiesta ma non può essere imposta, perché non può condizionarsi all’adesione ad un Patto imposto l'esercizio di un diritto garantito dalla Costituzione quale quello all'istruzione e alla ; terzo orientamento: il Patto, anche se non sottoscritto, costituisce il parametro per misurare l'adempimento agli obblighi di esecuzione con correttezza e buona fede del formativo, ai sensi dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ., e la conseguente responsabilità per chi vi inadempie.
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