Si definisce libretto formativo del cittadino il documento personale predisposto in formato elettronico e cartaceo sul quale vengono registrate le competenze acquisite durante la in , la formazione in di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua del cittadino lavoratore. È una modalità di applicazione dell'Europass, e si collega con i dispositivi di certificazione delle competenze. Il riferimento principale del libretto formativo si trova nelle linee guida della strategia di Lisbona avviata nel 2000, con la quale il Consiglio europeo ha individuato come architrave della politica formativa comunitaria la trasparenza delle competenze nella prospettiva dell'Europa della conoscenza. In Italia, questo strumento è stato introdotto dal Decreto ministeriale del 10 ottobre 2005, di comune accordo tra Ministeri del Lavoro, dell'Istruzione e dell'Università, oltre che delle Regioni e delle . Con il successivo D.M. del 25 ottobre 2005 è stato proposto un documento tecnico di accompagnamento. Il D.lgs n. 81 del 2008 prevede che: «Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.» (art. 32, comma 7). Successivamente, il Libro bianco sul welfare, emanato nel 2009, ha disposto l'integrazione del libretto formativo del cittadino nel fascicolo personale elettronico, uno strumento nella disponibilità della pubblica amministrazione nel quale sono indicate le informazioni relative alla salute ed alle attività di . Nello stesso tempo, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha specificato che il libretto formativo è volontario; quindi, il suo continuo aggiornamento spetta al titolare. È amministrato e concesso dalle Regioni e Province Autonome che indicano gli operatori abilitati alla sua emissione. Il libretto formativo intende fornire vantaggi al lavoratore, all’ ed alle istituzioni pubbliche: per la persona: fornisce informazioni sul suo curriculum nelle tre modalità: percorso formale degli studi, attività formative non formali (corsi per la ricerca del lavoro e per la mobilità professionale, specializzazioni ed aggiornamenti acquisiti presso organismi che non rilasciano tioli di studio), indica le competenze possedute comunque acquisite e ne precisa il valore, favorisce l’ e lo sviluppo di carriera e professionale; per l’impresa: facilita il riconoscimento della preparazione culturale e delle competenze acquisite di persone inserite nei percorsi di inserimento lavorativo come l’apprendistato, oppure di mobilità lavorativa, ricostruisce il e professionale del lavoratore e dà evidenza elle competenze acquisite; per le istituzioni pubbliche: il libretto formativo impegna soprattutto Regioni e Province Autonome, in quanto titolari della competenza in materia di istruzione e , nel delineare il raccordo con i sistemi di certificazione e riconoscimento, per garantire anche sul piano europeo la trasparenza e la leggibilità delle informazioni e dei dati del cittadino, così da facilitare la mobilità geografica e professionale, oltre che della formazione svolta lungo tutto l’arco della vita. Il libretto formativo si lega in modo molto stretto ai dispositivi di certificazione delle competenze. Su questo terreno vi è stato negli ultimi anni un forte investimento in termini di normativa ed anche di sperimentazioni. Ultimamente, nel D.M. 5 gennaio 2021 sono state pubblicate le “Linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari nell’ambito del ” secondo cui è stato fatto obbligo a tutti gli Enti Pubblici titolati (ad esempio la Regione è tenuta a regolare il sistema di degli enti di formazione) di rispettare i criteri stabiliscono la validità dei percorsi formativi al fine della certificazione delle competenze acquisite dagli allievi. Viene anche chiarito l’obbligo di corrispondenza con quanto previsto dal Repertorio nazionale al fine di garantire la portabilità delle competenze certificate da un dato Ente accreditato, dalla propria Regione verso un’altra Regione. È questo un passo importante verso l’instaurazione di un sistema che, almeno formalmente, disegni un unico dispositivo di qualificazione che consenta specialmente ai Fondi Interprofessionali, in quanto Enti di natura nazionale, di poter realizzare attività formative, valutarle e certificarne le competenze in modo omologo su tutto il territorio nazionale. Tra le sperimentazioni, merita attenzione l’iniziativa di Unioncamere in vari settori formativi, con la partecipazione di un numero rilevante di scuole e di studenti, come documentato, ad esempio, dal “Percorso avanzato per le competenze imprenditoriali e l'innovazione della filiera agricola e agroalimentare”. Bibliografia Di Francesco G. – E. Perulli (cur.), Il libretto formativo del cittadino, ISFOL, Roma, 2007. Campisi F. - Perrulli E. - Santanicchia m., Il Libretto Formativo del Cittadino: il percorso finora compiuto e le prospettive, INAPP, Roma, 2009. Lughezzani F. - Princivalle D. - ICDL/ECDL, Guida alla certificazione internazionale delle competenze digitali, Hoepli, Milano, 2021. Turrini O., Individuazione, validazione e certificazione delle competenze: Diritti e scenari futuri, FrancoAngeli, Milano, 2022.
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