Il credito formativo rappresenta una documentazione che attribuisce alla persona il possesso di un’acquisizione, dotata di un valore esigibile presso un organismo formativo in vista del conseguimento di uno specifico titolo di studio, oppure valido come evidenza di un sapere o di una riconoscibile nei contesti di . Perché il credito relativo ad un’acquisizione formativa sia effettivamente esigibile, occorre che l’organizzazione ricevente riconosca la certificazione rilasciata da quella inviante ed attribuisca a questa stessa certificazione uno specifico valore affinché possa apportare un beneficio al soggetto titolare per l’accesso ad (o progredire in) un o lavorativo. Ciò comporta un’importante conseguenza: la semplice compilazione di una certificazione di competenza, come accade per la gran parte di quelle rilasciate dalle scuole, non rappresenta di per sé un credito formativo; perché questo documento non esaurisce la sua funzione nel fatto stesso di essere compilato, ma nel produrre effetti tangibili, per favorire i quali bisogna che i soggetti in causa appartengano ad un sistema che, sulla base di una specifica linea guida, si vincolano ad un riconoscimento sostanziale. Il potere attribuito al credito formativo è vincolato al rispetto dei criteri di individuazione delle acquisizioni, dalla tipologia delle evidenze oggetto del riconoscimento, dalla metodologia della certificazione adottata. L’Unione europea prevede un ecosistema delle certificazioni che riflette questa proposta, adottata anche dal sistema universitario italiano; accanto a questa esiste anche un’accezione decisamente marginale, propria del sistema scolastico. Il dispositivo europeo ECTS è un sistema finalizzato all’accumulazione ed al trasferimento dei c crediti, vigente sin dal 1989 e adottato volontariamente da numerose istituzioni europee allo scopo di agevolare il riconoscimento dei periodi di studio all'estero come nel caso delle iniziative rientranti nel programma Erasmus. L’inserimento di tale dispositivo entro i sistemi nazionali ha beneficiato del monitoraggio della Commissione Europea in collaborazione con un team composto da rappresentanti dei Paesi coinvolti (ECTS counsellors). L'adozione di un comune sistema di crediti basato sul dispositivo ECTS è avvenuta nel 1999 per mezzo della Dichiarazione di Bologna che ha posto questo elemento come uno dei primi obiettivi per la convergenza dei sistemi nazionali europei, al fine di realizzare un vero e proprio Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore. Dopo questo passo formale, tale sistema è stato ulteriormente perfezionato tramite lo strumento dei comunicati ministeriali, miranti ad estenderne l’utilizzo oltre il solo ambito della mobilità intraeuropea degli studenti del ciclo secondario, di quello terziario e dell’università, per comprendere anche i curricula nazionali ed internazionali degli studi dei sistemi formativi ed universitari previsti dalla nuova architettura europea, attribuendo quindi ad ECTS la funzione di accumulazione dei crediti a favore della trasparenza delle loro padronanze. La gestione dei crediti universitari è sancita nel nostro Paese dal Decreto 3 nov. 1999 n. 509, modificato dal D. 22 ott. 2004 n. 270, con i quali vengono strutturati i corsi di studio in crediti intesi come l’unità di misura oraria dell’impegno degli studenti. Si parla quindi di credito formativo universitario (CFU) come del “mattoncino” del percorso degli studi corrispondente normalmente a 25 ore di lavoro dello studente, comprendente la partecipazione alle lezioni ed esercitazioni, oltre allo studio individuale. Di conseguenza, la quantità media di lavoro accademico svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 CFU. I crediti formativi universitari, così delineati, sono equivalenti ai crediti ECTS. Una versione particolare del credito formativo è quella prevista dalla normativa scolastica. Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 323/1998 e del D.M. n. 49/2000 si è istituito un meccanismo di attribuzione di valore di credito formativo ad attività realizzate dagli studenti, quando esse garantiscono l’insieme dei seguenti requisiti: l’attività deve essere qualificata e documentata; dall’attività devono derivare competenze coerenti con il tipo di corso frequentato; le attività debbono essere svolte “al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla , al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport”. È invalsa nel corso del tempo la ripartizione di tali crediti in quattro gruppi: didattico–culturali, sportivi, di lavoro, di volontariato. Il soggetto incaricato della procedura è il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, il quale ha il compito del riconoscimento e dell’attribuzione del credito formativo ad ogni studente titolare, quantificato in 0,30 punti per ogni certificazione ritenuta valida, ma mantenendosi sempre entro il limite di 1 punto. Bibliografia Ajello A.M. (Ed.), La competenza, Il Mulino, Bologna, 2002. Aubret J. - Aubret F. - Damiani C., Les bilans personnels et professionnels, éditions Eap-Inetop, Paris, 1990. Callari Galli M. (cur.), I crediti didattici nei curricoli universitari, CLUEB, Bologna, 1992. Cepollaro G. (Ed.), Competenze e formazione, Guerini & Associati, Milano, 2001. Dibilio B.M., Crediti, in “Annali dell'istruzione”, 4-5, pp. 56-57, 2002. European union, ECTS Users’ Guide, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2015.
Footer: in quest'area va inserito il testo con le specifiche di gestione del glossario