1. Diritto – dovere all’Istruzione e Formazione e istruzione obbligatoria

a. Diritto - dovere all’istruzione e formazione: durata 12 anni
Il diritto-dovere all’istruzione e formazione è stato introdotto nell’ordinamento dal- la Legge n. 53/03 (art. 2, 1° comma, lett. c) e dai successivi Decreti Legislativi (n. 76/05 e n. 226/05).
Con l’introduzione del diritto-dovere è stata superata la: «cesura che ha sempre ca- ratterizzato il nostro sistema tra l’istruzione scolastica, a vocazione e caratterizzazione culturale ed educativa, e la formazione professionale, finalizzata invece all’apprendimen- to di tecniche lavorative in funzione dell’inserimento o della riqualificazione del lavora- tore nel mondo produttivo».
È assicurato a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l’attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di presta- zione definiti su base nazionale a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione (...). La fruizione dell’offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato” (L. n. 53/2003, art. 2, c. 1, lettera c).

b. Obbligo di istruzione: durata 10 anni
In Italia, la norma base sull’obbligo di istruzione è contenuta nell’art. 34, 2° com- ma, della Costituzione: «L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è ob- bligatoria e gratuita». Successivi interventi ne hanno ampliato la durata. La Legge n. 296/2006 ha innalzato tale obbligo di ulteriori due anni. Obbligo che, tuttavia, è collocato all’interno del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione; non ha, quindi, carattere di terminalità e non è caratterizzato da un proprio ordinamento. È solo un passaggio obbligato e funzionale per l’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.
A normativa vigente, l’obbligo di istruzione si assolve, quindi, dopo l’esito positi- vo dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, secondo le seguenti modalità:

  • frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secon- do grado nelle scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, Professionali), compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali erogati dai Centri di Formazione Professionale accreditati dalle Regioni e dagli Istituti professionali in regime di sussidiarietà;
  • sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi restando i compiti e le responsabilità che gravano in capo al datore di lavoro e all’istituzione formativa previsti dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 ottobre 2015, attuativo dell’articolo 46, comma 1, del Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015;
  • istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell’articolo 23 del D.lgs. n. 62/2017, gli studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

L’obbligo di istruzione mira a garantire a tutti gli studenti l’acquisizione delle competenze necessarie per l’esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei seguenti soggetti:

  • i genitori, chi esercita la responsabilità genitoriale, il tutore o l’affidatario, cui competono le scelte tra i diversi percorsi formativi e le opzioni del tempo scuola;
  • le istituzioni scolastiche, dalle quali dipende l’adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. In proposito, assumono particolare rilievo le metodologie didattiche finalizzate all’orientamento della scelta dei percorsi di studio e di lavoro;
  • l’Amministrazione scolastica, cui è affidato il compito di definire i criteri, gli indirizzi e i presupposti per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
  • le Regioni e gli Enti locali, cui spetta assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione del diritto allo studio da parte di ciascun alunno/studente e di garantire le dotazioni e i supporti strutturali necessari allo svolgimento dell’attività didattica.

A seguito della recente riorganizzazione del sistema, con il D.P.R. del 29 ottobre 2012 n. 263, i CPIA offrono corsi finalizzati al conseguimento del diploma conclusivo del 1° ciclo di istruzione (ex licenza media) e della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione. Per gli stranieri realizzano inoltre corsi di italiano finalizzati al rilascio delle certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di diritto di soggiorno.
Possono beneficiare di questa offerta gli adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, i 16enni che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, i 15enni in casi eccezionali, i minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria e i minori non accompagnati. Le scuole secondarie di 2° grado appartenenti ai CPIA realizzano corsi scolastici ad indirizzo professionale, tecnico o artistico finalizzati al conseguimento del diploma di scuola secondaria o della qualifica professionale triennale.
Possono beneficiare di questa offerta gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e i 16enni in possesso del primo ciclo di istruzione che vogliono conseguire il diploma e non possono frequentare i corsi diurni.

2. Accoglienza e inclusione
La Circolare ministeriale del 30 novembre 2021 indica le norme per le iscrizioni all’anno scolastico e formativo 2021/2022. Tra le varie norme si richiamano:

a. Alunni/studenti con disabilità
Gli alunni/studenti con disabilità si iscrivono nella modalità on line e perfezionano l’iscrizione con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.
Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale do- cente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell’art. 11, Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2022/2023, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Solo per gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2022/2023, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo ovvero in possesso del suddetto diploma, ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte costituzionale 4-6 luglio 2001, n. 226).

b. Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della Legge 8 ottobre 2010,
n. 170 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 13, Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

c. Alunni/studenti con cittadinanza non italiana
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime pro- cedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45, Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla Nota ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana” e, in particolare, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concordate e attivate ter- ritorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando - di norma - il limite massimo di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana o con ridotta conoscenza della lingua italiana al 30% per classe.
Sul punto, si richiamano gli adempimenti in capo ai dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali, eventualmente coadiuvati dai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale, ai fini di prevenire anomale e non adeguatamente motivate concentrazioni di alunni stranieri presso singole classi di uno stesso istituto scolastico. Ai sensi dell’art. 26 del Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprov- visti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo. I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadi- nanza non italiana privi di codice fiscale possono recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta, al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvedono a perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica. Si richiama, infine, la Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica 20 aprile 2011, n. 2787, in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.
Per una ricognizione della materia si rinvia alle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” trasmesse da questo Ministero con Nota 19 febbraio 2014, n. 4233.

3. Altre norme di carattere comune

a. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)
(ex Alternanza Scuola-Lavoro)
I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) sono la “rifor- mulazione” della proposta recente dell’Alternanza Scuola-Lavoro.
I PCTO hanno una durata di 90 ore nei licei (anziché 200), 150 negli Istituti Tecnici (anziché 400) e 210 nell’ultimo triennio degli Istituti Professionali (anziché 400).
Resta confermato il carattere obbligatorio dei nuovi percorsi. Alla prova del nuovo esame di Stato, infatti, i candidati devono esporre le esperienza compiute. A riformulare l’Alternanza Scuola Lavoro è stata la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018.

b. La cultura umanistica
È compito del sistema nazionale di Istruzione e Formazione promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica, e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo” (D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 60).
Per realizzare tale obiettivo sono previste la costituzioni di reti e sinergie tra scuole, università, conservatori, accademie di Belle Arti, Istituti Tecnici Superiori, sovrintendenze ed altri Enti del MiC (Ministero della Cultura) per attuare azioni concrete sintetizzate nel c.d. Piano delle Arti.

c. L’Apprendistato
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile.
L’apprendistato si articola in tre tipologie:

  • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per i giovani dai 15 ai 25 anni compiuti, finalizzato a conseguire uno delle predette qualificazioni in ambiente di lavoro;
  • apprendistato professionalizzante, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale;
  • apprendistato di alta formazione e ricerca, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca nonché per il praticantato per l’accesso alle profes- sioni ordinistiche.

Per l’apprendistato professionalizzante e per l’apprendistato di alta formazione e ricerca è possibile assumere apprendisti anche dal 17° anno di età, se sono in possesso di una qualifica triennale di istruzione e formazione professionale.
La legislazione prevede per le aziende che assumono con il contratto di apprendistato varie agevolazioni.

d. Cittadinanza e Costituzione
Cittadinanza e Costituzione è stata introdotta nelle scuole di ogni ordine e grado con la Legge n. 169/2008.
Il suo insegnamento avviene nell’ambito delle aree storico – geografica e storico – sociale. Cittadinanza e Costituzione è inserita

  • nel campo di esperienza “il sé e l’altro” della scuola dell’infanzia;
  • nell’ambito dell’area “storico-geografica” della scuola primaria e secondaria del primo ciclo;
  • nell’ambito delle aree storico – geografica e storico – sociale delle scuole secondarie di secondo grado.

Nelle scuole di ogni ordine e grado vige l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” (Legge 30 ottobre 2008, n. 168).
Dall’anno scolastico 2020/2021, a seguito dell’approvazione della Legge 20 agosto 2019, n. 92 entrerà in vigore l’insegnamento dell’educazione civica. Dopo la Legge sono stati emanale le Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica, integrando così i rispettivi Profili delle del primo e del secondo ciclo.

e. Diploma, curriculum, eccellenze, CLIL
Il diploma rilasciato al termine del percorso scolastico attesta l’indirizzo, la durata del corso e il voto. Al diploma si aggiunge il c.d. curriculum dello studente, una sorta di portfolio in cui devono confluire tutti i dati relativi al percorso di studi e alle competenze acquisite (insegnamenti opzionali, esperienze formative anche in Alternanza Scuola – Lavoro (oggi PCTO), attività di volontariato, livelli di apprendimento conseguiti nelle prove INVALSI, ecc).
Il D.Lgs. n. 262/2007 prevede l’incentivazione delle “eccellenze”, una modalità per certificare i risultati raggiunti, garantire l’acquisizione di crediti formativi e varie forme di premiazione. Gli studenti meritevoli sono inseriti nell’Albo Nazionale delle Eccellenze, pubblicato sul sito dell’INDIRE.
Una metodologia innovativa denominata CLIL (Content and language integrated learning) è obbligatoria nei licei e negli istituti tecnici.
Una disciplina non linguistica (appartenente all’area degli insegnamenti obbligatori) deve essere effettuata in lingua straniera veicolare.

f. Il Sistema Nazionale di Valutazione
Il DPR n. 80 del 28 marzo 2013 regolamenta il Sistema Nazionale di Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (SNV).
Il SNV ha lo scopo di:

  • dare al Paese un servizio fondamentale per poter aiutare ogni scuola a tenere sotto controllo gli indicatori di efficacia e di efficienza della sua offerta formativa ed impegnarsi nel miglioramento;
  • fornire all’Amministrazione scolastica, agli Uffici competenti, le informazioni utili a progettare azioni di sostegno per le scuole in difficoltà;
  • valutare i dirigenti scolastici e offrire alla società civile e ai decisori politici la dovuta rendicontazione sulla effettiva identità del sistema di istruzione e formazione.

Il SNV si impianta:

  • sull’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione e Formazione) che predispone tutti gli adempimenti necessari per l’autovalutazione e la valutazione esterna delle istituzioni scolastiche e formative;
  • sull’INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa), che può supportare le istituzioni scolastiche e formative nei piani di miglioramento;
  • su un contingente di Ispettori definito dal Ministro che ha il compito di guidare i nuclei di valutazione esterna.

L’INVALSI ha anche il coordinamento funzionale del SNV.
Il procedimento di valutazione si snoda attraverso quattro fasi essenziali:
a. autovalutazione delle istituzioni scolastiche, sulla base di un fascicolo elet- tronico di dati messi a disposizione dalle banche dati del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione (“Scuola in chiaro”), dell’INVALSI e delle stesse istituzioni scolastiche, che si conclude con la stesura di un rapporto di autovalutazione da parte di ciascuna scuola, secondo un format elettronico predisposto dall’INVALSI e con la predisposizione di un piano di miglioramento;
b. valutazione esterna da parte di nuclei coordinati da un dirigente tecnico sulla base di protocolli, indicatori e programmi definiti dall’INVALSI, con la conseguente ridefinizione dei piani di miglioramento da parte delle istituzioni scolastiche;
c. azioni di miglioramento con l’eventuale sostegno dell’INDIRE, o di Università, enti, associazioni scelti dalle scuole stesse;
d. rendicontazione pubblica dei risultati del processo, secondo una logica di trasparenza, di condivisione e di miglioramento del servizio scolastico con la comunità di appartenenza.
Per la valutazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale il DPR rimanda al comma 4 dell’art. 2: «4. Con riferimento al sistema di Istruzione e Formazione Professionale previsto dal Capo III del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e fer- me restando le competenze dell’INVALSI di cui all’articolo 22 di detto decreto legislativo, le priorità strategiche e le modalità di valutazione ai sensi dell’articolo 6 sono definite secondo i principi del presente regolamento dal Ministro con linee guida adottate d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali».
È in atto una sperimentazione promossa dagli Enti di FP, in collaborazione con INVALSI e Ministero dell’Istruzione.

g. Le indagini internazionali
Indagine PISA
Tra gli studi dell’OCSE un particolare rilievo per i sistemi scolastici riveste il programma PISA (Programme for International Student Assessment) che attiene all’indagine per accertare le competenze dei quindicenni scolarizzati.

Obiettivo dell’indagine è misurare come gli studenti sono in grado di utilizzare competenze acquisite durante gli anni di scuola per affrontare e risolvere problemi e compiti che si incontrano nella vita quotidiana e per continuare ad apprendere.
I test PISA, nel 2015 giunti alla sesta edizione, non sono strettamente collegati ai curricoli scolastici ma sono impostati secondo una concezione della cultura che preve- de al suo interno diversi livelli.
Le aree di indagine di PISA sono:

  • matematica (6 livelli della scala di competenze)
  • scienze (6 livelli della scala di competenze)
  • lettura (5 livelli della scala di competenze)
  • problem solving

Altre indagini internazionali
L’INVALSI è impegnato nell’indagine IEA (International Association for the Evalua- tion of Educational Achievement).
Creata nel 1958, la IEA è una Associazione indipendente e non governativa a cui aderiscono 53 Paesi con lo scopo di definire standard internazionali di valutazione dei sistemi educativi che possono essere utili ai decisori politici nelle loro scelte di governo.
Il progetto ICCS 2016 (International Civic and Citizenship Education Study) si pone l’obiettivo di identificare ed esaminare i modi in cui i giovani vengono preparati per svolgere in modo attivo il proprio ruolo di cittadini in società democratiche. L’indagine si svolge contemporaneamente in 40 Paesi in tutto il mondo.
Il progetto CIDREE (Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe) si pone lo scopo di sviluppare concrete sinergie nelle politiche educative dei quindici Paesi aderenti.