Scuola paritaria 
La Legge 10 Marzo 2000, n. 62, "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000, all’articolo 1 afferma: 
  • Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita.
Ma, come noto, alla parità giuridica ad oggi non è seguita la parità economica. 
Al momento la ministra dell'istruzione Fedeli ha annunciato la nascita del Gruppo di lavoro per la definizione del costo standard di sostenibilità per gli studenti.
 
Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 
Come noto, dal 2001 l’Istruzione e Formazione Professionale è un settore ordinamentale riconosciuto dalla Costituzione e da questa attribuito direttamente ed esplicitamente alla competenza legislativa cosiddetta “esclusiva” delle Regioni. Dunque le Regioni dispongono in tema di IeFP di maggiore autonomia rispetto a quanto è previsto, più complessivamente, per l’intera materia della “istruzione”, che è invece rimessa alla competenza legislativa “concorrente” delle Regioni, essendo riservata allo Stato la definizione dei cosiddetti “principi fondamentali”. Tuttavia, è noto che, attualmente, non vi sia una vera “offerta formativa omogenea” di IeFP sull’intero territorio nazionale, non essendo dunque garantita la “sostanziale parità di trattamento” dei giovani nella fruizione del servizio educativo realizzato mediante la IeFP. 
Questa situazione ha spinto esperti del mondo scolastico e formativo a studiare ipotesi di soluzione per giungere ad una “effettiva parità scolastica” e ad una “offerta formativa omogenea”. 
 
Si allegano, allo scopo, due contributi: