Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 
Come noto, dal 2001 l’Istruzione e Formazione Professionale è un settore ordinamentale riconosciuto dalla Costituzione e da questa attribuito direttamente ed esplicitamente alla competenza legislativa cosiddetta “esclusiva” delle Regioni.
Dunque le Regioni dispongono in tema di IeFP di maggiore autonomia rispetto a quanto è previsto, più complessivamente, per l’intera materia della “istruzione”, che è invece rimessa alla competenza legislativa “concorrente” delle Regioni, essendo riservata allo Stato la definizione dei cosiddetti “principi fondamentali”.
Tuttavia ad oggi non si è giunti ad una “offerta formativa omogenea” di IeFP sull’intero territorio nazionale; non è garantita, pertanto, la “sostanziale parità di trattamento” dei giovani nella fruizione del servizio educativo realizzato mediante la IeFP.
 
Scuola paritaria
La Legge 10 Marzo 2000, n. 62, "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21.03.2000, all’articolo 1 afferma:
1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.
Ma, come noto, alla parità giuridica ad oggi non è seguita la parità economica.
 
Questa situazione di “incompiutezza” ha spinto Enti di FP e Soggetti delle scuole paritarie a studiare ipotesi di soluzione per giungere ad una “offerta formativa omogenea” e ad una “effettiva parità scolastica”; tra queste, la proposta di “costi standard” sia per la scuola paritaria che per il sistema di IeFP. 
 
Si propongono, allo scopo, due contributi: