In questa scheda si presenta l’istruzione obbligatoria in Italia.
Istruzione inferiore obbligatoria e gratuita: durata 8 anni
In Italia, la norma base sul’obbligo di istruzione è contenuta nell’art. 34, 2° comma, della Costituzione: «L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita». Successivi interventi ne hanno ampliato la durata.
Diritto - dovere all’istruzione e formazione: durata 12 anni
Il diritto – dovere all’istruzione e formazione è stato introdotto nell’ordinamento dalla legge 53/03, la c.d. Legge Moratti (art. 2, 1° comma, lett. c) e dai successivi Decreti legislativi (76/05 e 226/05). Con l’introduzione del diritto - dovere è di fatto superata la «cesura che ha sempre caratterizzato il nostro sistema tra l’istruzione scolastica, a vocazione e caratterizzazione culturale ed educativa, e la formazione professionale, finalizzata invece all’apprendimento di tecniche lavorative in funzione dell’inserimento o della riqualificazione del lavoratore nel mondo produttivo».
“È assicurato a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l’attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livello essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione (...). La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato” (L. 53/2003, art. 2, c. 1, lettera c).
Obbligo di istruzione: durata 10 anni
L’obbligo di istruzione, introdotto dalla l. 296 del 27 dicembre 2006, è collocato all’interno del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione; non ha carattere, quindi, di terminalità e non è caratterizzato da un proprio ordinamento, ma è un passaggio obbligato e funzionale per l’attuazione del diritto - dovere all’istruzione e alla formazione. L’obbligo di istruzione si assolve, quindi, frequentando le scuole del sistema pubblico - scuola primaria, scuola secondaria di I grado e primo biennio di scuola secondaria di II grado - o anche frequentando i percorsi di istruzione e formazione professionale:
“L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età” (L. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, c. 622).
L’obbligo di istruzione “si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo” (L. 133/2008, art. 64, c. 4bis).
“Dall’anno scolastico e formativo 2011/2012 i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimenti dei titoli di qualifica e di diploma professionale sono a regime” (C.S.R. 26 luglio 2011).
Obbligo di istruzione nell’istituto dell’apprendistato
L’articolo 3, comma 1, del D. L. n. 167 del 14 settembre 2011 prevede che i ragazzi che hanno compiuto i 15 anni di età possono assolvere l’obbligo di istruzione anche tramite la stipula di un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Le modalità sono definite da istruzioni date dal MIUR di concerto con il MLPS.
Recupero del titolo conclusivo del primo ciclo
Gli studenti che non hanno conseguito il titolo conclusivo dei primo ciclo e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età possono conseguire tale titolo nei Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti.
Responsabilità relative all’obbligo di istruzione
Sono responsabili dell’attuazione dell’obbligo di istruzione:
• i Genitori: ad essi competono le scelte tra le diverse tipologie di offerta scolastica e formativa;
• le Istituzioni scolastiche e formative: è loro impegno adottare strategie efficaci per il raggiungimento degli adeguati livelli di apprendimento previsti dalla normativa;
• i soggetti che assumono con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, i giovani tenuti all’assolvimento del diritto - dovere all’istruzione e alla formazione nonché il tutore aziendale e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro;
• l’Amministrazione: ad essa è affidato il compito di stabilire i criteri, gli indirizzi e i presupposti per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
• le Regioni e gli Enti locali: ad essi spetta assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione del diritto allo studio da parte di ciascuno alunno, di avviare, in modo contestuale a quelle scolastiche, le attività formative proprie del (sotto)sistema di IeFP e di garantire i supporti strut-turali e le dotazioni necessarie allo svolgimento dell’attività didattica e formativa.
Istruzione dei minori stranieri in Italia
Il D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», contiene norme riguardanti l’istruzione dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea ed agli apolidi. In particolare, tali norme prevedono che:
- i minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo di istruzione; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica;
- l’effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali anche mediante l’attivazione di appositi corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua italiana;
- la comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d’origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni;
- costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
Il D.P.R. n. 394 del 31-8-1999, che reca disposizioni attuative del T.U. n.286/1998, stabilisce norme relative all’iscrizione scolastica di minori stranieri presenti sul territorio nazionale, i quali hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
Essendo soggetti all’obbligo di istruzione secondo le disposizioni vigenti in materia (ed essendo, ora, titolari del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione ai sensi dell’art.1, comma 6, del D.L.vo n. 76/2005), l’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani; può, inoltre, essere richiesta in qualunque momento dell’anno scolastico.
I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva e vengono inseriti nella classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti stabilisca l’iscrizione in una classe diversa , in base all’ordinamento di studi del Paese di provenienza e all’accertamento di competenze e abilità. I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso, come i minori stranieri non accompagnati, agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio
delle scuole di ogni ordine e grado. Si ritiene utile richiamare, infine, la circolare ministeriale n.24 dell’ 1.3.2006 che ha per oggetto «Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri». Il documento offre un completo quadro della normativa in materia, interessanti e dettagliate indicazioni operative e una utile nota per gli approfondimenti.
Integrazione degli alunni diversamente abili
I principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone in situazione di handicap sono contenuti nella legge – quadro 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini dell’integrazione scolastica dei soggetti in situazione di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegni gli alunni che presentano una minoranza fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva.
La sentenza 80/2010 della Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge 24/09/2007, n. 244 nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno.
Ci sono stati anche interventi successivi quali il DPR 81/09 (Regolamento sulla rete scolastica) che ripristina il limite massimo di venti alunni nelle classi che accolgono alunni con disabilità e il Decreto Sviluppo (Legge 111/11) che disciplina le Commissioni mediche.
La valutazione degli alunni in situazione di handicap ha normative specifiche: il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, in particolare l’articolo 9 - Valutazione degli alunni con disabilità e l’Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90 Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001, in particolare l’art. 15 Valutazione degli alunni in situazione di handicap.
Alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA)
La legge 170/2010, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” riconosce e detta disposizioni in favore degli alunni affetti da dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. Uno specifico Accordo Stato - Regioni stabilisce i criteri per il rilascio delle di-agnosi DSA da parte del Servizio Sanitario Nazionale.
In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni attuative dell’art. 7 della Legge 170/2010, il MIUR, con il D.M. 12 luglio 2011, n. 5669, ha emanato le disposizioni attuative, relativamente alla individuazione di alunni e studenti con DSA e alle necessarie misure educativo-didattiche e le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di DSA. Il decreto individua inoltre le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici e le misure educative e didattiche di supporto. Al Decreto sono allegate le relative Linee guida indirizzate alle scuole, alle Direzioni Scolastiche Regionali e agli atenei.