Competenze dello Stato e delle Regioni in materia di istruzione
Stato e Regioni concorrono, ciascuno con proprie competenze, alla realizzazione del Sistema educativo di Istruzione e Formazione.
La potestà legislativa, esclusiva e concorrente, nella nuova scrittura dell’art. 117 Cost., è attribuita sia allo Stato che alle Regioni.

Con riferimento all’Istruzione lo Stato una potestà legislativa esclusiva su queste materie:
- la «determinazione dei principi fondamentali» della Repubblica (art. 117 Cost., 3° comma); i principi fondamentali, di natura organizzativa, sono espressi attraverso una legislazione di cornice che delimita i confini della materia di competenza delle Regioni e ne orienta l’azione;
- la definizione delle «norme generali sull’istruzione» (art. 117 Cost., 2° comma, lett. n, e art. 33, 2 comma) costitutive della «architettura del sistema scolastico»;   
- la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117 Cost. 2° comma, lett. m); sono le prestazioni di base, e quindi adeguate, al di sotto delle quali il diritto stesso, civile o sociale, cui si riferiscono, risulta violato.

Sulle materie di legislazione esclusiva lo Stato ha anche potere di disciplina regolamentare (art. 117 Cost., 6° comma) il cui esercizio, tuttavia, può essere efficacemente delegato alle Regioni; le Regioni hanno competenza legislativa esclusiva residuale nei seguenti ambiti:
- sistema della «Istruzione e Formazione Professionale» (art. 117, Cost., 3° comma), nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni fissati dallo Stato;
- «ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato» (art. 117 Cost., 4° comma).

Il riparto dei poteri legislativi in materia di istruzione tra Stato e Regioni disposto dall’art. 117 Cost., ha configurato un nuovo ordinamento scolastico comprensivo di due sistemi tra loro correlati:
-    l’Istruzione
-    l’Istruzione e Formazione Professionale.

Il legislatore ordinario ha interpretato l’art. 117 cost. con la Legge delega n. 53/2003 relativa, appunto, alla «definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale».

La norma ha disegnato il nuovo ordinamento scolastico denominandolo «sistema educativo di istruzione e di formazione» (L. n. 53/2003, art. 1, 1° comma, lett. d), ispirato ai principi della crescita e valorizzazione della persona, della «formazione spirituale e morale», della promozione dell’apprendimento in tutto l’arco della vita, dello sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea (art. 1 e 2, L. n. 53/2003).

Il sistema educativo di Istruzione e Formazione
Il sistema educativo di istruzione e formazione si articola nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado e in un secondo ciclo che comprende il (sotto)sistema dell’Istruzione Secondaria Superiore e il (sotto)sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale” (Legge 53/03 e successiva legislazione).  
Scuola dell’infanzia
Il primo gradino è costituto dalla scuola dell’infanzia che accoglie, di norma, bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre.
Sezioni primavera
Dal 2007 sono stati avviati anche servizi denominati “Sezioni primavera”.

• Primo ciclo     
Scuola primaria
La scuola dell’obbligo inizia con la scuola primaria.
Si iscrivono ragazzi italiani e stranieri che hanno compiuto sei anni di età entro il 31 dicembre.
La scuola primaria dura cinque anni; la “valutazione finale” sostituisce l’esame di licenza elementare che era previsto al termine di questo percorso scolastico.

Scuola secondaria di primo grado
La frequenza alla scuola secondaria di primo grado è obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e stranieri che abbiano concluso il percorso della scuola primaria.
Il percorso scolastico dura tre anni e prevede, al termine, l’esame di Stato, il primo che i ragazzi si trovano ad affrontare; il suo superamento costituisce titolo per accedere al secondo ciclo.

• Secondo ciclo
Il secondo ciclo comprende il (sotto)sistema dell’Istruzione Secondaria Superiore e il (sot-to)sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale.  

Istruzione Secondaria Superiore
Il (sotto)sistema dell’Istruzione Secondaria Superiore, comunemente denominata anche scuola superiore, ha una durata di cinque anni, è ripartito in Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali e si conclude con l’esame di Stato.

Istruzione e Formazione Professionale
Il (sotto)sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale, espresso anche nella sigla IeFP, prevede percorsi formativi di durata triennale e quadriennale che si concludono, previo il superamento positivo dell’esame, con un esame che rilascia una qualifica o un diploma professionale.

Una analoga opportunità formativa è prevista nell’istituto dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.  
Dopo il 4° anno sono attive altre possibilità sperimentali.
In alcune Regioni si sperimenta un anno che porta all’esame di Stato.