Con il termine c. delle c. si intende un processo formalizzato che esita in un atto formale con cui un organismo pubblico o un ente da esso abilitato, attesta ad una persona il possesso delle competenze acquisite con riferimento ad una figura professionale/qualifica o parti di essa, e rilascia un attestato formale in seguito a valutazione. In questo contesto si assume una definizione di competenze come "l’insieme delle conoscenze, abilità e/o competenze personali e sociali che un individuo ha acquisito e/o è in grado di dimostrare dopo il completamento di un processo di apprendimento" (Commissione delle Comunità Europee, 2007, 9). Le competenze sono descritte in termini di risultati di apprendimento in esito ad un percorso formale (istruz., formaz., percorsi integrati), non formale (esperienza), informale. I "risultati di apprendimento" descrivono ciò che ci si aspetta un individuo conosca, comprenda e sia in grado di fare al termine di un processo di apprendimento (Ministry of Science, Technology and Innovation , 2007); possono essere formulati in relazione a corsi individuali, unità, moduli formativi, percorsi di istruz. e formaz. Possono inoltre essere utilizzati dalle autorità nazionali per definire i sistemi di qualifiche ai diversi livelli. Gli organismi internazionali possono usare i risultati di apprendimento per scopi di trasparenza, comparabilità, trasferimento dei crediti e riconoscimento dei titoli. L’attestato di qualifica costituisce la tipologia di "prodotto" del sistema di formaz., conseguibile in esito ai diversi tipi di processo formalizzato e concluso. Per i diversi tipi di certificati (titoli, certificati IFTS, dichiarazioni, ecc.) sono definiti specifici format che rispettano standard minimi di trasparenza e leggibilità (Accordo in CU, 28.10.04). Secondo l’OCDE un certificato è un documento ufficiale che registra una qualifica ottenuta e la validazione dell’apprendimento (OCDE, 2005).
1. È possibile individuare altri processi o fasi di processo che possono portare alla c. delle c.: 1) la "descrizione" indica un processo formalizzato ed i relativi dispositivi per la messa in trasparenza all’individuo ed alla comunità gli apprendimenti di cui il soggetto è portatore; può dar luogo ad una "dichiarazione" di competenze che rappresenta il prodotto di tale processo ovvero l’attestato conseguito; 2) la "validazione" dell’apprendimento non formale ed informale indica un processo formalizzato ed i relativi dispositivi finalizzati a "ricostruire" e "mettere in trasparenza" le competenze comunque maturate e di cui la persona è in possesso; le competenze maturate sono messe a confronto con i risultati dell’apprendimento formale in funzione del riconoscimento di crediti in relazione ad un percorso di istruz. o formaz. In particolare la validazione può denotare: il processo "personale" mediante il quale un individuo (anche eventualmente con il supporto di un operatore qualificato) a seguito della ricostruzione della propria esperienza formativa e professionale riesce a "riconoscere" le competenze che essa gli ha consentito di acquisire; il processo "istituzionale" mediante il quale un soggetto pubblico (o privato, in quanto da questo abilitato) stabilisce una corrispondenza tra competenze acquisite dall’individuo in un ambito specifico (formale, non formale o informale) e determinati segmenti di percorso formativo formale, e rispetto a quest’ultimo attribuisce all’individuo un "credito formativo", che gli consente di abbreviarne la durata, a parità di obiettivi; 3) la "registrazione e documentazione" delle competenze, ovvero la messa in trasparenza dell’insieme degli apprendimenti maturati e dei titoli e certificati acquisiti.
2. I dispositivi di trasparenza si possono sinteticamente suddividere in due macrocategorie: quelli che hanno un carattere puntuale, cioè documentano un’esperienza precisa, limitata nel tempo o relativa ad un determinato ambito (tra questi l’attestato di qualifica; la dichiarazione di competenze; il Credito formativo, ecc.); quelli che hanno un’estensione longitudinale, cioè riguardano le esperienze realizzate lungo tutto l’arco della vita e le competenze comunque acquisite. Tra il 2004/2005 sono stati definiti due strumenti longitudinali: a livello nazionale il "Libretto formativo del cittadino" e, a livello europeo, "Europass". Libretto formativo: si tratta del dispositivo già previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000 e dal D.M. MLPS 174/2001, ripreso dalla L. 30/2003 e dal decreto 276/03 che lo individua quale strumento per la registrazione e la documentazione del complesso dell’esperienza formativa e professionale (formale, non formale e informale) dell’individuo, e delle competenze che queste gli hanno consentito di acquisire (D.lgs. 276/2003; MLPS - MIUR, 2007). Costituisce il contenitore nel quale vengono raccolti i diversi tipi di attestati indicati in questo documento (descrizioni, dichiarazioni, titoli, certificati, validazione dell’esperienza). In questo senso può configurarsi nello stesso tempo come un portfolio, ovvero come "contenitore di evidenze". Europass: si tratta del dispositivo di trasparenza europeo previsto dalla Decisione Europass (Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio, 2004). I documenti Europass sono predisposti in modo da permettere la massima leggibilità dei contenuti, attraverso l’uso di riferimenti e linguaggi condivisi, seguendo la logica della trasparenza. Il portafoglio Europass riunisce tutti i documenti europei attualmente disponibili, sostenendo la trasparenza delle qualifiche. Questo portafoglio consente ai singoli cittadini di presentare i propri risultati d’apprendimento in modo semplice, chiaro e flessibile alle istituzioni del sistema di istruz. e formaz., ai datori di lavoro o ad altri. Due documenti, l’Europass curriculum vitae e il Passaporto delle Lingue Europass possono essere completati dall’individuo stesso. Gli altri tre documenti (il Supplemento del Certificato Europass, il Supplemento del Diploma Europass ed Europass Mobilità) devono essere compilati ed emessi dagli organismi competenti. Questi documenti saranno gradualmente disponibili in più di 20 lingue. Chiari legami saranno stabiliti tra i documenti Europass e i livelli di riferimento dell’European Qualification Framework (Commission of the European Communities, 2007). Futuri sviluppi del portafoglio Europass e i suoi documenti dovranno tenere conto dei livelli e degli indicatori di livello comuni ed essere basti sui risultati d’apprendimento.
Bibl.: D.lgs. 276 del 10 settembre 2003, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, in G.U. n. 235 del 9 ottobre 2003 - Supplemento Ordinario n. 159; Accordo in CU 28 ottobre 2004, Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi (Repertorio atti n. 790/CU);Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 2241/2004/CE del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass), in GU dell’UE L390/6 del 31 dicembre 2004; OCDE, The Role Of National Qualifications Systems In Promoting Lifelong Learning, The International Synthesis Report 08 July 2005;Mann T.,Relazione sulla creazione di un Quadro europeo delle qualifiche. 2006/2002(INI). Parlamento europeo, Commissione per l'occupazione e gli affari sociali, Documento di seduta, 18 luglio 2006;Commissione delle comunità europee,Documento di lavoro della commissione verso un quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (accedi). SEC (2005) 957, Bruxelles, 08 luglio 2005, 7.2.2007; Ministry of Science, Technology and Innovation, A Framework for Qualifications of the European Higher Education Area, Bologna Working Group on Qualifications Frameworks (accedi), February 2005, 7.2.2007; MLPS - MIUR Decreto: Modello di libretto formativo del cittadino (accedi),in GU, Serie Generale n. 256 del 3 Novembre 2005; Commission Of The European Communities,Implementing the Community Lisbon Programme. Proposal for a recommendation of the european parliament and of the council on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning (accedi), COM(2006) 479 final 2006/0163 (COD), Brussels, 5.9.2006, 7.2.2007.
G. Di Francesco
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