Ai sensi del D. Lgs. 76/05, la Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
La legge 296/06, art. 1, comma 622 ha innalzato l’obbligo di istruzione a dieci anni. Nel documento tecnico, allegato al D.M. n. 139 della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, sono indicate le competenze chiave di cittadinanza attese al termine dell’istruzione obbligatoria.
La legge n. 133/2008 sancisce la possibilità di assolvere l’obbligo di istruzione, oltre che nei percorsi dell’Istruzione Secondaria Superiore, anche nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, attivati a seguito dell’Accordo Stato – Regioni del 19 giugno 2003 dalle strutture formative accreditate (i CFP) secondo quanto previsto dal DM. 29.11.2007, allegato n. 5 dell’Intesa tra MLPS, MIUR, Regioni, Province autonome del 20 marzo 2008 contenente gli standard minimi del nuovo accreditamento.
Con nota n. 1208 del 14/04/2010 è stato diramato il Decreto del Ministro n. 9/2010 con il quale è stato adottato il modello di certificato dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell’obbligo di istruzione, in linea con le indicazioni dell’Unione europea sulla trasparenza delle certificazioni, rilasciato a richiesta degli interessati dopo la frequenza delle seconde classi, d’ufficio a coloro che hanno compiuto il 18° anno di età.